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FASCICOLO VIRTUALE
OPRATORI ECONOMICI (FVOE)
D.Lgs. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12
Comunicato del Presidente del 16/04/2025
Indicazioni riguardanti l’applicazione della disciplina del funzionamento del FVOE come modificata dal d.lgs. n. 209/2024.
Il decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del FVOE con l’inserimento di nuove disposizioni volte a colmare alcune lacune nella regolazione dell’istituto emerse in sede di prima applicazione del Codice.
Si fa riferimento a:
1. il comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;
2. il comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.
Con il presente Comunicato, l’Autorità intende fornire indicazioni riguardanti l’applicazione di queste nuove previsioni normative, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso. Per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti si allega al presente Comunicato una tabella recante l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona, l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione e l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.
- 1.
Consenso
al trattamento dei dati tramite il FVOE
Con il comma 5-bis 1 dell’articolo 35 il legislatore ha inteso superare la necessità che il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, prima di accedere al FVOE, chieda preventivamente all’operatore economico l’autorizzazione all’accesso, come previsto dall’articolo 3.3, lett. b) della delibera n. 262/2023.
La nuova disposizione consente alla stazione appaltante/ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall’operatore economico in sede di offerta.
La versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso.
La comunicazione all’Anac da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell’elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell’Autorità che l’elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Le responsabilità civili e penali di un trattamento non autorizzato di dati sensibili avvenuto tramite il FVOE ricadono sul soggetto che ha inviato la scheda S2. Pertanto, l’Anac non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione in ordine all’avvenuta acquisizione del consenso per l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante/ente concedente.
- 2.
Ipotesi di malfunzionamento di cui all’articolo 99, comma 3 bis del
Codice
L’articolo 99, comma 3-bis 2 disciplina il malfunzionamento anche parziale del FVOE. La disposizione trova applicazione nelle ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso FVOE o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse, non viene messo a disposizione della stazione appaltante/ente concedente entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.
In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, previa richiesta di una nuova autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti che non è stato possibile verificare, può disporre l’aggiudicazione, ferma restando l’attivazione di quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3-bis nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti da parte dell’operatore economico.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di stazioni appaltati/enti concedenti sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l’ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato sia solo temporaneo; in questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione, può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile.
Si invitano pertanto le stazioni appaltanti/enti concedenti che si trovino in simili circostanze ad effettuare una nuova richiesta tramite il sistema prima che siano decorsi i trenta giorni previsti dalla norma.
Al fine di rendere più certe le attività ai soggetti procedenti, ANAC evidenzia sul proprio sito i disservizi dei propri sistemi quando sono temporalmente rilevanti.
Dai casi di malfunzionamento disciplinati dal comma 3-bis dell’articolo 99, vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati.
Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell’allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore.
Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.
Si ritiene che, in forza dell’applicazione analogica del comma 3-bis dell’articolo 99, in caso di inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta, la stazione appaltante/ente concedente, anche in questo caso, sia autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, previa acquisizione dell’autocertificazione dell’operatore economico, fermo restando l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
L’Anac avrà cura di aggiornare il richiamato elenco a mano a mano che sarà possibile attivare interconnessioni interoperanti con le banche dati attualmente mancanti.
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Tabella delle certificazioni acquisibili tramite FVOE
