PATRIMONIO NETTO (PN)
CARATTERISTICHE
- Comunicato del Presidente del 18 maggio 2022
(derogabilità
del requisito del patrimonio netto di valore positivo) Con
riferimento alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di
valore positivo, ex art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010,
l’Autorità ha analizzato le disposizioni normative correlate al sisma
del 2016 (d.l. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge
n.229/2016) ed alla pandemia da Covid-19 (d.l. n.23/2020, convertito
dalla legge n.40/2020), rilevando che il meccanismo posto in essere per
scongiurare conseguenze dannose per le imprese - innanzi ad una crisi
in grado di alterarne le condizioni di equilibrio economico - è stato
il medesimo e consiste nella temporanea sospensione della applicazione
delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione
delle perdite di esercizio e lo scioglimento della società.
Data la sua rilevanza, l’analisi svolta è stata portata all’attenzione
del Consiglio di Stato, il quale ha reso un primo parere interlocutorio
(n. 1699/2020), ritenendo necessario acquisire i pareri della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; con i
loro riscontri, dette Amministrazioni hanno sostanzialmente convenuto
con le argomentazioni esposte dall’Autorità, condividendo le finalità
perseguite e l’interpretazione offerta.
Conseguentemente, il Consiglio di Stato – Ufficio Affari Consultivi - I
Sezione, si è espresso con il parere n.804 nell’Adunanza del 27 aprile
2022, confermando la ricostruzione prospettata dall’Autorità, tanto
sotto il profilo dell’interpretazione giuridica quanto sotto il profilo
applicativo relativo alle indicazioni da fornire agli operatori del
mercato, rispondendo favorevolmente al seguente quesito: “
se possa ritenersi consentito procedere al rilascio dell’attestazione
di qualificazione ad una impresa che (…) presenti un patrimonio netto
negativo e, quindi, sia privo del requisito previsto dall’articolo 79,
comma 2 del d.P.R. n. 207/2010”.
In virtù di una lettura sistematica del quadro normativo di
riferimento, secondo quanto prospettato dall’Autorità è stato ammesso
il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in
conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza
epidemiologica da Covid–19, presentino un patrimonio netto di valore
negativo.
Invero, la ratio legis
sottesa alla disciplina emergenziale del 2016 e del 2020 (art. 46 del
d.l. n 189 del 2016 e 6 del d.l. n 23 del 2020) coincide con la
finalità di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà (non
per motivi di tipo “strutturale” ma) per ragioni eccezionali e
imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-
19, di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente
previsti dal codice civile.
Essa verrebbe di fatto vanificata dall’adesione alla contraria tesi
dell’inderogabilità del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2,
lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010 che, oltre a produrre
conseguenze applicative contraddittorie, compromette irrimediabilmente
sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le
possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il
legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza, ha ritenuto di poter “
riavviare ” anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici.
Tuttavia, la deroga in questione - secondo la tesi dell’Autorità,
condivisa dal Consiglio di Stato - non deve essere concessa in modo
indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già
prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per
svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di
bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la
normativa emergenziale ed
entro il limite espressamente indicato, rispettivamente, dall'articolo
46 del d.l. 189/2016 - ovvero solo per "
le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2016
" che "
non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro
esercizi successivi
" -e dall'articolo 6 del d.l. n. 23/2020 - ovvero "
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data
del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli
esercizi chiusi entro la predetta data
".
Occorre, infine, precisare che l’articolo 6 del d.l. n. 23 del 2020, a
seguito della modifica da ultimo operata dal d.l. 30 dicembre 2021 n.
228 convertito in Legge 25 febbraio 2022 n 15, prevede che: “Per le
perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021
non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447,
2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,
numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”
. A tal riguardo, si ritiene possibile applicare lo stesso criterio
interpretativo alla modifica operata sull’articolo 6 del d.l.
richiamato, relativa alla proroga dell’arco temporale di riferimento
per la valutazione delle perdite subite dall’Impresa, esteso
all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.
Pertanto, una volta terminato il predetto lasso temporale nel corso del
quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei
meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà
necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e,
quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del
patrimonio netto positivo di cui all'art. 79, comma 2, lett.c), del
d.P.R. n. 207/2010.
A tale ultimo fine, considerato che l'attestazione di qualificazione,
una volta rilasciata, abilita l'impresa all'esecuzione di lavori
pubblici per tutto il periodo della sua validità (cinque anni, con
revisione al terzo anno), è necessario prevedere che le SOA - come già
indicato dall’Autorità nelle more della risoluzione della questione e
confermato dal Consiglio di Stato nel parere richiamato - nel caso in
cui, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame,
dovessero procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione in
carenza del requisito di cui all'art. 79, comma 2, lett.c), del d.P.R.
n. 207/2010:
- provvedano a comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuto
rilascio, con indicazione dell'impresa, nonché degli estremi
dell'attestazione di qualificazione rilasciata;
- allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa
speciale, provvedano, relativamente alle attestazioni rilasciate in
carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo, al
monitoraggio circa la effettiva riacquisizione da parte dell'impresa
attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione la
decadenza dell'attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio
abbia esito negativo;
- comunichino tempestivamente all'Autorità l'esito del monitoraggio
svolto.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
LEGALE RAPPRESENTANTE
CARATTERISTICHE
- Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
E' fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni
riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”.
La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e
76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile
di tale omissione/ritardo
Nota del 15/02/2017
nelle more di una compiuta ed aggiornata informatizzazione della
modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma
la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica
già disponibile per gli Operatori Economici.
- 04/09/2020 Gestione Casellario Informatico
(Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico)
Pubblicato il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate, in
data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità. Unitamente al testo
del Regolamento è pubblicata la relativa nota esplicativa.
AVVALIMENTO
CARATTERISTICHE
-
03/08/2016
- INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto a)
Alcune
Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il
permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a
questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno
di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale
vacatio legis che ne sarebbe derivata.
In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono
all’avvalimento nel sistema unico di
qualificazione; l’art. 88 del d.p.r. 207/2010 regolava la
qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento
finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata,
richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma quest’ultima
abrogata e non riproposta espressamente nel Nuovo Codice;
- Risposta. Il Consiglio dell’Autorità, nella
seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo
brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nel punto
a), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le
linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che,
nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art.
83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio
alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni
tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del
d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora
vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati
fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs.
163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n.
207/2010. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali
indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per
consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e
di adeguarsi ad esso.
CASELLARIO
IMPRESA
CARATTERISTICHE
- Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario
Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
- Casellario delle imprese qualificate per
lavori di importo superiore a € 150.000
- Casellario delle imprese di lavori di
importo uguale o inferiore a € 150.000
- Regolamento del 6 giugno 2018
Regolamento
per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50
- Visura delle annotazioni
Si comunica che gli operatori economici registrati ed autorizzati
possono accedere alla visura delle annotazioni loro riguardanti presso
il casellario delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 10, c.1,
del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accesso al
Casellario .
- 04/09/2020 Gestione Casellario
Informatico(Modifiche al Regolamento del Casellario
Informatico) Pubblicato il Regolamento del Casellario
Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche
deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità.
Unitamente al testo del Regolamento è pubblicata la relativa nota
esplicativa.
CASELLARIO
SOA
CARATTERISTICHE
CASELLARIO
STAZIONI APPALTANTI
CARATTERISTICHE
Al fine di rendere maggiormente fruibile la banca dati delle
attestazioni SOA da parte delle stazioni appaltanti che hanno l’obbligo
di consultare il Casellario informatico per la verifica delle cause di
esclusioni previste dall’art. 38 del Codice, nonché per la verifica
dell’attestato di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori,
il sistema informatico è stato ulteriormente implementato con nuove
funzionalità. Detto sistema, mette a disposizione le seguenti funzioni:
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso libero) si accede ad una mappa
interattiva dell'Italia suddivisa per regioni con lista ordinata delle
imprese qualificate presente nella regione ed ad un sistema di ricerca
testuale per C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione
dell'impresa. Seguendo il collegamento rappresentato da ogni singola
voce della lista, si accede alla pagina di visualizzazione della
singola impresa selezionata. La pagina mostra i dati anagrafici
dell'impresa e l'immagine dell'attestazione in corso di validità. È
inoltre possibile visualizzare lo storico di tutte le eventuali
precedenti attestazioni dell'impresa. Nella finestra sottostante
l'immagine dell'attestazione sono riportate tutte le annotazioni che
sono contenute negli altri elenchi e che riguardano l'impresa cui si
riferisce l'attestazione.
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso riservato) si accede ad una lista
nazionale di tutte le imprese per cui è stata disposta la modifica e/o
l'annullamento dell'attestazione. Anche in questa pagina è presente un
sistema di ricerca testuale per C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita
IVA) o denominazione dell'impresa.
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso riservato) si accede ad una lista
nazionale di tutte le imprese per cui è stata disposta l'esclusione
dalle gare. È presente un sistema di ricerca testuale per C.F. (codice
fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione dell'impresa.
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso riservato) si accede ad una lista
nazionale di tutte le imprese per cui e' stato disposto dalle SOA il
ritiro dell'attestazione. È presente un sistema di ricerca testuale per
C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione
dell'impresa.
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso riservato) si accede ad una lista
nazionale di tutte le imprese per cui sono presenti notizie non
comprese negli elenchi precedenti. È presente un sistema di ricerca
testuale per C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione
dell'impresa.
- Tramite questo collegamento (www.avcp.it ->
servizi -> servizi ad accesso libero) si accede ad un sistema di
gestione delle richieste di stampa di attestazioni che consente, con
una sola richiesta, di stampare le attestazioni di tutte le imprese per
le quali si è inserito il relativo codice fiscale nell'apposita
finestra della procedura. Il sistema consente di verificare ed
eventualmente modificare in tempo reale la lista che viene creata
durante il processo di inserimento dei C.F. (codici fiscali).
Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario
Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Regolamento del 6 giugno 2018
Regolamento
per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50
04/09/2020 Gestione Casellario
Informatico(Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico)
Pubblicato il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate, in
data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità. Unitamente al testo
del Regolamento è pubblicata la relativa nota esplicativa.
ATTREZZATURE (ATT)
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
- L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1,
quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti
dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di
qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I successivi commi del medesimo articolo, nonché i
consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento,
definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le
modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i
criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi
per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione
utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo
esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione
normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia
fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità
all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
ADEGUATA
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE
- (solo
beni destinati all'esecuzione dei lavori) Il comma 8
dell’art. 79 del Regolamento specifica che l’adeguata attrezzatura
tecnica è intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e
immateriali specificatamente destinate dall’impresa alla esecuzione dei
lavori.
- (2%
- 40% - 60%) La norma prevede che la valutazione di tale
requisito possa comprendere sia gli ammortamenti reali e figurativi
delle attrezzature di proprietà, sia i canoni sostenuti per l’utilizzo
di attrezzature specifiche non di proprietà, differenziati,
quest’ultimi, tra canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio.
Il citato comma prevede che l’ammontare della dotazione di attrezzature
tecniche debba corrispondere almeno al 2 % della cifra d’affari reale,
determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, ammontare costituito
per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprietà,
dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio
ultra-quinquennali. Tale disposizione risulta innovativa rispetto al
vigente d.p.r. 34/2000 che prevedeva fosse pari ad almeno alla metà del
costo totale delle attrezzature.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000, per ogni annualità fiscale
utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i
relativi costi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- contratti locazione finanziaria unitamente alla prima
e ultima fattura relative al periodo di riferimento;
- fatture dei noleggi corredate dai relativi contratti
in caso di noleggi a lungo termine;
- registro IVA.
- Si precisa che per la dimostrazione del requisito in
esame, l’operatore economico può produrre anche le fatture inerenti
l’acquisto di attrezzature di importo inferiore a € 514,46 il cui costo
viene, di norma, dedotto integralmente nell’esercizio in cui viene
acquistato, non assoggettandolo in ad un piano di ammortamento e in
conseguenza nel registro dei beni ammortizzabili.
- (in
presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso
di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che
intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della
documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia
dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa
venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica
o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al
momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione
rimanga nelle disponibilità della cedente.
CONTROLLO
SOA
- Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA
in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove
previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
- La SOA verificala coerenza tra le dichiarazioni
prodotte in merito alla dotazione stabile di attrezzature e ai relativi
costi, con i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per
la dimostrazione della cifra di affari, nel registro dei beni
ammortizzabili, nelle copie dei contratti e fatture di locazione
finanziaria e nelle copie delle fatture di noleggio;
- La SOA verifica, altresì, il rispetto dei parametri
necessari (incidenza del costo della dotazione di attrezzature sulla
cifra di affari in lavori) eventualmente procedendo alla
rideterminazione della cifra di affari stessa. A comprova di ciò la SOA
è tenuta a redigere e conservare agli atti, obbligatoriamente, un
prospetto riepilogativo delle verifiche effettuate sulla consistenza
dei costi sostenuti.
PERIODO
DOCUMENTABILE
-
Con riferimento all’individuazione del periodo
documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo
(art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la
previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata
dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013
(c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le
agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di
qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al
31
dicembre
2015
- D.L.
32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI”
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni
appaltanti.
23/12/2015
Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma
9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato:
"In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio
2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione."
e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio
annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA».
Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti
interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e
omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le
seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini
della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di
rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti
dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di
carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura
economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei
lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle
capacità tecnico-economiche delle imprese.
Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si
ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata
nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di
utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco
temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto
di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano
scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad
un massimo di dieci anni.
Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che
il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del
personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità,
assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a
soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata
dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un
periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto
previsto dal regime ordinario della qualificazione.
Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel
senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione
di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di
stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente
aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a
definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”,
presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo
alle imprese attestande.
A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare
in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente
comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio
antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può
determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o,
in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento
convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra
le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media
annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di
incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione.
Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce
che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio,
per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere
a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle
imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione.
- (qualificazione:
imprese costituite da meno di 5 anni) Le imprese
costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto
con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA, ancorché
non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a
cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento ed al
costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci
che possono essere esibiti.
- (verifica
triennale: ultimi 5 anni) L’ampliamento al decennio del
periodo documentabile non si applica alla verifica triennale, in
relazione alla quale, pertanto, la verifica di congruità tra cifra di
affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo
medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine
triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori
accertata in sede di attestazione originaria.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente
destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due
per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il
quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato
per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
- L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei
redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il
libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota
riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e
delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative
note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
- Alla determinazione delle percentuali di cui ai
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
- I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito
relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in
dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono
dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
- Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica
di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari
di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate
nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di
affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale
del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
CIFRA D'AFFARI (CAL)
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
- L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1,
quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti
dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di
qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I successivi commi del medesimo articolo, nonché i
consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento,
definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le
modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i
criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi
per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione
utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo
esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione
normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia
fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità
all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
ADEGUATA
CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA
- L’adeguata capacità economica e finanziaria attiene
alla dimostrazione, da parte delle imprese, del possesso dei seguenti
elementi di valutazione:
- (Idonee
referenze bancarie) Al riguardo, nulla risulta esplicitato
nella norma riguardo alla quantità di referenze da produrre. In
considerazione della difficoltà di alcune imprese a reperire più
attestazioni da diversi istituti di credito, si ritiene prospettabile
un’interpretazione della norma intesa in termini di qualità delle
garanzie fornite piuttosto che di quantità; pertanto, l’impresa
esibisce la dichiarazione di almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
- (Dimostrazione
CAL) L’adeguata capacità economico-finanziaria è
dimostrata dall’impresa anche mediante la cifra d’affari, riferita ai
lavori eseguiti negli anni precedenti alla data di sottoscrizione del
contratto, che deve essere almeno pari agli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie e, quindi, alla
dimostrazione della capacità dell’impresa nel settore dei lavori in
generale. Si ritiene, altresì, che attraverso la verifica della cifra
d’affari, la SOA possa valutare la congruenza tra detta attività e la
speciale esperienza maturata nel settore della qualificazione,
dimostrata mediante l’esibizione di certificati di esecuzione lavori.
- (attività
diretta) La cifra d’affari può essere dimostrata
dall’entità dei lavori eseguiti in via diretta mediante presentazione
di documenti contabili, tributari o fiscali
- (attività
indiretta) mentre per l’attività indiretta (e cioè quella
svolta dai consorzi di concorrenti o i soggetti che abbiano stipulato
il contratto di Gruppo europeo di interesse economico –GEIE, nonché
dalle società fra imprese riunite), la relativa cifra va dimostrata
attraverso i bilanci dei consorzi o delle società di cui l’impresa fa
parte.
- (ATI)
Nel caso in cui i soggetti di una associazione temporanea non abbiano
costituito la società di cui all’articolo 93 del Regolamento, ma
abbiano realizzato le opere in modo unitario ed indistinto e cioè
attraverso una società di fatto, non sono in condizione di presentare a
comprova delle cifre d’affari indirettamente imputabili ad esse i
bilanci, ma soltanto le dichiarazioni IVA della suddetta società di
fatto. In tal caso, ove la società di fatto abbia fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture
per lavori eseguiti da parte di soggetti di fatto associati, non può
essere attribuita per “attività indiretta” alle imprese temporaneamente
riunite in associazione la cifra d’affari in lavori maturata in capo
alla società di fatto cui la riunione temporanea avrebbe materialmente
dato vita.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- referenza bancaria
- dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni
contenute nel d.p.r. 445/2000, in ordine al possesso dell’adeguata
capacità economico finanziaria, specificando per ogni annualità fiscale
utilizzata in sede di attestazione, la cifra d’affari totale, quella
imputabile ad attività diverse e quella utile ai fini dell’attestazione.
- Le società di persone S.a.s. e S.n.c. e le ditte
individuali, nonché i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane e i consorzi stabili a corredo della dichiarazione
sostitutiva, presentano copia conforme del modello unico (completo di
tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti gli studi di
settore) e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento/trasmissione
da parte Agenzia/Dipartimento delle entrate.
- (in
presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso
di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che
intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della
documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia
dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa
venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica
o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al
momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione
rimanga nelle disponibilità della cedente.
CONTROLLO
SOA
- Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA
in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove
previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
- La SOA, ai fini della verifica della veridicità della
dichiarazione sostitutiva e della documentazione presentata
dall’impresa, acquisisce i modelli unico (previo protocollo d’intesa
con l’Agenzia delle entrate), nonché i bilanci depositati dalle società
di capitale presso le banche dati della C.C.I.A.A così come previsto
dall’art. 70, comma 2 del Regolamento.
- La SOA verifica, inoltre, il rispetto dei parametri
necessari in funzione delle categorie e classifiche richieste
(“copertura” dell’importo totale delle classifiche richieste da parte
della cifra d’affari, eventualmente rideterminata) e la veridicità dei
documenti prodotti dall’impresa.
- La SOA verifica la veridicità delle dichiarazioni
rese dall’ente emittente laddove la referenza non sia fornita in
originale direttamente alla SOA dall’istituto bancario.
PERIODO
DOCUMENTABILE
-
Con riferimento all’individuazione del periodo
documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo
(art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la
previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata
dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013
(c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le
agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di
qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al
31
dicembre
2015
- D.L.
32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI”
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni
appaltanti.
23/12/2015
Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma
9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato:
"In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio
2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione."
e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio
annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA».
Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti
interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e
omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le
seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini
della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di
rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti
dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di
carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura
economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei
lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle
capacità tecnico-economiche delle imprese.
Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si
ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata
nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di
utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco
temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto
di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano
scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad
un massimo di dieci anni.
Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che
il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del
personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità,
assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a
soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata
dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un
periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto
previsto dal regime ordinario della qualificazione.
Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel
senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione
di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di
stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente
aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a
definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”,
presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo
alle imprese attestande.
A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare
in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente
comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio
antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può
determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o,
in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento
convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra
le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media
annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di
incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione.
Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce
che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio,
per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere
a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle
imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione.
- (qualificazione:
imprese costituite da meno di 5 anni)
Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del
contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA,
ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di
anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d’affari,
all’ammortamento ed al costo del lavoro saranno determinati sulla base
del numero dei bilanci che possono essere esibiti.
- (verifica
triennale: ultimi 5 anni)
L’ampliamento al decennio del periodo documentabile non si applica alla
verifica triennale, in relazione alla quale, pertanto, la verifica di
congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature
tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con riferimento
al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la
scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di
affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- La cifra di affari in lavori relativa
all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali
IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società
di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive
europee e con le relative note di deposito.
- La cifra di affari in lavori relativa alla
attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di
partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo
34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese
riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è
comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive
europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali
IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati
non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
- L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente
destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due
per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il
quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato
per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
- L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio.
In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato
dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di
affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale
tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma
universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione
del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della
retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore
della retribuzione convenzionale determinata ai fini della
contribuzione INAIL.
- Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il
bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in
conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei
bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
- Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica
di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari
di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate
nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di
affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale
del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
- Art. 83. Determinazione del periodo di attività
documentabile e dei relativi importi e certificati
- La cifra di affari in lavori di cui all'articolo
79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti
dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA.
COSTO DEL PERSONALE
(CPD)
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
- L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1,
quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti
dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di
qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I successivi commi del medesimo articolo, nonché i
consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento,
definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le
modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i
criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi
per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione
utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo
esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione
normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia
fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità
all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
ORGANICO
MEDIO ANNUO
- L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza. Per dimostrare questo requisito, sono ammesse dalla
normativa due alternative.
- (Requisito
operaio) La prima alternativa consente di fare riferimento
al costo complessivo del personale che incida per un valore non
inferiore al 15% della cifra di affari, determinata ai sensi dei
precedenti commi 3 e 4, di cui almeno il 40% sostenuto per personale
operaio.
- (Requisito
tecnici) La seconda consente di dimostrare l’adeguato
organico medio annuo con il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10%
della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale
tecnico laureato o diplomato.
- (Retribuzione
titolare) La norma precisa infine che per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella
percentuale minima necessaria.
- (Retribuzione
inail) E’ ammesso, infine, per le imprese individuali e
società di persone di utilizzare anche il valore della retribuzione del
titolare e dei soci, da calcolare convenzionalmente per un importo pari
a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale, determinata
ai fini della contribuzione Inail, rilevabile nelle tabelle ufficiali
di riferimento relative alle annualità utilizzate ai fini
dell’attestazione.
- (Formazione
del personale - no) Le modalità di dimostrazione
dell’adeguato organico medio annuo non comprendono anche il costo della
formazione del personale.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000
resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale
utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale
dipendente distinguendo il personale tecnico, amministrativo ed
operaio, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto
da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi
profili di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000
resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale
utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad Inps, Inail
e Casse edili o altri istituti;
- Modelli DM10/Uniemens;
Versamenti Inail;
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 19 Il manuale prescrive
l’obbligo per le imprese di produrre copia dei versamenti (modelli F
24) effettuati verso gli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE.
Le SOA hanno ribadito che in presenza del DURC, che comprova la
regolarità contributiva dell’impresa, l’acquisizione di tali documenti
è del tutto ultronea e nulla aggiunge a quanto certificato con il
medesimo DURC e che, più in generale, non possa essere già desunto
dalla documentazione comunque acquisita.
- Risposta. La soluzione può essere in parte
accolta in quanto il Manuale, per la dimostrazione del requisito in
questione, prevede l’acquisizione dei Modelli DM10/Uniemens che
attestano, in particolare, la denuncia all’INPS e all’INAIL delle
retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e
l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto
dell’INPS; tali modelli contengono informazioni sulla numerosità
dell’organico e la sua ripartizione per le diverse qualifiche di
inquadramento.
Per quanto riguarda, pertanto, INPS e INAIL, l’acquisizione del DURC
effettivamente attesta il regolare assolvimento del pagamento dei
contributi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli
DM10/Uniemens, per tale motivo l’acquisizione della delega F24 può
ritenersi non necessaria. Per quanto riguarda, invece, l’acquisizione
delle ricevute di pagamento dei versamenti contribuitivi dovuti alle
Casse Edili, si conferma il contenuto del Manuale, in quanto gli
obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con
riferimento alla Cassa territorialmente competente, in funzione della
localizzazione del cantiere, alla riscossione.
Versamenti alle Casse edili o altri
istituti.
31/05/2016
Comunicato del Presidente
È stato rappresentato che con il comunicato del 9 marzo viene
confermato l’obbligo di esibizione delle ricevute di versamento alle
Casse Edili (mentre è stata accolta la richiesta di non esigere
l’esibizione dei versamenti effettuati verso gli Enti Previdenziali
INAIL e INPS).
In merito è stato segnalato che, con circolare INPS del 26.6.2015, si è
stabilito che il rilascio del DURC include anche la verifica della
regolarità dei versamenti delle Casse edili, accertata individuando le
posizioni contributive indicate nei modelli UNIEMES (o DM10); si
ritiene, pertanto, superflua l’acquisizione delle ricevute di
versamento alle casse Edili.
L’Autorità ritiene che le considerazioni formulate possano essere
accolte; proprio con il comunicato del 9 marzo, era stata ritenuta non
più necessaria l’acquisizione dei modelli F24, in quanto il DURC
attesta sia il regolare assolvimento del pagamento dei contributi
dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/UNIEMENS, sia –
come chiarito dall’INPS - anche la regolarità anche dei versamenti alle
Casse Edili, che hanno come elemento di confronto i medesimi Modelli
DM10/UNIEMENS.
Le SOA potranno procedere, pertanto, alla verifica del requisito della
verifica della regolarità contributiva attraverso la richiesta del
DURC, senza richiedere le ricevute dei versamenti delle Casse edili;
resta confermato l’obbligo di acquisire la restante documentazione
individuata dal Manuale al fine di svolgere un’adeguata attività di
accertamento sulla sussistenza del requisito in argomento.
- (in
presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso
di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che
intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della
documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia
dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa
venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica
o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al
momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione
rimanga nelle disponibilità della cedente.
CONTROLLO
SOA
- La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni
prodotte in merito ai costi sostenuti per il personale dipendente e i
dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la
dimostrazione della cifra di affari e verifica la qualifica e la
tipologia di inquadramento attraverso i DM10/Uniemens.
- La SOA verifica il rispetto dei parametri necessari
valutando l’incidenza del costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente sulla cifra di affari in lavori, procedendo, eventualmente,
alla rideterminazione della cifra di affari stessa.
- A comprova di ciò la SOA è tenuta a redigere e
conservare agli atti, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo che
riporti i seguenti elementi:
- Indicazione, per ogni tipologia di personale
dipendente (amministrativi, tecnici, operai, etc.), del numero e della
percentuale di incidenza degli stessi in relazione ad ogni annualità;
- gli importi mensili desunti dai modelli
DM10/Uniemens, distinti per ogni tipologia di personale dipendente, con
riferimento ad ogni annualità;
- i costi annuali totali sostenuti per ogni
tipologia di personale dipendente.
PERIODO
DOCUMENTABILE
-
Con riferimento all’individuazione del periodo
documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo
(art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la
previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata
dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013
(c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le
agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di
qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al
31
dicembre
2015
- D.L.
32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI”
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni
appaltanti.
23/12/2015
Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma
9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato:
"In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio
2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione."
e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio
annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA».
Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti
interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e
omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le
seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini
della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di
rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti
dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di
carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura
economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei
lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle
capacità tecnico-economiche delle imprese.
Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si
ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata
nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di
utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco
temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto
di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano
scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad
un massimo di dieci anni.
Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che
il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del
personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità,
assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a
soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata
dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un
periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto
previsto dal regime ordinario della qualificazione.
Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel
senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione
di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di
stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente
aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a
definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”,
presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo
alle imprese attestande.
A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare
in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente
comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio
antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può
determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o,
in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento
convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra
le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media
annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di
incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione.
Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce
che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio,
per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere
a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle
imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione.
- (qualificazione:
imprese costituite da meno di 5 anni) Le imprese
costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto
con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA, ancorché
non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a
cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento ed al
costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci
che possono essere esibiti.
- (verifica
triennale: ultimi 5 anni) L’ampliamento al decennio del
periodo documentabile non si applica alla verifica triennale, in
relazione alla quale, pertanto, la verifica di congruità tra cifra di
affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo
medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine
triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori
accertata in sede di attestazione originaria.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio.
In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato
dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di
affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale
tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma
universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione
del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della
retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore
della retribuzione convenzionale determinata ai fini della
contribuzione INAIL.
- Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il
bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in
conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei
bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
- Alla determinazione delle percentuali di cui ai
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
- Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica
di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari
di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate
nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di
affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale
del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
INCREMENTO
CONVENZIONALE PREMIANTE (ICP)
INCREMENTO
CONVENZIONALE PREMIANTE (Art. 80 del Regolamento)
- (Requisiti)
Come è
noto, l’art. 80 del Regolamento disciplina l’attribuzione di un
incremento convenzionale premiante a quelle imprese che - oltre al
possesso del sistema di qualità aziendale di cui all’art. 59 del
Regolamento - possano dimostrare di aver conseguito valori ed indici
economico-finanziari superiori ai valori minimi necessari; viene
previsto, infatti, che tali imprese possano ottenere una maggiorazione
figurativa dei valori degli importi della cifra d’affari e dei lavori
eseguiti, da utilizzare ai fini dell’ottenimento della qualificazione.
La norma stabilisce quali siano i requisiti, qui di seguito riportati
in sintesi, per accedere alla premialità indicata:
- patrimonio netto, costituito dal totale della
lettera A del passivo
dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile
dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento
della cifra di affari media annuale;
- indice di liquidità, costituito dal rapporto tra
la somma delle
liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
- indice di economicità, costituito dalla
differenza tra il valore ed
i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di
valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- dotazione di attrezzature tecniche e di personale
di valore non
inferiore ai minimi stabiliti dall’art.79, commi 8 e 10
(rispettivamente 2% e 15% della cifra d’affari); tale requisito è
soddisfatto al ricorrere di entrambi i rapporti percentuali.
Principio uniformatore della diposizione in commento è il
riconoscimento all’impresa, che adotti processi produttivi
qualitativamente certificati e dimostri il possesso di almeno tre dei
quattro requisiti sopraelencati, di una maggiore solidità ed
affidabilità aziendale, determinando in favore della stessa la
maggiorazione degli importi di classifica di qualificazione.
- (Società
di persone)
Con riferimento all’ambito soggettivo, va precisato che la
giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3020) ha
stabilito - in vigenza del d.p.r. 34/2000 - che il richiamo al termine
“impresa”, traslato anche nell’art. 80 del Regolamento attualmente
vigente, non può riferirsi alle sole società di capitali, in quanto il
concetto di impresa va esteso all’attività dell'imprenditore, ovvero di
colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il concetto
di imprenditore non può giuridicamente ritenersi riferito
esclusivamente all’imprenditore commerciale - società di capitali.
«Se è, infatti, vero» - continua la sentenza - «che i requisiti e gli
indici economico-finanziari da tenere presente per attribuire il
predetto incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale
(art. 2424 c.c.) ed al conto economico (art. 2425 c.c.), che
costituiscono, insieme con la nota integrativa, il bilancio delle
società per azioni, quest’ultimo documento - cioè il bilancio - deve
essere redatto da ogni impresa commerciale».
Ne deriva che il richiamo operato dall’attuale articolo 80 del
Regolamento, agli articoli 2424 e 2425 c.c. non è di tipo “soggettivo”,
teso cioè a restringere l’ambito di applicazione della disposizione
alle sole società (di capitale) tenute al deposito del bilancio, ma
“oggettivo”, ovvero riferito alle specifiche caratteristiche ed ai
puntuali contenuti delle scritture contabili delle società di capitale,
alla cui dimostrazione saranno tenute tutte le società (di capitale e
non) che intendano accedere al meccanismo di primalità stabilito
dall’art. 80 del Regolamento.
Ciò premesso, al fine di evitare disparità di trattamento nel mercato
degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le
indicazioni in ordine alle condizioni da osservarsi per l’applicazione
dell’art. 80 del Regolamento
L’incremento convenzionale premiante può essere attribuito anche alle
società di persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i
documenti di bilancio previsti per le società.
- (Calcolo)
Nell’allegato D al Regolamento viene illustrata la modalità di calcolo
dell’incremento convenzionale premiante, riassumibile nella seguente
formula matematica, riferita al caso più ricorrente descritto
all’art.18, comma 10, primo periodo:

o, nel caso alternativo, di cui al secondo periodo:

dove:
p è il rapporto fra costo sostenuto per il personale e cifra d’affari
in lavori richiesta; per p = 0,225 si assume p = 0,225;
a è il rapporto tra costo dell’attrezzatura tecnica e cifra d’affari in
lavori richiesta; per a = 0,03 si assume a = 0,03.
q è uguale a 1 in presenza di idonea certificazione del sistema di
qualità aziendale.
- (Osservazioni)
Come
può facilmente rilevarsi, l’espressione [(p - 0,15)/0,075] può assumere
valori variabili tra 1 (se p = 0,15) ed 1 (se p = 0,225), cioè si
annulla se la percentuale del costo del personale raggiunge appena il
limite minimo del 15% della cifra d’affari ed acquista il massimo peso
se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 22,5%.
Analogamente, l’espressione [(a - 0,02)/0,01] può assumere valori
variabili tra 0 (se a = 0,02) ed 1 (se a = 0,03), annullandosi se la
percentuale delle attrezzature tecniche raggiunge appena il limite
minimo del 2% della cifra d’affari ed esprimendo il massimo peso se
detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 3%.
Quindi - in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità
aziendale e di sussistenza di tre dei quattro requisiti richiesti - i
tre termini contenuti nella parentesi graffa possono assumere il valore
complessivo variabile da un minimo di 1, se p = 0,15 e a = 0,02, ad un
massimo di 3, qualora p = 0,225 ed a = 0,03.
Tra le molteplici possibilità intermedie, pare opportuno considerarne
in particolare una, che si presenta con una discreta frequenza, ossia
quella in cui p = 0,15, mentre a = 0,03, o, nell’ipotesi specularmente
opposta, in cui p = 0,225 e a = 0,02.
Sono ricorrenti, nella fattispecie, i casi in cui una delle due
percentuali non raggiunge originariamente il minimo previsto dalla
norma, per cui - in applicazione dell’art.79, comma 15, del Regolamento
- la cifra d’affari viene “figurativamente ridotta in modo da
ristabilire le percentuali richieste”.
È facile constatare che al verificarsi dei casi ora ipotizzati, la
somma dei tre termini contenuti nella parentesi graffa può assumere il
valore massimo di 2; conseguentemente, l’ICP sarà determinato nella
misura del 20%. Conclusivamente - una volta accertati i presupposti per
la sua attribuzione - l’incremento convenzionale premiante potrà
assumere, nella pratica operativa, valori percentuali oscillanti tra 10
(per p = 0,15 e a = 0,02) e 30 (per p = 0,225 e a = 0,03), fermo
restando che nei casi di riduzione figurativa della cifra d’affari per
garantire una delle aliquote minime richieste del 15% e del 2%, l’ICP
non potrà essere maggiore di 20.
Deve aggiungersi, a titolo ulteriormente esplicativo, che
l’accertamento dell’incidenza percentuale del costo del personale e
delle attrezzature, non si esaurisce in raffronto alla cifra d’affari,
ma richiede anche una verifica di tipo qualitativo “interno”.
Difatti, il comma 8 dell’art.79 specifica che il valore delle
attrezzature tecniche deve raggiungere almeno il 2% della cifra
d’affari e deve essere «costituito per almeno il quaranta per cento
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria».
Analogamente, il successivo comma 10 dispone che il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, non deve essere inferiore al 15%
della cifra di affari in lavori, “di cui almeno il 40% per personale
operaio” (o, nel caso in cui il personale dipendente risulti assunto a
tempo indeterminato, il costo sostenuto non deve essere inferiore al
10% della cifra d’affari, “di cui almeno l’80% per personale tecnico
laureato o diplomato”). In proposito, potrebbe riscontrarsi il caso in
cui il costo sostenuto per tutto il personale dipendente soddisfi la
percentuale minima del 15% della cifra d’affari, mentre l’aliquota
riferita ai soli operai non raggiunga il 40% del costo totale.
Al verificarsi di tale evenienza, si prospettano due possibilità:
- rilevare la sussistenza di una condizione
preclusiva
dell’attestazione, data la mancanza del requisito afferente il costo
del personale operaio;
- procedere ad una riduzione figurativa del costo
complessivo per il
personale, al fine di assicurare il rispetto - all’interno di tale
importo - dell’incidenza ponderale assegnata alla componente operaia.
Questa seconda opzione - sostanzialmente descritta nell’allegato D,
nelle indicazioni sulle modalità di calcolo del costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente - risulta tra l’altro l’unica
idonea a consentire la prosecuzione dell’iter valutativo propedeutico
al rilascio dell’attestazione. Una volta ristabilito il rapporto tra le
due componenti del costo del personale, si dovrà conseguentemente
verificare la necessità o meno di una riduzione figurativa della cifra
d’affari, per rispettare la percentuale minima richiesta del 15%.
Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre
chiarire ulteriormente che:
- il possesso del requisito è dimostrato qualora il
costo per il
personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali,
accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili),
sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al
quindici percento della cifra d’affari in lavori conseguita nello
stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale
operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo
per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento
della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo
personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all’otto per
cento;
- effettuare la riduzione figurativa della cifra
d’affari in lavori
(art. 79, comma 15 del Regolamento) qualora non risultino
congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente
lettera a).
Pertanto, non ci si può limitare ad una verifica disgiunta delle due
condizioni dettate dalla norma, ma occorre appurare il rispetto
congiunto di esse, tenendo ben presente che il valore dell’incidenza
del solo personale operaio rispetto alla cifra d’affari, indicato nel
6%, scaturisce come prodotto di due aliquote (40% x 15%), entrambe da
riscontrare.
Identico è il discorso che può farsi nel caso in cui gli ammortamenti
ed i canoni di locazione finanziaria non raggiungano il 40% del valore
di tutte le attrezzature tecniche.
L’opportunità di ripetere in questa sede le disposizioni regolamentari
citate in precedenza, accompagnandole ad indicazioni operative di
dettaglio, nasce dalla fondata ipotesi - emersa nel corso delle
ordinarie verifiche a campione sull’attività di attestazione - che
qualcuno dei software applicativi in uso presso le SOA possa condurre a
risultati non corretti nel calcolo dell’incremento convenzionale
premiante, con il negativo effetto di concedere l’attribuzione di una
percentuale errata per eccesso.
In particolare, alcune procedure di verifica automatica consentirebbero
di attribuire un ICP di valore superiore a 20, nonostante l’accertata
insufficienza percentuale del costo complessivo sostenuto per il
personale o del valore delle attrezzature tecniche, con conseguente
necessità di ridurre figurativamente la cifra d’affari.
Si riportano di seguito alcuni esempi di elaborazione di calcolo, il
primo dei quali ispirato ad un caso erroneo concretamente rilevato,
utile ad evidenziare lo stravolgimento dello spirito della norma e gli
effetti distorsivi che ne derivano.
- (Esempio
1)
- Requisiti posseduti dall’impresa:
Cifra d’affari = € 60.000.000;
Valore attrezzature tecniche = € 600.000;
di cui per ammortamenti e canoni di locazione finanziaria = € 350.000;
Costo complessivo del personale = € 3.600.000;
di cui per operai = € 1.200.000.
- Verifica delle percentuali minime previste
dall’art. 79:
a =
600.000 / 60.000.000 = 1% < 2%; per assicurare la percentuale
minima
del 2%, la cifra d’affari deve essere figurativamente ridotta a €
30.000.000.
Poiché il valore degli ammortamenti e dei canoni di
locazione finanziaria (pari a €. 350.000) supera lo 0,8% della cifra
d’affari anzidetta (40% x 2%), la condizione richiesta è soddisfatta.
p = 3.600.000 / 60.000.000 = 6% < 15%; per assicurare la
percentuale
minima del 15%, la cifra d’affari, già precedentemente abbattuta a €
30.000.000, deve essere figurativamente ridotta a € 24.000.000.
Poiché il costo degli operai, pari a € 1.200.000, non supera il 6%
(ottenuto dalla combinazione delle due aliquote, 40% e 15%) della cifra
d’affari, la stessa viene figurativamente ed ulteriormente ridotta a €
20.000.000.
Conclusivamente, sulla base dell’ultima rideterminazione della cifra
d’affari a € 20.000.000, vengono determinati i seguenti valori ai fini
del calcolo dell’ICP:
a = 600.000 / 20.000.000 = 3% (0,03);
p = 3.600.000 / 20.000.000 = 18% (0,18).
- Calcolo dell’incremento convenzionale premiante:

Secondo l’elaborazione che precede, l’impresa dovrebbe beneficiare di
un incremento convenzionale premiante nella misura del 24%, da far
valere per maggiorare sia la cifra d’affari che l’importo dei lavori
nelle singole categorie richieste.
- Valutazione sull’erroneità della procedura
seguita
Come può rilevarsi, nella modalità di calcolo dell’incremento
convenzionale premiante appena descritta, il bonus valutativo viene
attribuito nella misura del 24%, di cui il 4% si ricollega al requisito
dell’adeguato organico medio annuo, nonostante nel caso di specie si
sia dovuto addirittura procedere ad un doppia riduzione figurativa
della cifra d’affari, per insufficienza sia del costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, che di quello relativo ai soli
operai.
L’errore di calcolo può individuarsi nella seconda riduzione figurativa
della cifra d’affari, operata con riferimento diretto alla percentuale
del costo degli operai (6%), ma senza rideterminare conseguentemente il
costo complessivo sostenuto per il personale.
Nell’ipotesi di calcolo sopradescritta, viene infatti considerato come
costo complessivo del personale l’importo di € 3.600.000, benché ciò
non rispetti la verifica qualitativa ‘interna’ in ordine alla
componente del costo degli operai, la quale - ascendendo a € 1.200.000
- costituisce solo il 33% del complessivo e non soddisfa il
raggiungimento della percentuale minima richiesta dal regolamento, pari
al 40%, se non previa riduzione figurativa del costo sostenuto per
tutto il personale dipendente da € 3.600.000 a € 3.000.000.
Con tali premesse, si devono rideterminare i valori ai fini del calcolo
dell’ICP:
a = 600.000 / 20.000.000 = 3% (0,03);
p = 3.000.000 / 20.000.000 = 15% (0,15).

In esito all’elaborazione corretta, l’impresa avrebbe quindi diritto a
beneficiare di un incremento convenzionale premiante nella misura del
20%, da far valere per maggiorare sia la cifra d’affari che l’importo
dei lavori nelle singole categorie richieste.
Pertanto, l’utilizzo, ai fini del calcolo dell’ICP, della somma di €
3.600.000 in luogo di quella correttamente parametrata al costo degli
operai, determinata in € 3.000.000, mette in evidenza un duplice
stravolgimento della norma:
- l’impresa può ottenere un bonus valutativo
maggiore del dovuto, con
un 4% in più che si collega al requisito dell’adeguato organico medio,
nonostante la dimostrazione di tale requisito imponga una doppia
riduzione figurativa della cifra d’affari, al fine di assicurare le
percentuali minime richieste dall’art. 79, comma 10 del Regolamento;
- non risulta verificata la condizione per cui
il costo del solo
personale operaio deve costituire almeno il 40% del costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente.
La predetta erronea valutazione produce anche un effetto distorsivo,
che incide sul rispetto della parità di condizioni per le imprese che
intendono ottenere la qualificazione e, più in generale, sul principio
della libera concorrenza fra gli operatori del mercato dei lavori
pubblici.
Al fine di evidenziare tale distorsione, si riporta di seguito un
ulteriore esempio.
- (Esempio
2)
- Requisiti posseduti dall’impresa:
Cifra d’affari = € 20.000.000;
Valore attrezzature tecniche = € 600.000;
di cui per ammortamenti e canoni di locazione finanziaria = € 350.000;
Costo complessivo del personale = € 3.600.000;
di cui per operai = € 1.800.000.
- Verifica delle percentuali minime previste
dall’art. 79:
a = 600.000 / 20.000.000 = 3% > 2%; la percentuale minima del 2%
è assicurata.
Poiché il valore degli ammortamenti e dei canoni di locazione
finanziaria (pari a € 350.000) supera lo 0,80% della cifra d’affari
anzidetta, la condizione richiesta è soddisfatta.
p = 3.600.000 / 20.000.000 = 18% > 15%; la percentuale minima
del 15% è assicurata.
Poiché il costo degli operai, pari a € 1.800.000, supera il 6%
(ottenuto dalla combinazione delle due aliquote, 40% e 15%) della cifra
d’affari, la condizione richiesta è soddisfatta.
Pertanto, vengono determinati i seguenti valori ai fini del calcolo
dell’ICP:
a = 600.000 / 20.000.000 = 3% (0,03);
p =3.600.000 / 20.000.000 = 18% (0,18).
- Calcolo dell’ incremento convenzionale premiante:

Secondo l’elaborazione che precede, l’impresa dovrebbe beneficiare di
un incremento convenzionale premiante nella misura del 24%, da far
valere per maggiorare sia la cifra d’affari che l’importo dei lavori
nelle singole categorie richieste.
- Valutazione
Come può facilmente rilevarsi, i requisiti posseduti dall’impresa nella
seconda ipotesi, differiscono da quelli indicati nella prima ipotesi
solo per quanto riguarda due parametri:
- la cifra d’affari, che risulta pari a €
20.000.000 in luogo di € 60.000.000;
- il costo degli operai, pari a € 1.800.000 in
luogo di € 1.200.000,
che soddisfa - senza dover ricorrere a riduzioni figurative - le
percentuali del 40% del costo complessivo del personale e del 6% della
cifra d’affari.
Appare quindi indubbio che i requisiti della seconda impresa sono
migliori di quelli della prima, sia perché una cifra d’affari
“sproporzionata” rispetto ai costi di attrezzature e personale
costituisce per la norma un dato negativo (vedi - tra l’altro - l’art.
79, comma 15, ultimo periodo), sia perché il costo degli operai,
percentualmente più rilevante, fornisce - al contrario - un indicatore
positivo circa la presenza di un’idonea struttura d’impresa.
Ciononostante, nell’ipotesi appena descritta l’incremento convenzionale
premiante risulta pari al 24%, come nel caso dell’impresa meno
“virtuosa”, trattato in precedenza, con tutto ciò che ne consegue in
ordine alla possibilità di accedere a classifiche di qualificazione più
elevate.
L’effetto distorsivo che si manifesta dal confronto tra la prima e la
seconda ipotesi rafforza ancor più, ove fosse necessario, l’evidente
erroneità di un calcolo che - secondo le giustificazioni fornite da una
SOA in relazione ad un caso concreto emerso in sede di verifica -
sarebbe svolto in forma automatica dal software applicativo in uso
presso una società, ma diffuso anche presso altre SOA. Tanto premesso e
considerato, è opportuno che tutte le SOA autorizzate determinino con
attenzione i parametri per il calcolo dell’incremento convenzionale
premiante, avendo sempre ben presente che l’accertamento dell’incidenza
percentuale del costo del personale e delle attrezzature non si
esaurisce in raffronto alla cifra d’affari, ma richiede anche una
verifica di tipo qualitativo “interno”, affinché tutti i rapporti
percentuali indicati ai commi 8 e 10 dell’art. 79 del Regolamento siano
rispettati.
- (Super
ICP) La
determinazione dei suddetti parametri di calcolo dovrà includere la
possibilità, introdotta dall’art. 80, comma 3 del Regolamento, che
consente alle imprese l’attribuzione di un ICP fino ad un valore
massimo del 39%, percentuale che può essere ottenuta sostituendo, nelle
formule C1 e C2 dell’allegato D del Regolamento, il valore 30 con 39;
tale percentuale premiante può essere accordata all’operatore economico
laddove, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo
59, lo stesso presenti un patrimonio netto, di cui all’art. 80, comma
1, lettera a) pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari
media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 79, comma 2,
lettera b) del Regolamento, nonché il contemporaneo soddisfacimento
degli altri tre requisiti ed indici economico-finanziari previsti
sempre dall’art. 80, comma 1 e sopra richiamati.
Qualora le
imprese siano in possesso di tutti i quattro requisiti di cui all’art.
80, comma 1, del Regolamento e, in particolare, il rapporto tra il
patrimonio netto e la media della cifra d’affari sia pari e superiore
del 10%, le formule da adottare sono le seguenti:

D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 80. Incremento convenzionale premiante
- Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema
di qualità di cui
all’articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici
economico finanziari:
- patrimonio netto, costituito dal totale della
lettera A del passivo
dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile
dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento
della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui
all'articolo 79, comma 2, lettera b);
- indice di liquidità, costituito dal rapporto
tra la somma delle
liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti
dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
- indice di economicità, costituito dalla
differenza tra il valore ed
i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di
valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- requisiti di cui all'articolo 79, comma 2,
lettere c) e d), di
valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8
e 10;
ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata
secondo quanto previsto dall’allegato D, dei valori degli importi di
cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c).
Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.
- Per le ditte individuali e le società di persone,
i requisiti di
cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il
bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista
abilitato.
- Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema
di qualità di cui
all’articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui
all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato,
pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale
richiesta ai fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i
requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere
b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l’incremento
figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli
importi dei cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5,
lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto
previsto dall’allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore
trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente
rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti
commi dell’articolo 79.
- (CESSIONE
- CONFERIMENTO solo in caso di intera azienda)
L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di
cessione o conferimento dell’intera azienda nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 76, comma 10.
CODICE DEGLI APPALTI
ART. 80
Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione
Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione ovvero al conseguimento
dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni
- Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
- Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
- Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
- Carenza del requisito generale di cui all’art. 80,
comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016
- Variazione rappresentanza legale
Nota del 15/02/2017
nelle more di una compiuta ed aggiornata informatizzazione della
modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma
la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica
già disponibile per gli Operatori Economici.
Comunicato del Presidente dell’8 novembre
2017 (motivi di esclusione dalle gare)
Il comunicato del Presidente dell’Anac dell’8 novembre 2017 fornisce
nuove indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici
sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni
sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante
utilizzo del modello di DGUE. Il nuovo comunicato sui motivi di
esclusione dalle gare sostituisce quello precedente del 26 ottobre
2016.
Comunicato del Presidente del 07/10/2020 - indicazioni in merito
all'attestazione di qualificazione rilasciata
alle imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa
L'Anac ha fornito
indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte
dell'attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite
autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa, le quali possono
proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove
procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di
autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio
dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge
fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già
stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti
pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza
dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata
all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo
80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Infine,
sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di
Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex
articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto
diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di
informazioni utili".
EX CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1
Il presente Capitolo è volto a illustrare le corrette modalità
operative cui devono attenersi le imprese nella dimostrazione, in sede
di qualificazione, dei requisiti di carattere generale e speciale, come
previsti dagli artt. 78 e 79 del Regolamento di attuazione del Codice,
che ha sostituito il precedente impianto regolamentare di cui al d.p.r.
34/2000, istitutivo del sistema di qualificazione SOA. Vengono altresì
individuate le prescrizioni cui le SOA devono attenersi per una
corretta ed efficace attività di verifica e dell’accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti in capo alle imprese attestande.
Le indicazioni sono accompagnate da una disamina dettagliata degli
articoli di legge e regolamentari afferenti alla materia della
qualificazione che si è resa necessaria anche a fronte delle modifiche
normative via via succedutesi dall’entrata in vigore del Regolamento e
dell’esperienza applicativa maturata dagli operatori di settore
nell’attuazione delle disposizioni vigenti. Le SOA, solo dopo aver
attuato tutte le verifiche necessarie ed avendo accertato il possesso
dei requisiti dell’impresa attestanda, potranno procedere al rilascio
dei relativi attestati. Si precisa che qualora le SOA non ricevano
alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non
inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati
accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e
forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno
procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse
disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel
presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di
qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti.
DECORRENZA
Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni
di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del
Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di
attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la
verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di
attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.
CARATTERISTICHE
(Articolo 78 del Regolamento)
Per quanto concerne i requisiti di carattere generale necessari per la
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore
a € 150.000, l’art. 78 del Regolamento li individua rinviando ai
contenuti dell’art. 38, comma 1, e dell’art. 39 commi 1 e 2 del Codice,
norme alle quali deve farsi dunque riferimento per la descrizione nel
dettaglio di tali requisiti.
Si premettono alcune indicazioni circa ulteriori elementi il cui
accertamento non è chiaramente disposto dal dettato normativo e,
pertanto, va ricostruito in via interpretativa. Ad esempio, la
normativa sopra richiamata non contiene alcun un esplicito riferimento
al requisito della cittadinanza. Pertanto, l’individuazione dei
soggetti che possono conseguire l’attestazione va fatta alla luce delle
norme che disciplinano la legittimazione degli operatori economici alla
partecipazione alle gare. Emerge in primo luogo la disposizione
contenuta nell’art. 34, comma 1, lettera f-bis) del Codice, che estende
la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
agli operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché la
disposizione di cui all’art. 47, che prevede espressamente «Agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione
Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in
base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle
imprese italiane». Ne consegue, dunque, che alla luce del quadro
normativo la residenza in Italia non costituisce requisito per
l’ottenimento dell’attestato di qualificazione neanche per gli
operatori economici stabiliti negli Stati rientranti nel disposto
normativo sopracitato. Per quanto concerne le modalità operative
inerenti la qualificazione delle imprese non nazionali, il citato art.
47 del Codice prevede che per gli operatori economici stabiliti negli
Stati ricompresi nel medesimo articolo, la qualificazione è ammessa
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, precisando al
secondo comma che al fine di rimuovere ogni effettivo ostacolo la
qualificazione non è condizione necessaria per la partecipazione alla
gara. Nel medesimo articolo risulta ulteriormente specificato che in
tali casi l’idoneità a partecipare alla gara dovrà essere provata
dall’operatore economico straniero con la presentazione di
documentazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi di
origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli
operatori economici italiani. Da ultimo la norma, richiamando il
disposto dell’art. 38, comma 5, del Codice, fa salva la possibilità
degli operatori economici stranieri di utilizzare, per la dimostrazione
del possesso dei requisiti nel caso in cui qualche documento o
certificato non sia rilasciato dallo Stato di appartenenza, una
dichiarazione giurata o un suo equipollente, resa davanti agli organi
competenti. Nel dettaglio, l’art. 39 del Codice, richiamato dallo
stesso art. 78 del Regolamento, nel disciplinare i requisiti di
idoneità professionale, stabilisce che i concorrenti alle gare e, in
forza del rinvio contenuto nel Regolamento, anche le imprese da
qualificare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel
registro della Camera di commercio o nel Registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali. Se invece si tratta di un cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la
sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali specificati negli
allegati al Codice. In conclusione, pertanto, alle imprese straniere
che intendano conseguire in Italia l’attestato di qualificazione si
ritiene applicabile il principio, ricavabile dalle suddette norme,
secondo cui per la dimostrazione dei requisiti le imprese sono tenute
alla presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti per la qualificazione, con l’eccezione contenuta nell’art.
38, comma 5 del Codice (per l’ipotesi di mancanza di idonee
certificazioni o documentazione negli stati di appartenenza).
MODALITA'
DI DIMOSTRAZIONE
Chiarito quanto sopra, si rileva che per la dimostrazione dei requisiti
generali di qualificazione, l’art. 38, comma 3, del Codice, a seguito
delle modifiche introdotte dall’art. 31, comma 2, lettera a) del
decreto legge 21 giungo 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013,
n. 98, prevede che «Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti
e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di
cui all'articolo 21 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le
visure di cui all'articolo 33, comma 1 del medesimo decreto n. 313 del
2002». In materia, l’art. 78, comma 2 del Regolamento demanda
all’Autorità di stabilire la documentazione mediante la quale le
imprese dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione, mentre l’art. 76, comma 2, prevede l’obbligo
dell’impresa da attestare di produrre il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto
sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere
generalizzate e specializzate richieste. Tale ultima previsione deve
ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 40 d.p.r. 445/2000, come
modificato dalla legge 183/2011, laddove risulta previsto che «Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”». Pertanto,
in attuazione di tali norme, al fine di garantire la correttezza del
sistema di qualificazione e il corretto funzionamento del mercato, le
imprese in sede di qualificazione saranno tenute, per la dimostrazione
dei requisiti, alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del d.p.r. 445/2000 che attesti in capo alle medesime il possesso di
ogni requisito di cui all’art. 38, comma 1, del Codice. Le
dichiarazioni così rilasciate dovranno essere verificate dagli
organismi di attestazione nella loro veridicità e sostanza ai sensi
dell’art. 70, comma 1, lettera f), il quale prevede che le SOA nella
loro attività di qualificazione devono «Verificare la veridicità e la
sostanza delledichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti
cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei
requisiti di cui all’articolo 78». Ne consegue che le SOA, in sede di
istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità
delle dichiarazioni e della documentazione. In relazione alla
previsione dell’art. 76, comma 2, del Regolamento, che dispone che
«L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve
stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo
di produrre il certificato della Camera di commercio, industria e
artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto
sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere
generali e specializzate richieste», va chiarito che il requisito in
merito alla riconducibilità delle categorie richieste in sede di
attestazione all’oggetto sociale deve essere accertato dalla SOA
mediante l’acquisizione della visura camerale dalla banca dati della
Camera dicommercio. Su tale aspetto va precisato che l’oggetto sociale,
a differenza dell’indicazione dell’attività esercitata, compare solo
nelle visure camerali relative alle società e non alle imprese
individuali; pertanto, per le imprese individuali l’accertamento in
esame può ritenersi compiuto anche qualora le attività riconducibili
alle categorie di opere generali e specializzate richieste dall’impresa
siano ricomprese tra quelle indicate nel Registro delle imprese tra le
attività esercitate dall’impresa identificate con i codici ATECO 23. Le
SOA saranno oggetto di un procedimento sanzionatorio qualora venga
accertata una carente o inefficace attività di verifica, nonché
nell’ipotesi in cui rilascino l’attestazione di qualificazione sulla
base di dichiarazioni e/o documentazione non confermate dal soggetto a
cui ne è stato richiesto il riscontro. Al riguardo si rinvia alla Parte
VI del presente Manuale.
Si prosegue ora nell’esame dettagliato dei singoli requisiti di
carattere generale previsti dall’art. 38 del Codice e richiamati nel
Regolamento, nonché delle modalità con le quali le imprese sono tenute
a dimostrare la sussistenza di detti requisiti, individuati dalla norma
nell’assenza delle cause ostative di seguito indicate ed analizzate. Si
precisa che le seguenti indicazioni vanno integrate con quanto in linea
generale chiarito dall’Autorità nelle Determinazioni n. 1/2010 e n.
1/2012, nonché nella successiva Determinazione n. 2/2014.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA A
Che si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni
- Con tale disposizione, il sistema di qualificazione
viene uniformato al regime normativo previsto in tema di procedure di
aggiudicazione, limitando il divieto alla qualificazione agli operatori
economici che si trovano nei suindicati stati o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. La
norma è stata modificata dall’art. 33, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.
134 confermando tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento l’assoggettamento dell’impresa ad una
procedura di concordato preventivo, salvo il caso di cui alla
previsione dell’art. 186 bis della legge fallimentare concernente il
concordato preventivo con continuità aziendale. Tale ultima
disposizione stabilisce che l’ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale non impedisce la partecipazione a procedure di
assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
- una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della
legge fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore in possesso
dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento
dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non
sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto. Si applica l’articolo 49 del Codice. La normativa sul
concordato preventivo con continuità aziendale è stata oggetto di
modifica introdotta dall’art. 13, comma 11bis, del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, il quale ha aggiunto un nuovo comma all’art. 186
bis della legge fallimentare prevedendo che «successivamente al
deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di
contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il
parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina,
provvede il Tribunale».
- Alla luce delle modifiche normative intervenute, si
rileva che:
- al di fuori dei confini indicati dal citato
articolo 186 bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo
“ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista
dall’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice, con conseguente
incapacità di conseguire l’attestazione in forza del rinvio contenuto
nell’art. 78 del Regolamento ai requisiti di carattere generale
previsti per la partecipazione alle gare;
- le imprese già qualificate, sottoposte a
concordato preventivo “ordinario”, sono soggette ai procedimenti ex
art. 40, comma 9 ter del Codice di decadenza dell’attestazione per
sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera
a) del medesimo Codice;
- la causa ostativa in caso di concordato
preventivo “ordinario” decorre dalla domanda di ammissione al
concordato e cessa con il decreto di omologazione del concordato
preventivo ai sensi dell’articolo 180 legge fallimentare;
- la presentazione della domanda di ammissione al
concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato
“con continuità aziendale”, impedendo la risoluzione dei contratti in
corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non
comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale
ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce altresì elemento
ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese
attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per
le imprese non attestate), fermo restando l’obbligo della SOA di
monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di
verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione
al concordato preventivo con continuità aziendale;
- successivamente al decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese
possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, comma
1, lettera a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione,
con la precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186 bis, comma
5 legge fallimentare sono espressamente riferite alla sola fase di
gara.
- Sul punto si rinvia più diffusamente agli
approfondimenti di cui al successivo paragrafo 2_2_2. In merito
all’individuazione dell’ambito di operatività della causa ostativa
rappresentata dalla pendenza di un procedimento per la dichiarazione
dello stato di fallimento, il Consiglio di Stato con parere n. 123/99
reso in Adunanza Generale, ha precisato la rilevanza ostativa
dell’istanza di fallimento presentata dallo stesso imprenditore.
Nell’ipotesi di istanza di fallimento presentata dai creditori, non è
stata ritenuta sufficiente la mera istanza, considerandosi necessaria
una pronuncia giurisdizionale. Si evidenzia che nell’articolo in esame
manca come elemento ostativo il riferimento alla liquidazione
volontaria, non necessariamente indicativa di uno stato di decozione
dell’impresa e che non esclude la prosecuzione, anche parziale,
dell’attività d’impresa (cfr. Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2006, n.
1873). Si evidenzia ulteriormente, rispetto al regime di cui al d.p.r.
34/2000, il mancato riferimento all’amministrazione controllata in
conseguenza dell’intervenuta soppressione dell’istituto per effetto
della riforma della disciplina delle procedure concorsuali di cui al
d.lgs. 5/2006. Da ultimo, si sottolinea che non assume valore ostativo
l’amministrazione straordinaria; tale esclusione appare come logica
conseguenza del fatto che, nell’ambito della procedura in esame,
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio è volta alla conservazione
dell’impresa, cui è consentito di continuare ad operare nel mercato in
funzione di risanamento.
- (documenti
dell'impresa) Ciò premesso, si evidenzia che al fine della
dimostrazione del possesso del requisito in questione l’impresa è
tenuta a presentare la dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al
d.p.r. 445/2000, di inesistenza dello stato di fallimento, di
liquidazione coatta e di concordato preventivo e di inesistenza di
procedure in corso per la dichiarazione di una tali situazioni;
- (controllo
soa)
- la SOA sarà tenuta alla verifica dell’effettiva
sussistenza del requisito dell’assenza della situazione ostativa
riscontrando la veridicità della dichiarazione sostitutiva con
l’acquisizione della certificazione del Tribunale competente che
attesti l’assenza delle suddette cause ostative.
- (Acquisizione
delle notizie sulle procedure in corso)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 6 È stato rappresentato
che le Cancellerie e le Sezioni Fallimentari di alcuni Tribunali non
forniscono più alcun riscontro alle richieste delle SOA di verificare
le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti legali delle
imprese, circa l’insussistenza dello stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o all’inesistenza di
relative procedure concorsuali. Nella maggior parte dei casi i
Tribunali invitano le SOA alla consultazione delle banche dati delle
Camere di Commercio le quali pubblicano i dati contenuti nel Registro
delle imprese che includono le informazioni sullo stato di fallimento,
di liquidazione coatta e di concordato preventivo.
- Risposta. La questione è collegata alle
modalità
di verifica del requisito in discussione indicata nel Manuale, che
stabilisce che le SOA debbano verificare sia l’assenza degli stati di
fallimento etc. sia l’inesistenza delle relative procedure concorsuali
pendenti.
Le indicazioni contenute nel Manuale, alla luce dell’implementazione
del sistema informativo on-
line gestito da Infocamere per le Camere di Commercio, devono
intendersi emendate laddove il prescritto requisito si intende
accertato attraverso la consultazione della banca dati del Registro
delle Imprese, che riporta le notizie relative allo scioglimento, alle
procedure concorsuali, alla cancellazione che interessano le imprese
iscritte.
Si puntualizza che detto sistema informativo risulta ancora non
completo e, pertanto, per i Tribunali che non assolvono alla
pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite
il servizio Telemaco, le SOA dovranno rivolgersi alle cancellerie dei
Tribunali fallimentari di riferimento. .
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA B
Nei cui
confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
- Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il codice
antimafia che ha abrogato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge
31 maggio 1965, n. 575, disciplinando, tra l’altro, le misure di
prevenzione e i relativi effetti, i soggetti da verificare e la
tipologia della documentazione idonea ad attestare l’assenza delle
cause ostative previste, nonché i tempi per il rilascio della stessa
documentazione da parte della Prefettura.
L’entrata in vigore del codice antimafia ha richiesto il coordinamento
dei richiami normativi contenuti nel citato comma dell’art. 38 del
Codice con le nuove disposizioni; in particolare il riferimento alle
misure di prevenzione dell’art. 3 l. 1423/1956 deve intendersi
sostituito dall’art. 6 d.lgs. 159/2011, mentre il riferimento alle
cause ostative di cui all’art. 10 l. 575/1965 deve intendersi
sostituito dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo. Allo stato,
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) del Codice, letto alla luce
delle abrogazioni disposte dal codice antimafia, va precisato quanto
segue:
- In considerazione del fatto che rispetto all’
art. 38, comma 1, lettera b), l’art. 85 del codice antimafia, contiene
un elenco più ampio di soggetti da sottoporre a verifica antimafia,
sino ad includere, nel comma 2 bis, anche i «[…] soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, [il] sindaco, nonché [i] soggetti che svolgono i compiti
di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231», la verifica circa l’assenza delle
cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lettera b), del codice
dei contratti - richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del
conseguimento dell’attestato di qualificazione - deve essere effettuata
anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2 bis dell’art. 85
del codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale
dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.
- Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38,
comma 1, lettera b) del codice dei contratti con l’art. 67 del codice
antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1,
lettera b) in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione,
opera – non più sulla base della mera pendenza del procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un
provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via
provvisoria l’operatività del divieto stesso durante il procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione.
- Le SOA sono tenute ad accertare il possesso del
requisito in esame con l’acquisizione della comunicazione antimafia. E’
possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove
siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della
comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla
revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9 ter del codice dei
contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale
emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di
decadenza di cui all’art. 67 del codice antimafia
- Sul punto va precisato, al fine di conferire logicità
e coerenza alle modifiche normative introdotte, che la locuzione
“persona fisica” deve riferirsi sia al socio unico sia al socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Inoltre, in
forza del coordinamento con le disposizioni del più recente codice
antimafia, nell’elenco dei soggetti da sottoporre a verifica dovranno
essere inclusi i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- (documenti
dell'impresa) Le imprese sono tenute a dimostrare
l’assenza delle cause ostative di cui alla citata lettera b) dell’art.
38 attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni
del d.p.r. 445/2000 per tutti i soggetti indicati.
- (controllo
soa)
- Le SOA, nell’attività di verifica, sono tenute in
primo luogo ad individuare, sia per le ditte individuali sia per le
società, i soggetti muniti di rappresentanza così come specificatamente
individuati dalla norma in esame, gli incaricati della direzione
tecnica; per le società di capitali, in virtù della disciplina
introdotta dal decreto sviluppo e dalla successiva legge di
conversione, le SOA sono tenute ad individuare il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci tramite Camera di commercio, copia dei verbali di nomina,
libri soci, procure speciali ecc.
- (Dimostrazione
del
requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera b)
del d.lgs. 163/2006 (verifiche antimafia)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 7
È stato chiesto un intervento volto a chiarire se le SOA siano tra i
soggetti abilitati all’accesso alla Banca Dati nazionale Unica della
documentazione Antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia
consentito, di chiarire con quali modalità le SOA possono acquisire la
prescritta comunicazione antimafia.
È stato chiesto, altresì, di chiarire, alla luce delle carenze
normative e della variegata prassi adottata delle Prefetture italiane,
quale sia la procedura di verifica -alternativa alla richiesta
inoltrata alle Prefetture- della sussistenza a carico dei soggetti
tenuta alla dimostrazione del requisito ex art. 38, c. 1, lett. b), del
d.l.vo 163/2006, di comunicazioni antimafia e se i soggetti da
sottoporre a verifica sono esclusivamente quelli indicati dalla
menzionata lettera b), dell’art. 38, e quelli indicati nell’art. 85,
comma 2-bis del Codice Antimafia ossia i componenti del Collegio
sindacale (anche supplenti), con esclusione di quelli ulteriori
previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, del Codice antimafia.
- Risposta. Il quesito trova riscontro a pag.
125 del Manuale. Le
indicazioni ivi contenute vanno integrate dal successivo Comunicato
alle SOA n. 2/2014 e, per i profili problematici la cui soluzione non
compete all’Autorità, dalle osservazioni contenute nell’atto di
Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014.
Sul punto le indicazioni offerte dal Manuale sono chiare con
riferimento alle modalità ed all’ambito soggettivo della verifica, per
le quali si rinvia alle pagine 124 e 125 dello stesso. In relazione
alla problematica relativa alle modalità di acquisizione della
comunicazione antimafia, il Manuale a pag. 125 precisa quanto segue. “È
possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove
siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della
comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla
revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9 ter del codice dei
contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale
emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di
decadenza di cui all’art. 67 del codice antimafia”. Si veda, inoltre,
il già richiamato Comunicato alle SOA 2/2014, successivo alla
pubblicazione del Manuale e, dunque, integrativo dello stesso. È
inoltre implicita la necessità di verifica sul Casellario informatico
dell’assenza di annotazioni inerenti anche tale requisito.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
- (Dimostrazione
del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettere
b) e c) del d.lgs. 163/2006 – chiarimenti sul controllo del socio di
maggioranza.)
31/05/2016
Comunicato del Presidente
A fronte di puntuali problematiche emerse nel corso dell’attività di
vigilanza si ritiene necessario fornire ulteriori precisazioni in
ordine al punto 22) delle “Ulteriori precisazioni”, recante indicazioni
in ordine alla dimostrazione dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 80,
commi 1-3 del d.lgs. 50/2016).
Segnatamente, è stato rilevato che la ratio della delimitazione
dell’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
d.lgs. 163/2006 - con particolare riguardo alla rilevanza del numero
dei soci - va ricercata nel riconoscimento dell’effettività del potere
di condizionamento delle decisioni delle società di capitali da parte
dei soci di maggioranza nelle sole società a ristretta base sociale e
quindi con capitale non polverizzato.
Sul punto che si evidenzia che la recente giurisprudenza amministrativa
ha preso atto che la fissazione di un numero massimo di soci è dettata
da esigenze di certezza della norma (avendo la finalità di sollevare la
stazione appaltante dall’onere di valutare di volta in volta se la
ripartizione della base societaria sia sufficientemente ristretta da
conferire o meno al socio di maggioranza un penetrante potere di
condizionamento delle decisioni societarie) e che la norma si presta ad
essere agevolmente aggirata ripartendo il capitale societario tra più
di tre soci senza intaccare il potere di condizionamento del socio di
maggioranza.
Il giudice amministrativo, dunque, ha ritenuto che un’operazione
societaria in cui i soci di minoranza restino titolari di quote
infinitesimali, rappresenti una evidente strumentalizzazione della
norma che si traduce in un chiaro tentativo di frode alla legge, ossia
in «una operazione negoziale complessa che pur apparentemente
rispettandone il dato letterale, ne tradisca radicalmente la effettiva
ratio allo scopo di lucrarne indebiti vantaggi» (TAR Puglia, Bari, 13
febbraio 2015, n. 250).
La stessa giurisprudenza ha chiarito, pertanto, che al ricorrere delle
richiamate condizioni, l’applicazione dell’obbligo dichiarativo di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 (ora trasposto
nell’art. 80, commi 1-3 del d.lgs. 50/2016) nei confronti del socio di
maggioranza non è frutto di una lettura estensiva o extra letterale
della norma, ma discende dal riconoscimento che l’operazione di
ripartizione del capitale sociale tra più di tre soci costituisce una
vera e propria frode alla legge e, come è noto, tali contratti sono
nulli per illiceità della causa.
Ove il socio di maggioranza si riveli effettivamente privo del
requisito previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, già art.
38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006, l’operazione societaria
può, infatti, ritenersi effettivamente fraudolenta e la società
meritevole di esclusione, in quanto priva di uno dei requisiti di
moralità necessari per la partecipazione ad una procedura d’appalto o
di concessione o per l’affidamento di un subappalto.
Sul punto si ritiene, pertanto, che le SOA, valutata l’effettiva
ricorrenza di operazioni societarie attuate al probabile scopo di
eludere la sussistenza delle cause ostative ora disciplinate dall’art.
80 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto anche della tempistica di
attuazione di tali operazione, debbano procedere alla verifica dei
requisiti del socio maggioranza anche per gli operatori economici con
numero di soci superiori a tre.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 22 Nel corso
dell’attività di istituto è pervenuta una segnalazione anonima che ha
denunciato una presunta irregolarità relativa all’aggiudicazione di una
gara, in favore di un operatore economico carente del requisito
generale ex art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. 163/2006, peraltro
già escluso da altre gare d’appalto, alla luce della pronuncia del TAR
Molise, sentenza n. 244/2014.
Con tale pronuncia il Collegio ha stabilito che il socio di
maggioranza, benché persona giuridica, esercita, comunque, il controllo
indiretto o derivato attraverso il possesso della quota di maggioranza
dell’impresa partecipante alla gara.
Sulla base di tale principio il giudice amministrativo ha sostenuto che
anche il titolare (persona fisica) della persona giuridica socio di
maggioranza era obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva dei
requisiti in argomento.
La pronuncia del TAR Molise è stata confermata dal Consiglio di Stato
(sentenza n. 4425 del 28 agosto 2014) che ha ribadito l’interpretazione
teleologica e in chiave antielusiva delle lettere b) e c) dell’art. 38
richiamando quale criterio ermeneutico applicabile quello elaborato
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 6 novembre 2013
(proprio con riferimento alla questione del socio di maggioranza di cui
all’art. 38, lettera c) in caso di due soci al 50%) secondo cui si deve
accedere « … ad un’interpretazione teleologica delle disposizioni de
qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con
la ratio specifica della normativa sugli appalti, per la quale è
ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci
idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni
societarie ».
L’approfondimento svolto dall’Autorità ha condotto a ritenere che
l’ipotesi ermeneutica del TAR Molise non contrasti con le indicazioni
interpretative fornite con i documenti del 2011 e del 2014 e con la
determinazione n. 1/2012, poiché non estende la valutazione della
moralità professionale al socio persona giuridica (e dunque ai suoi
amministratori muniti del potere di rappresentanza e al suo direttore
tecnico) ma al socio persona fisica indiretto o derivato.
Secondo la richiamata giurisprudenza, oggetto d’indagine da parte della
stazione appaltante non sarebbe infatti il possesso del requisito di
moralità professionale da parte della persona giuridica socia unica o
di maggioranza dell’operatore economico ma da parte del solo socio
(persona fisica) indiretto o mediato.
A fronte di ciò, il riferimento espresso alla “persona fisica”
contenuto nella norma non sembra escludere il controllo alla “persona
fisica” titolare della “persona giuridica” socio di maggioranza di una
società con meno di quattro soci.
Il Manuale sull’attività di qualificazione al paragrafo 2_2_1 del
Capitolo II, PARTE II, ( Requisiti d’ordine generale) è integrato con
la seguente indicazione:
Il riferimento espresso alla “persona fisica” contenuto nell’art. 38,
comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 non sembra di ostacolo
all’applicazione in termini estensivi di tale nozione di “socio persona
fisica” anche al socio persona giuridica con la conseguente estensione
degli obblighi dichiarativi e della verifica del requisito anche agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza di quest’ultimo.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA C
Nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima A seguito
dell’estensione dell’art. 38 del Codice al settore della qualificazione
qui in esame, sono state incluse tra gli elementi ostativi anche le
condanne pronunciate con decreto penale divenuto irrevocabile
(fattispecie non prevista dall’art. 17 d.p.r. 34/2000).
- Viene, altresì, estesa al settore la rilevanza dei
reati connotati da gravità, commessi in danno dello Stato o della
comunità, nonché dei reati enunciati espressamente dall’art. 38; le
condanne incidenti ai fini della qualificazione sono quelle relative a
reati contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del
codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice
penale), la fede pubblica (libro secondo titolo VI, del codice penale),
il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e
comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a
pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione
appaltante, in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni
proprie dei contratti di appalto. L’incidenza delle condanne deve
essere apprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai
concreti contenuti della fattispecie, come ad esempio l’elemento
psicologico, l’epoca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso
dalla condanna, le eventuali recidive, il bene leso dal comportamento
delittuoso. Non precludono la qualificazione le sentenze per le quali è
intervenuta la riabilitazione di cui all’art. 178 c.p. oppure, nel caso
di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento),
l’avvenuta estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p.
Altro elemento di novità introdotto con l’estensione dell’art. 38 del
Codice al settore della qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è la previsione del
divieto anche per le condanne inflitte ai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della stipula del contratto di
attestazione, qualora l’impresa non dimostri la propria dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata con le modalità già individuate
dalla giurisprudenza, la quale può attuarsi in svariate forme, “purché
risulti esistente, univoca e completa”. La presente prescrizione è
stata “novellata” dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che come per la
precedente lettera b) dell’art. 38 del Codice ha ampliato la sfera dei
soggetti da sottoporre a verifica limitando, inoltre, la rilevanza
delle condanne nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente, riferito nel settore in esame, alla stipula del
contratto di attestazione. Per l’individuazione dei soggetti da
sottoporre a controllo si richiamano le considerazioni svolte riguardo
alla causa ostativa individuata nella citata lettera b). Per la
dimostrazione dell’insussistenza della causa ostativa in esame, le
imprese interessate presentano le dichiarazioni sostitutive, ai sensi
delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, dei soggetti indicati
nella presente lettera (quali titolari, legali rappresentanti,
amministratori, direttori tecnici ecc.), dichiarazioni che devono
indicare tutte le condanne penali riportate, comprese le condanne per
le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Sul punto, la giurisprudenza ha considerato
rilevante, sotto tale profilo, la pronuncia di riabilitazione, per
escludere che una pronuncia di condanna continui ad incidere sulla
moralità professionale di una impresa. L’orientamento giurisprudenziale
ritiene altresì che la riabilitazione (o l’estinzione del reato per cui
è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di
legge) debba essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice
dell’esecuzione è l’unico soggetto al quale l’ordinamento conferisce la
competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti
e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria (TAR
Lazio, 7 settembre 2011, n. 7143). Il soggetto dichiarante, comunque,
non è tenuto ad esprimere alcuna valutazione in ordine all’incidenza
sulla moralità professionale dei reati dichiarati. Per la dimostrazione
dell’assenza di cause ostative riferite ai soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente, la giurisprudenza anche recente formatasi
sul tema della partecipazione alle gare (TAR Lazio, 16 giugno 2010, n.
18131), ha ritenuto insufficiente la dichiarazione generica, resa dal
rappresentante legale della società aggiudicataria, in ordine alla
sussistenza di requisiti di moralità professionale dei soggetti cessati
dalla carica, in quanto solo gli stessi possono attestare in modo
completo e veritiero di non trovarsi nelle situazione ostativa
descritta, concernente qualità personali di detti soggetti. In realtà,
se l’impostazione giurisprudenziale appare sotto un profilo logica, in
quanto solo l’interessato può rilasciare una dichiarazione completa e
veritiera in merito alle eventuali condanne riportate, si rileva una
difficoltà oggettiva delle imprese a reperire le dichiarazione dei
soggetti ormai cessati dalla carica.
- (documenti
dell'impresa) Pertanto, ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito in esame, si ritiene che le imprese siano
tenute, altresì, a presentare la dichiarazione sostitutiva del legale
rappresentante attestante l’indicazione degli eventuali direttori
tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di stipula
del contratto di attestazione, corredata dell’eventuale documentazione
probante la completa dissociazione della stessa impresa nei confronti
della condotta penalmente rilevante accertata nei confronti dei detti
soggetti.
- (controllo
soa)
- La SOA, in sede di istruttoria, è tenuta ad
acquisire presso gli archivi della Camera di commercio la visura
storica dell’impresa e le informazioni relative ai soci e gli
amministratori pregressi, per l’individuazione dei soggetti controllati
e per quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la stipula del
contratto di attestazione; provvede, altresì, all’acquisizione del
certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti
controllati, nonché ad effettuare una visura del Casellario informatico
dell’Autorità (ex art. 8, comma 2, lettera Q del Regolamento). Nel caso
in cui la SOA riscontri la sussistenza di reati a carico dei soggetti
controllati, la stessa sarà tenuta ad accertare i profili di gravità e
l’incidenza sulla moralità professionale redigendo una specifica
relazione da allegare e conservare per ogni opportuna verifica nel
fascicolo istruttorio.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
- (Dimostrazione
del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettere
b) e c) del d.lgs. 163/2006 – chiarimenti sul controllo del socio di
maggioranza.)
31/05/2016
Comunicato del Presidente
A fronte di puntuali problematiche emerse nel corso dell’attività di
vigilanza si ritiene necessario fornire ulteriori precisazioni in
ordine al punto 22) delle “Ulteriori precisazioni”, recante indicazioni
in ordine alla dimostrazione dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 80,
commi 1-3 del d.lgs. 50/2016).
Segnatamente, è stato rilevato che la ratio della delimitazione
dell’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
d.lgs. 163/2006 - con particolare riguardo alla rilevanza del numero
dei soci - va ricercata nel riconoscimento dell’effettività del potere
di condizionamento delle decisioni delle società di capitali da parte
dei soci di maggioranza nelle sole società a ristretta base sociale e
quindi con capitale non polverizzato.
Sul punto che si evidenzia che la recente giurisprudenza amministrativa
ha preso atto che la fissazione di un numero massimo di soci è dettata
da esigenze di certezza della norma (avendo la finalità di sollevare la
stazione appaltante dall’onere di valutare di volta in volta se la
ripartizione della base societaria sia sufficientemente ristretta da
conferire o meno al socio di maggioranza un penetrante potere di
condizionamento delle decisioni societarie) e che la norma si presta ad
essere agevolmente aggirata ripartendo il capitale societario tra più
di tre soci senza intaccare il potere di condizionamento del socio di
maggioranza.
Il giudice amministrativo, dunque, ha ritenuto che un’operazione
societaria in cui i soci di minoranza restino titolari di quote
infinitesimali, rappresenti una evidente strumentalizzazione della
norma che si traduce in un chiaro tentativo di frode alla legge, ossia
in «una operazione negoziale complessa che pur apparentemente
rispettandone il dato letterale, ne tradisca radicalmente la effettiva
ratio allo scopo di lucrarne indebiti vantaggi» (TAR Puglia, Bari, 13
febbraio 2015, n. 250).
La stessa giurisprudenza ha chiarito, pertanto, che al ricorrere delle
richiamate condizioni, l’applicazione dell’obbligo dichiarativo di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 (ora trasposto
nell’art. 80, commi 1-3 del d.lgs. 50/2016) nei confronti del socio di
maggioranza non è frutto di una lettura estensiva o extra letterale
della norma, ma discende dal riconoscimento che l’operazione di
ripartizione del capitale sociale tra più di tre soci costituisce una
vera e propria frode alla legge e, come è noto, tali contratti sono
nulli per illiceità della causa.
Ove il socio di maggioranza si riveli effettivamente privo del
requisito previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, già art.
38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006, l’operazione societaria
può, infatti, ritenersi effettivamente fraudolenta e la società
meritevole di esclusione, in quanto priva di uno dei requisiti di
moralità necessari per la partecipazione ad una procedura d’appalto o
di concessione o per l’affidamento di un subappalto.
Sul punto si ritiene, pertanto, che le SOA, valutata l’effettiva
ricorrenza di operazioni societarie attuate al probabile scopo di
eludere la sussistenza delle cause ostative ora disciplinate dall’art.
80 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto anche della tempistica di
attuazione di tali operazione, debbano procedere alla verifica dei
requisiti del socio maggioranza anche per gli operatori economici con
numero di soci superiori a tre.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 22 Nel corso
dell’attività di istituto è pervenuta una segnalazione anonima che ha
denunciato una presunta irregolarità relativa all’aggiudicazione di una
gara, in favore di un operatore economico carente del requisito
generale ex art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. 163/2006, peraltro
già escluso da altre gare d’appalto, alla luce della pronuncia del TAR
Molise, sentenza n. 244/2014.
Con tale pronuncia il Collegio ha stabilito che il socio di
maggioranza, benché persona giuridica, esercita, comunque, il controllo
indiretto o derivato attraverso il possesso della quota di maggioranza
dell’impresa partecipante alla gara.
Sulla base di tale principio il giudice amministrativo ha sostenuto che
anche il titolare (persona fisica) della persona giuridica socio di
maggioranza era obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva dei
requisiti in argomento.
La pronuncia del TAR Molise è stata confermata dal Consiglio di Stato
(sentenza n. 4425 del 28 agosto 2014) che ha ribadito l’interpretazione
teleologica e in chiave antielusiva delle lettere b) e c) dell’art. 38
richiamando quale criterio ermeneutico applicabile quello elaborato
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 6 novembre 2013
(proprio con riferimento alla questione del socio di maggioranza di cui
all’art. 38, lettera c) in caso di due soci al 50%) secondo cui si deve
accedere « … ad un’interpretazione teleologica delle disposizioni de
qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con
la ratio specifica della normativa sugli appalti, per la quale è
ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci
idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni
societarie ».
L’approfondimento svolto dall’Autorità ha condotto a ritenere che
l’ipotesi ermeneutica del TAR Molise non contrasti con le indicazioni
interpretative fornite con i documenti del 2011 e del 2014 e con la
determinazione n. 1/2012, poiché non estende la valutazione della
moralità professionale al socio persona giuridica (e dunque ai suoi
amministratori muniti del potere di rappresentanza e al suo direttore
tecnico) ma al socio persona fisica indiretto o derivato.
Secondo la richiamata giurisprudenza, oggetto d’indagine da parte della
stazione appaltante non sarebbe infatti il possesso del requisito di
moralità professionale da parte della persona giuridica socia unica o
di maggioranza dell’operatore economico ma da parte del solo socio
(persona fisica) indiretto o mediato.
A fronte di ciò, il riferimento espresso alla “persona fisica”
contenuto nella norma non sembra escludere il controllo alla “persona
fisica” titolare della “persona giuridica” socio di maggioranza di una
società con meno di quattro soci.
Il Manuale sull’attività di qualificazione al paragrafo 2_2_1 del
Capitolo II, PARTE II, ( Requisiti d’ordine generale) è integrato con
la seguente indicazione:
Il riferimento espresso alla “persona fisica” contenuto nell’art. 38,
comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 non sembra di ostacolo
all’applicazione in termini estensivi di tale nozione di “socio persona
fisica” anche al socio persona giuridica con la conseguente estensione
degli obblighi dichiarativi e della verifica del requisito anche agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza di quest’ultimo.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA D
Che
hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa Il fenomeno preso in
considerazione dalla normativa è quello del socio cui tale qualità è
stata conferita fiduciariamente mediante trasferimento delle azioni o
quote o del diritto di gestirle, consentendo l’esercizio dei relativi
poteri.
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- La normativa richiamata non riguarda le società di
persone, attesa la natura giudica di queste ultime che non prevedono la
circolazione di quote intestabili a terzi. Per la configurazione
dell’ipotesi in esame, come precisato nella Determinazione
dell’Autorità n. 1/2010, non è necessario il trasferimento di beni dai
fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a
quest’ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la
legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la
gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al
fiduciante. L’acclarata intestazione fiduciaria comporta la preclusione
al conseguimento dell’attestazione. Ne deriva che, tranne il caso
dell’intestazione fiduciaria concernente società appositamente
autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le quali a
loro volta abbiano comunicato alle Amministrazioni interessate le
identità dei fiducianti, l’acclarata intestazione fiduciaria comporta
l’esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla
stipulazione dei contratti, nonché, attraverso il rinvio contenuto
nell’art. 78 del Regolamento, anche il divieto alla qualificazione.
Tale divieto alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 70/2011,
convertito con modificazioni dalla l. 106/2011, ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, perdurando,
comunque, fino alla rimozione della violazione. Si precisa che
l’obbligo della comunicazione delle società fiduciarie è stato
introdotto dal d.p.c.m. 187/1991 di attuazione alle disposizioni di cui
all’art. 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Come affermato
dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., 18 gennaio 2011, n. 264) in
riferimento all’intestazione fiduciaria «[...] il divieto in questione
deve dunque ritenersi in ogni caso violato e considerato come causa di
esclusione automatica solo quando nel contesto di una pubblica gara
venga ammessa a partecipare una singola società o un consorzio
costituito da più società direttamente posseduti da una società
fiduciaria non autorizzata; [….] nel caso di società o di consorzi
partecipati da società fiduciarie autorizzate, tale divieto deve
ritenersi violato ed essere altresì considerato come causa automatica
di esclusione dalla gara solo quando la società o il consorzio
partecipante alla gara abbia poi omesso la comunicazione di cui al
predetto d.p.c.m. 187/1991 [...]».
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000 volta ad attestare la
mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi
dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; qualora l’impresa
risulti partecipata da una società fiduciaria autorizzata, che per la
quota societaria posseduta rientra nell’ambito dei controlli previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, la stessa impresa
sarà tenuta a produrre la dichiarazione volta a rendere note le
identità dei soggetti fiducianti, al fine di consentire lo svolgimento
delle verifiche nei riguardi di questi ultimi.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, acquisisce presso banca dati della
Camera di commercio la visura camerale dell’impresa, dalla quale
risulti la composizione societaria della stessa ed effettua la verifica
presso il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento al fine di
verificare la sussistenza di eventuali segnalazioni da parte delle
amministrazioni committenti dell’inadempimento relativo alle violazioni
del divieto di intestazioni fiduciarie rilevate nel corso degli
appalti.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA E
Che
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- La disposizione in esame esclude dalla qualificazione
i soggetti che abbiano violato gli obblighi, derivanti da rapporti di
lavoro, diversi da quelli contributivi e assistenziali previsti
autonomamente dalla lettera i); tali infrazioni per costituire causa
autonoma di interdizione alla qualificazione devono essere connotate
dalla gravità e risultare definitivamente accertate. La definitività
dell’accertamento può discendere o da una sentenza passata in giudicato
qualora l’infrazione configuri un reato, ovvero da un provvedimento
amministrativo divenuto inoppugnabile, qualora la violazione configuri
un mero illecito amministrativo. La disposizione in esame prevede che
le violazioni siano verificabili dalla consultazione dei dati in
possesso dell’Osservatorio.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, attestando di non avere
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, oltre all’acquisizione dei certificati
del Casellario giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici
dell’impresa ed effettua specifica visura presso il Casellario
informatico ex art. 8 del Regolamento. Le valutazioni effettuate dalla
SOA in ordine alle condanne eventualmente rilevate, devono essere
documentate in apposita relazione conservata agli atti del fascicolo
istruttorio.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA F
Che,
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante Si ritiene, in primo luogo, di rilevare che la disposizione
in esame non risulta estensibile integralmente al settore della
qualificazione, in quanto la prima parte si riferisce a condotte delle
imprese, riguardanti l’esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa
stazione appaltante che bandisce la gara.
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- Tale situazione non risulta pertanto configurabile
nel rapporto contrattuale tra SOA e impresa. Nella presente trattazione
rileva, pertanto, la seconda parte del dettato normativo, riferito
«all’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale», non
circoscritto all’ambito dei rapporti intercorsi tra l’impresa e le
stesse amministrazioni appaltanti, deputate alla valutazione dei
requisiti e già previsto nell’art. 17 d.p.r. 34/2000. L’errore grave
riguarda, infatti, in generale l’attività professionale
dell’imprenditore che secondo la previsione in esame dovrà essere
accertato con qualsiasi mezzo di prova e quindi reso noto attraverso
varie modalità, quali ad esempio segnalazione diretta alla SOA da parte
di una stazione appaltante, dell’impresa stessa o da altri soggetti,
tra i questi si ritiene primaria la consultazione del Casellario
informatico.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, attestando di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a consultare il Casellario
informatico ex art. 8 del Regolamento, nonché a valutare eventuali
segnalazione o acquisizione di notizie pervenute da altri soggetti al
fine di accertare l’eventuale sussistenza dell’elemento ostativo in
esame.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA G
Che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- Sono escluse dalla qualificazione le imprese che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia
fiscale. Come in passato precisato dall’Autorità, la definitività degli
accertamenti dell’irregolarità tributaria consegue a una decisione
giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario
non impugnato e divenuto incontestabile; ne deriva che il provvedimento
di accertamento non definitivo, perché ancora impugnabile, non può
comportare il divieto al conseguimento dell’attestazione. In relazione
a tale fattispecie l’Autorità, con la Determinazione n. 1/2010 ha
altresì precisato che le imprese devono essere considerate in regola
con gli obblighi fiscali, qualora le stesse si siano avvalse di ricorsi
giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del
debito o abbiano usufruito di condono fiscale, riduzione del debito o,
infine, abbiano ottenuto una rateizzazione del debito e siano in regola
con il pagamento delle rate. La stessa Agenzia delle entrate, nella
circolare n. 41/E del 3 agosto 2010, ha precisato che «La definitività
dell’accertamento consegue, come noto, all’inutile decorso del termine
per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione al
passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al
riguardo, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile
2010, n. 2213)». Nella stessa circolare risulta chiarito che «A
parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E
del 2007, quindi, ferma restandone l’attualità per quanto concerne
l’utilizzabilità del modello attualmente in uso, ai fini delle
richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del Codice, devono essere
indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente
accertate». Si precisa che il d.l. 70/2011, convertito con
modificazioni dalla l. 106/2011, ha individuato con la modifica del
comma 2 dell’art. 38 del Codice i presupposti di applicazione,
prevedendo che si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000 attestando di non avere
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a consultare il Casellario
informatico ex art. 8 del Regolamento e ad acquisire dall’Agenzia delle
entrate in originale l’attestazione di regolarità fiscale.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA H
Nei cui
confronti, ai sensi del comma 1ter, risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- Il citato disposto prevede la rilevanza delle false
dichiarazioni aventi ad oggetto i requisiti o le condizioni rilevanti
per partecipare alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, potendo riferirsi ai requisiti soggettivi del concorrente
ovvero agli elementi oggettivi dell’offerta o alle condizioni imposte
dalla stazione appaltante. La norma non fa riferimento alle false
dichiarazioni in merito ai requisiti rilevanti ai fini del
conseguimento dell’attestazione di qualificazione le cui conseguenze
sono state regolamentate dal d.l. 70/2011 convertito con modificazioni
dalla l. 106/2011, con la modifica del successivo comma m-bis). In
conseguenza di tale norma l’impresa che sia incorsa in una falsa
dichiarazione in fase di gara non può conseguire la qualificazione per
il periodo graduato fino ad un anno dall’inserimento nel Casellario
informatico della relativa annotazione. Per tale fattispecie il d.l.
70/2011, convertito dalla l. 106/2011, con l’aggiunta del comma 1 ter
all’art. 38 del Codice ha chiarito che l’interdizione annuale
interviene solo se, in conseguenza della segnalazione da parte della
stazione appaltante di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara, l’Autorità ritiene che la dichiarazione non
veritiera o la falsa documentazione siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti l’impresa
presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni
contenute nel d.p.r. 445/2000.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a consultare il Casellario
informatico ex art. 8 del Regolamento al fine di verificare la
sussistenza di eventuali provvedimenti interdittivi ostativi ai sensi
dell’articolo in esame. L’elemento ostativo cessa con il decorso del
termine di interdizione, pertanto il contratto di attestazione non
potrà essere sottoscritto in pendenza dell’operatività della sanzione
interdittiva.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA I
Che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
- Sul punto valgono le medesime considerazioni svolte
in relazione alla lettera g) dell’art. 38, comma 1 del Codice in merito
alla definitività dell’accertamento. Al riguardo è intervenuto il d.l.
70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011, il quale,
modificando il comma 2 dell’art. 38, ha previsto che «Ai fini del comma
1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva». In merito a tale
argomento, il Ministero del lavoro ha chiarito, con decreto del 24
ottobre 2007, che ai soli fini della partecipazione a gare di appalto
non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme
dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto
previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo
scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate
con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o,
comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando
l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 (trenta) giorni
successivi al rilascio del DURC. La normativa è stata ulteriormente
modificata dall’art. 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha apportato alcune
modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al Codice e al Regolamento.
A seguito della modifica il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la circolare n. 36 del 6 settembre 2013, ha fornito i
primi chiarimenti interpretativi precisando, in primo luogo, in ordine
alla materia della partecipazione alle gare, estensibile alla
qualificazione, che il DURC “in corso di validità” debba essere
acquisito: «a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa
al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; confermando in tal modo il
principio dell’autocertificabilità del requisito in esame. Il Ministero
ha altresì chiarito la possibilità di rilasciare il DURC «in presenza
di una certificazione […] che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto». In merito alla validità temporale del DURC, che l’art. 31,
comma 5 del d.l. 69/2013 ha stabilito in 120 (centoventi) giorni,
l’INAIL con la circolare del 20 settembre 2013, ha chiarito, in
relazione alle richieste di rilascio presentate dalle SOA, che la
validità decorre dalla data di emissione. Ai fini della verifica del
requisito della regolarità contributiva per le imprese assoggettate a
concordato preventivo ex art. 186 bis, il Ministero, con interpello n.
41/2012, ha chiarito che tali imprese potranno ottenere il DURC
regolare in presenza delle seguenti condizioni:
- la “sospensione” dei pagamenti riguardi
esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della
procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la
moratoria di cui all’articolo 186 bis, comma 2, lettera c), lelle
fallimentare;
- il piano di concordato sia omologato dal
Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti
contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha ulteriormente specificato che la regolarità
contributiva può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla
data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art.
186 bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A
partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei
crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata
l’irregolarità dell’impresa.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, attestando di non avere
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero la
dichiarazione attestante la sussistenza e l’importo di crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a richiedere direttamente allo
sportello unico previdenziale il DURC; in considerazione della validità
temporale di 120 (centoventi) giorni dello stesso, si ritiene che nel
caso in cui l’istruttoria di attestazione si protragga oltre il
predetto termine, la SOA dovrà acquisire una nuova certificazione che
attesti la regolarità contributiva al momento del rilascio
dell’attestato.
- (Dimostrazione
del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera
i) del d.lgs. 163/2006 (DURC).
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 8
Le SOA hanno rappresentato che alla luce di quanto disposto dall’art.
78, comma 4, del d.p.r. 207/2010, che impone alle SOA il riscontro
della regolarità contributiva dell’impresa con la diretta acquisizione
del DURC presso lo “Sportello Unico Previdenziale”, risulti inutile la
previsione del Manuale che impone all’impresa -all’atto della stipula
del contratto di attestazione- di rendere la dichiarazione sostitutiva
ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 in merito
all’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali.
- Risposta. Anche su tale aspetto, riportandosi
alle medesime
considerazioni esposte sul divieto di procedere alla stipula del
contratto di attestazione in presenza di cause ostative al
conseguimento della qualificazione, si conferma quanto previsto dal
Manuale, in quanto la data della dichiarazione resa è rilevante ai fini
dell’accertamento del possesso del requisito da parte dell’impresa
richiedente. Peraltro le recenti novità in materia di rilascio del DURC
renderanno più agevole anche per l’impresa il riscontro del possesso
del requisito. A partire dal 1° luglio le imprese possono ottenere in
tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio
predisposto dall’INAIL, una certificazione di regolarità contributiva
che assume una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per
ogni finalità richiesta dalla Legge.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA L
Che non
presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2L’introduzione di tale
requisito costituisce una novità rispetto al regime di cui al d.p.r.
34/2000 prevedendo, quale causa di esclusione dalle procedure di
affidamento e dal conseguimento dell’attestazione, l’omissione della
presentazione della certificazione sull’osservanza della normativa a
tutela dei disabili.
- In realtà, l’art. 17 della citata legge è stato di
recente modificato dall’art. 40, comma 5 del d.l. 112/2008 convertito
dalla legge 133/2008 che ha stabilito che «le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o
intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili». La riforma recepisce la circolare n. 10/2003 del Ministero
del lavoro, che aveva comunque già stabilito che «sarà cura delle
amministrazioni interessate (e quindi delle SOA) effettuare, nei
confronti delle azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari
accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di
collocamento».
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti,
l’impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, attestando di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabilI
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a acquisire il riscontro di
veridicità delle dichiarazioni rese, presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio che confermi l’osservanza da parte
dell’impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili. Resta inteso che relativamente alle imprese con meno di 15
dipendenti e, pertanto, non soggette agli obblighi inerenti il
collocamento obbligatorio dei disabili, la dichiarazione sostitutiva
dovrà essere resa al fine di attestare di non essere soggette agli
obblighi di cui all’art. 17; in tal caso la SOA è tenuta a verificare
la veridicità della dichiarazione resa accertando il numero dei
dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti
esibiti dalla stessa impresa ai fini della qualificazione.
- (Dimostrazione
del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera
l) del d.lgs. 163/2006 (Osservanza della normativa a tutela dei
disabili)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 9 Le SOA hanno
rappresentato che per le imprese non soggette agli obblighi di
assunzione previsti dalla normativa sui disabili, non sempre le singole
Direzioni Provinciali rilasciano la prevista certificazione;
frequentemente tali Uffici si limitano a comunicare che le imprese non
hanno presentato nei termini previsti il prospetto informativo oppure
che l’impresa non è censita nel proprio archivio. A tal proposito le
SOA hanno sostenuto che tale verifica, in carenza di una esplicita
risposta dell’Ufficio competente, viene svolta in forma indiretta in
quanto l’assenza dell’impresa nelle banche dati degli Uffici
provinciali è ritenuta riferibile alla circostanza che il numero dei
dipendenti sia inferiore al limite entro il quale l’impresa è tenuta
all’assolvimento degli obblighi previsti.
- Risposta. La questione prospettata trova già
soluzione nelle indicazioni fornite nel Manuale laddove viene indicato
che qualora l’impresa abbia meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è
soggetta agli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei
disabili, la rappresentanza legale dovrà rendere una dichiarazione
sostitutiva che attesti di non essere soggetta a tali obblighi
(previsti dall’art. 17 della l. 68/1999); in tal caso le SOA sono
tenute a verificare la veridicità della dichiarazione resa accertando
il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei
documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro
unico del lavoro, DM 10, etc.).
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA M
Nei cui
confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- L’art. 78 del Regolamento, richiamando la citata
disposizione, introduce espressamente, come causa ostativa al
conseguimento dell’attestazione, le sanzioni che comportano il divieto
a contrarre con la pubblica Amministrazione. Il primo riferimento
riguarda le sanzioni interdittive di cui al d.lgs. 231/2001 che
disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. Il d.p.r. 313/2002 prevede l’istituzione del servizio
certificativo dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, disponendo che l’ente interessato ha diritto di ottenere tale
certificato nel quale sono riportate le iscrizioni nell’anagrafe
amministrativa dipendenti da reato e nell’anagrafe dei relativi carichi
pendenti, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di
applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di
applicazione della sanzione pecuniaria all’esito del procedimenti per
decreto. La norma in esame prevede, inoltre, come elemento
interdittivo, l’assunzione irregolare di mano d’opera, nonché le gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, con il richiamo all’art. 36 bis, comma 1 del d.l.
223/2006, sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 81/2008. In particolare,
le disposizioni richiamate prevedono che la violazione degli obblighi
di cui sopra comporta da parte del Ministero del lavoro la sospensione
dell’attività di impresa, che viene comunicata all’Autorità ed al
Ministero delle infrastrutture e trasporti che adotta un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e
alla partecipazione a gare pubbliche per una durata variabile,
computata secondo le previsioni ivi contenute. La norma richiama,
altresì, nell’elencazione delle ipotesi interdittive, un’ipotesi
generale riferita a qualsiasi sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, potendosi trattare di
sanzione amministrativa, di prevenzione, di sanzione penale accessoria.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti l’impresa
presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni
contenute nel d.p.r. 445/2000, che attesti la mancata applicazione a
proprio carico di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a acquisire il certificato
integrale dell’anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
presso il sistema informativo del casellario del Ministero della
giustizia. La SOA è tenuta, altresì, a verificare le annotazioni
presenti nel casellario informatico al fine di accertare la sussistenza
di eventuali provvedimenti interdittivi ostativi ai sensi dell’articolo
in esame. L’elemento ostativo cessa con il decorso del termine di
interdizione, pertanto il contratto di attestazione non potrà essere
sottoscritto in pendenza dell’operatività della sanzione interdittiva.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA M BIS
Nei cui
confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- La presente lettera, nella formulazione attuale, è
stata introdotta dal d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla
l. 106/2011, congiuntamente all’aggiunta del comma 9 quater all’art. 40
del Codice, che definisce l’iter istruttorio finalizzato all’iscrizione
nel Casellario informatico della notizia di «aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA», da cui discende l’effetto interdittivo di un
anno. Viene chiarito, infatti, che la durata dell’interdizione ai sensi
della lettera m-bis) sarà annuale qualora l’Autorità, in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ritenga
che queste siano state rese con dolo o colpa grave La norma va letta
congiuntamente alle previsioni regolamentari contenute nella seconda
parte dell’art. 78, comma 5 e 79, comma 18, del Regolamento, nella
parte in cui si prevede che nel caso di falsità rilevate in corso di
validità dell’attestato, la SOA pronunci la decadenza, dandone
informativa all’Autorità che ne ordina l’iscrizione nel Casellario
informatico ai fini dell’interdizione al conseguimento
dell’attestazione per il periodo di un anno.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti l’impresa
presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
d.p.r. 445/2000 attestando di non trovarsi nella condizione ostativa in
esame.
- (controllo
soa)
- La SOA nell’attività di verifica sulla veridicità
delle dichiarazioni è tenuta a consultare il Casellario informatico ex
art. 8 del Regolamento. L’elemento ostativo cessa con il decorso del
termine di interdizione, pertanto il contratto di attestazione non
potrà essere sottoscritto in pendenza dell’operatività della sanzione
interdittiva.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA M TER
I
soggetti di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- La norma introduce quale causa ostativa l’ipotesi,
applicabile ai soggetti controllati già individuati alla precedente
lettera b), dell’omessa denuncia da parte degli stessi di essere stati
vittime dei reati di concussione o estorsione aggravata; la fattispecie
non ricorre quando il fatto è stato commesso nell’adempimento di un
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa, come previsto dall’art. 4, comma 1,
legge 689/1981. La norma prevede che la circostanza in esame debba
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio. Trasfusa nel settore della qualificazione la norma
deve intendersi riferita all’anno antecedente la stipula del contratto
di attestazione.
- (documenti
dell'impresa) Per la dimostrazione dei requisiti, i
soggetti controllati presentano la dichiarazione sostitutiva ai sensi
delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000.
- (controllo
soa)
- La SOA, nell’attività di verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a consultare il Casellario
informatico ex art. 8 del Regolamento.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
CODICE
DEGLI APPALTI ART. 38 COMMA 1 LETTERA M QUATER
Che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale
MANUALE
SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE (G.U. n. 251 del 28.10.2014)
- L’art. 78 del Regolamento richiama al rispetto
integrale delle disposizioni di cui all’art. 38 comma 1 del Codice, il
quale prevede come ultima fattispecie di esclusione la situazione di
controllo e di collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla
medesima procedura di affidamento. In realtà si ritiene che l’esistenza
ipotesi di collegamento tra imprese non possa assumere rilievo ostativo
ai fini della qualificazione.
CERTIFICATO C.C.I.A.A.
CARATTERISTICHE
- (Verifica
dell’oggetto sociale delle imprese che richiedono al qualificazione)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 4
È stato chiesto di chiarire se sia possibile estendere a tutte le
società la previsione contenuta nel Manuale secondo la quale per le
ditte individuali la verifica dell’oggetto sociale può avvenire anche
mediante la verifica del codice ATECO (relativamente all’attività
esercitata) presente riportato sul certificato di iscrizione alla CCIA.
- Risposta. Si evidenzia che quanto indicato dal
Manuale (pag. 120) riproduce il chiaro dettato normativo di cui
all’art. 76, comma 2, del Regolamento. Si precisa, tuttavia, che la
prevista riconducibilità alle categorie richieste in sede di
attestazione dell’oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e
non strettamente collegata alle singole attività contenute nella
declaratoria delle categorie indicate nell’allegato A al d.p.r.
207/2010.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 76. Domanda di qualificazione
- L'impresa che intende ottenere l'attestazione di
qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA
autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di
commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia,
dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle
categorie di opere generali e specializzate richieste.
CONSORZI STABILI
DECORRENZA
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrno in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
PRIMA
QUALIFICAZIONE
- Per quanto riguarda la qualificazione dei consorzi
stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice, il
Regolamento attuativo, ai fini della qualificazione, dispone che:
- (lavori)
i consorzi stabili possono eseguire i lavori appaltati con la propria
organizzazione d'impresa oppure assegnarne l’esecuzione ai propri
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante (art. 94, comma 1, del Regolamento);
- (qualificazione)
la qualificazione dei suddetti consorzi stabili può avvenire sulla base
dei requisiti posseduti dal consorzio stesso (articolo 79, commi 3, 9 e
13, del Regolamento) oppure sulla base delle qualificazioni possedute
dai consorziati (articolo 81 del Regolamento). Le predette modalità di
qualificazione devono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su
principi ed elementi diversi;
- (scioglimento)
In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da
questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente
(art. 94, comma 4 del Regolamento);
- Alla luce di tutto quanto sopra, il rilascio della
prima attestazione di qualificazione ad un consorzio stabile avviene
secondo i seguenti criteri:
- (direzione
tecnica) il consorzio deve possedere i requisiti d’ordine
generale (articolo 78 del Regolamento) nonché una direzione tecnica
autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (articolo 87 del
Regolamento);
- (consorziate
tutte qualificate) tutte le imprese consorziate devono
essere in possesso di attestazione di qualificazione;
- (categorie
e classifiche) la qualificazione è attribuita in tutte le
categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; nel caso la
somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una
delle previste classifiche, la qualificazione del consorzio è acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che la somma si collochi rispettivamente al di
sotto, oppure al di sopra, o sia pari della metà dell'intervallo tra le
due classifiche;
- (classifica
VIII) la classifica illimitata in una categoria è
attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la
qualificazione per classifica illimitata, oppure tra le imprese
consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII
ed almeno due con classifica V o superiore, oppure, ancora, qualora tra
le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI.
- (progettazione
e iso) Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione e per la fruizione dei meccanismi premiali
inerenti al possesso della qualità aziendale, è sufficiente che i
relativi requisiti siano posseduti da una delle imprese consorziate.
- (appalti
superiori a € 20.658.276) Per le gare d'appalto d'importo
superiore a € 20.658.276, per le quali l’offerente, oltre alla
qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato,
nel quinquennio antecedente la data del bando, una cifra d’affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, è previsto un
incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in
lavori realizzati da ciascun’impresa consorziata, nel quinquennio
indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma
stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il
secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
- (si
sommatoria requisiti tecnici - no idoneità morale) Per i
consorzi stabili, per i consorzi di imprese cooperative e per i
consorzi di imprese artigiane, nonostante la loro autonoma soggettività
giuridica, possono cumularsi, come nelle associazioni temporanee di
imprese, i requisiti tecnici, economici e finanziari delle varie
imprese che ne fanno parte, ma non anche quelli di idoneità morale, che
debbono essere posseduti da tutte le imprese consorziate (Cons. St.,
Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507).
SUCCESSIVE
QUALIFICAZIONE
- (caratteristiche)
Il rilascio di attestazioni di qualificazione successive alla prima,
può avvenire, alternativamente, con riferimento alle disposizioni di
cui sopra, o con riferimento alle prescrizioni dell'articolo 79 del
Regolamento. La scelta tra i regimi delineati è effettuata dal
consorzio stabile all’atto della stipulazione del contratto di
attestazione con la SOA. I consorzi di cooperative, i consorzi tra
imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i
requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio
annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 79,
comma 13 del Regolamento), dimostrano il possesso dei suddetti
requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 79, comma 8 del
Regolamento, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a
redigere e depositare tale documento.
- (obbligo
per le consorziate) Le SOA che hanno rilasciato
l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di
comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di
qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese
aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare, a seguito del
pagamento da parte dell'impresa consorziata della tariffa prevista per
legge, una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della
partecipazione al consorzio.
DURATA
ATTESTATO
- La durata dell’efficacia dell’attestazione di
qualificazione di un consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo
di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine
generale e di capacità strutturale;
- nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati
scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) -
come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle
attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati
qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta -
il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento della propria
attestazione.
- Si precisa che l’attestazione di un consorzio stabile
deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data
precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni
rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica -
qualora essa sia di data precedente l'efficacia quinquennale
dell'attestazione.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 81. Requisiti per la qualificazione dei consorzi
stabili
- I requisiti per la qualificazione dei consorzi
stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice.
DIRETTORE TECNICO
DECORRENZA
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le
prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
CARATTERISTICHE
(Art. 79 del Regolamento)
-
Art. 79, comma 1, lettera b e comma 5, lettera a; Art. 87; Art. 248,
comma 5; Art. 357, commi 23 e 29 d.p.r. 207/2010
- (chi
è il DT) La
direzione tecnica, così come definita dall’art. 87 del Regolamento, è
l’organo cui competono gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; essa
può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
- (unicità
d'incarico)
I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono
rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.
- (rapporto
con l'impresa)
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell’impresa, dall’amministratore o dal socio, deve essere dipendente
dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale
regolarmente registrato.
- (titolo
di studio - pari o superiori alla IV)
Il comma 2 dell’art. 87 stabilisce che i soggetti ai quali viene
affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere in possesso per
la qualificazione in categorie con la classifica di importo pari o
superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura o altra
equipollente o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria
o in architettura o equipollente; relativamente ai titoli di studio di
diploma di scuola media superiore risultano ammessi per la qualifica di
direttore tecnico per le medesime classifiche, i diplomi di geometra e
perito industriale edile.
- (titolo
di studio - inferiori alla IV)
Il comma 2 dell’art. 87 stabilisce che i soggetti ai quali viene
affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere in possesso Per
la qualificazione alle classifiche inferiori alla IV è ammesso anche il
possesso di un titolo di studio tecnico equivalente al diploma di
geometra o di perito industriale edile, quale il diploma di perito
tecnico industriale; in tali ipotesi la norma stabilisce, altresì, che
in assenza di idonei titoli di studio il requisito professionale può
essere dimostrato mediante l’esperienza acquisita nel settore delle
costruzioni quale direttore del cantiere.
- (esperienza
quinquennale - no OG2, O2-A, OS2-B e OS25)
Pertanto, in virtù delle disposizioni regolamentari in esame,
nell’esigenza di assicurare il possesso di effettivi requisiti di
idoneità tecnico-operativa, si precisa che per i lavori riguardanti i
beni del patrimonio culturale, gli operatori economici devono
dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica,
unicamente con la dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi
previsti dalla normativa di settore da parte del proprio direttore
tecnico.
- I requisiti relativi alla idonea direzione tecnica da
dimostrare
per la qualificazione nelle categorie OG2, O2-A, OS2-B e OS25, relative
ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, sono oggetto di
particolare disciplina all’interno del Titolo XI del Regolamento. In
particolare l’art. 248, al comma 5, stabilisce quanto segue in ordine
ai soggetti cui affidare la direzione tecnica:
- (OG2)
Per la
categoria OG2, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso
del requisito di idonea direzione tecnica mediante presentazione
dell’idoneo titolo di studio di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura, posseduto dal proprio direttore tecnico.
- (OS2-A
e OS2-B)
Per le categorie OS2-A e OS2-B la direzione tecnica è affidata ai
restauratori in possesso dei titoli abilitativi definiti dall’articolo
29 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) nonché ai soggetti
riconosciuti come restauratori ai sensi del successivo art. 182 del
medesimo d.lgs. 42/2004 riferito alle disposizioni transitorie per
l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. Sul
punto si precisa che in considerazione del fatto che sono stati emanati
i dd.mm. 86 e 87 del 2009 di attuazione dell’articolo 29, commi 7, 8 e
9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non risulta allo
stato operativa la deroga prevista dall’art. 357, comma 29 che
ammetteva, per le classifiche inferiori alla III, l’affidamento della
direzione tecnica anche a soggetto dotato di esperienza professionale
acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 11
È stato chiesto di chiarire se con riferimento alle categorie OS2-A e
OS2-B il testo del Manuale sia aggiornato alla Legge 14 gennaio 2013 n.
7 – non ivi richiamata- che ha modificato la griglia dei requisiti
previsti all’art. 182, commi 1, 1 bis e 1 quater del Codice dei Beni
Culturali
- Risposta. Le indicazioni fornite dal Manuale
sono aggiornate alla
l. 7/2013 anche in assenza di riferimento testuale alla stessa, come
previsto a pag. 152, 2° capoverso, ove il richiamo all’art. 182 del
d.lgs. 42/2014 deve infatti intendersi a quella norma così come
modificata dalla l. 7/2013.
- (OS25)
Per la
categoria OS25, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso
del requisito di idonea direzione tecnica mediante la dimostrazione dei
titoli previsti dal d.m. 60/2009, attuativo dell’art. 95, comma 2, del
Codice. In merito allo stato di attuazione del d.m. 60/2009, per la
parte relativa all’istituzione dell’elenco ivi previsto, il Ministero
per i beni e le attività culturali ha chiarito che l’elenco è reso
pubblico ed accessibile all’indirizzo
https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/. La funzione
dell’elenco è quella di individuare i soggetti abilitati alla raccolta
ed elaborazione della documentazione necessaria all’espletamento della
procedura c.d. di archeologia preventiva, disciplinata dagli articoli
95 e 96 del Codice. L’art. 248, comma 5 del Regolamento ha poi
collegato all’iscrizione nell’elenco la possibilità di rivestire la
posizione di direttore tecnico nelle imprese qualificate in categoria
OS25.
- (conservare
l'incarico)
L’art. 357, comma 23, del Regolamento deroga alla previsione dell’art.
87, comma 2, del medesimo Regolamento, che ha sostituito l’art. 26,
comma 2, del d.p.r. 34/2000, consentendo ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del d.p.r. 34/2000 svolgevano la funzione di
direttore tecnico, di conservare l’incarico presso la stessa impresa.
03/08/2016
- INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto c)
Alcune
Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il
permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a
questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno
di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale
vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche
sollevate si riferiscono alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea
direzione tecnica; il comma 23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010
prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r.
34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano
conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in
possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del
medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la
pregressa esperienza professionale.
- Risposta. Il Consiglio dell’Autorità, nella
seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo
brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nel punto
c), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le
linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che,
nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art.
83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio
alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni
tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del
d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora
vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati
fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs.
163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n.
207/2010. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali
indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per
consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e
di adeguarsi ad esso.
- (conservare
l'incarico OG2, O2-A, OS2-B e OS25)
Il citato art. 248, comma 5, nel disciplinare
la direzione tecnica per
le categorie OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25, fa, altresì, espresso richiamo
all’art. 87, commi 1 e da 3 a 7, espungendo il comma 2, oggetto della
deroga di cui all’art. 357, comma 23, che stabilisce che i soggetti che
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34,
svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare
l’incarico presso la stessa impresa.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 20 Il Consiglio di Stato
con la sentenza n. 4290 del 15 settembre 2015 ha respinto il ricorso
proposto dall’AVCP contro la sentenza del TAR Lazio- ROMA: SEZIONE III
n. 02170/2014, che annullava il Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto
2012 nella parte in cui si fornivano indicazioni per il conseguimento
della qualificazione nelle categorie afferenti lavorazioni riguardanti
beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25. Per tali
categorie la qualificazione era subordinata al possesso da parte del
direttore tecnico del titolo di studio previsto dall’art. 248, comma 5
del Regolamento (laurea in architettura.. etc.).
Nel comunicato, recepito dal Manuale, si era indicato alle SOA che la
deroga prevista dall’art. 357, comma 23, del d.p.r. 207/2010, non era
applicabile alla richiamata prescrizione.
Detta deroga prevede infatti che i soggetti che alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare
detto incarico presso la stessa impresa pur non essendo in possesso dei
previsti requisiti (titolo di studio ovvero pregressa esperienza di
cantiere dimostrabile con l’esibizione dei certificati di esecuzione
lavori).
Poiché il contenuto del citato comunicato 74 è stato trasposto nel
Manuale al paragrafo “2_2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79
d.p.r. 207/2010)” si propone, al fine di dare attuazione alla sentenza
del CdS, che da tale contenuto venga soppressa la parte, inserita a
pag. 153, che forniva chiarimenti in merito alla disapplicazione della
deroga.
Alla luce di quanto a pagina 153 del Manuale sull’attività di
qualificazione, al paragrafo _2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79
d.p.r. 207/2010), sono soppressi i capoversi che vanno da « Il citato
art. 248 » a « proprio direttore tecnico ».
15/09/2015
Consiglio di Stato In data 15/09/2015 il Consiglio di
Stato conferma la sentenza del TAR
Lazio: la questione della Direzione Tecnica della categorie OG2 e OS25,
secondo quanto previsto in modo impreciso dal Regolamento D.P.R.
207/2010, è stata definitivamente chiarita. Anche per le categorie OG2
e la OS25 è stata confermata l'estensione dell'istituto della deroga
prevista all'art. 357, comma 23, del D.P.R. 207/2010 che consente la
facoltà, per i direttori tecnici già inseriti con tale qualifica nel
vecchio certificato dell'Albo Nazionale Costruttori, di restare in
carica presso la medesima Impresa. Tutto questo va a rivedere quanto
precedentemente disposto dall'AVCP (oggi ANAC) che, avallando un parere
del Ministero dei Beni Culturali, richiedeva l'applicazione letterale
della norma riportata all'art.248, comma 5 del D.P.R. 207/2010,
prevedendo quindi l'obbligo di inserire un architetto o un conservatore
quale direttore tecnico.(leggi la sentenza)
- (variazione
obbligo comunicazione)
Nota
del 15/02/2017 nelle more di una compiuta ed aggiornata
informatizzazione della
modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma
la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica
già disponibile per gli Operatori Economici.
Delibera
n. 1386 del 21 dicembre 2016 E' fatto obbligo agli O.E. di
comunicare all’Autorità le informazioni
riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”.
La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e
76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile
di tale omissione/ritardo
12/05/2014
Comunicato del Presidente
Sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato
- è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica
all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74
comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di
ordine generale di cui all’ art. 8, comma 5 variazione della Direzione
Tecnica di cui all’art. 87, comma 6.). Le comunicazioni dovranno essere
effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere
con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio
di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web
dell’Autorità. Le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni
delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del
Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del
modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e
secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente
disponibile al medesimo link. La mancata effettuazione delle
comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento
nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74
comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalità telematiche
indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822;
DIRETTORE
CHE QUALIFICA L'IMPRESA
- Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo,
i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere
dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre
imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri
direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente
titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui
almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle
funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un
decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000
euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da
una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una
apposita dichiarazione.
- Per le modalità vedi "REQUISITI LAVORI DIRETTI
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- Il presente Capitolo è volto a illustrare le corrette
modalità
operative cui devono attenersi le imprese nella dimostrazione, in sede
di qualificazione, dei requisiti di carattere generale e speciale, come
previsti dagli artt. 78 e 79 del Regolamento di attuazione del Codice,
che ha sostituito il precedente impianto regolamentare di cui al d.p.r.
34/2000, istitutivo del sistema di qualificazione SOA. Vengono altresì
individuate le prescrizioni cui le SOA devono attenersi per una
corretta ed efficace attività di verifica e dell’accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti in capo alle imprese attestande.
Le indicazioni sono accompagnate da una disamina dettagliata degli
articoli di legge e regolamentari afferenti alla materia della
qualificazione che si è resa necessaria anche a fronte delle modifiche
normative via via succedutesi dall’entrata in vigore del Regolamento e
dell’esperienza applicativa maturata dagli operatori di settore
nell’attuazione delle disposizioni vigenti. Le SOA, solo dopo aver
attuato tutte le verifiche necessarie ed avendo accertato il possesso
dei requisiti dell’impresa attestanda, potranno procedere al rilascio
dei relativi attestati. L’articolo 79 del Regolamento individua, al
comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere
posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato
di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I
successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli
inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di
detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le
imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione
degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne
l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la
dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata
di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà
prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del
d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- contratto d’opera regolarmente registrato o
dimostrazione
dell’assunzione (libro matricola/estratto del libro unico del lavoro o
lettera di assunzione) di ciascun direttore tecnico (non necessario se
coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o
socio);
- per le società atto di nomina assembleare del
direttore tecnico (o
documentazione equivalente per aziende non soggette alla tenuta dei
libri sociali);
- dichiarazione sostitutiva di unicità di incarico resa
dal direttore
tecnico ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
sul rapporto di
collaborazione del direttore tecnico resa ai sensi delle disposizioni
contenute nel d.p.r. 445/2000;
- titolo di studio;
- idonee certificazioni di esecuzione lavori al fine
della
dimostrazione dell’esperienza professionale quinquennale, per ottenere
la qualificazione fino alla III bis classifica (deroga concessa
dall’art. 87, comma 2, ultimo periodo);
- certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei
costruttori (nei casi previsti dall’art. 357, comma 23).
CONTROLLO
SOA
- La SOA verifica il rispetto dei requisiti del
direttore tecnico
(titoli professionali, titolo di studio, legame con l’impresa,
ufficialità del ruolo) in funzione delle categorie e classifiche
richieste dall'impresa; qualora l’impresa si avvalga della deroga
prevista dall’art. 357, comma 23 del Regolamento, che consente alle
imprese di avvalersi dei direttori tecnici, anche privi di idonei
titolo di studio, già incaricati prima dell’entrata in vigore del
d.p.r. 34/2000, la SOA acquisisce il certificato di iscrizione all’Albo
nazionale costruttori, o provvede a rilevare dalla visura camerale la
sussistenza della data di nomina del direttore tecnico antecedente
all’entrata in vigore del d.p.r. 34/2000.
- Le SOA possono effettuare ulteriori verifiche circa
l’idoneità
professionale dei direttori tecnici consultando la loro eventuale
iscrizione presso gli albi professionali, nonché presso gli elenchi
on-line degli istituti scolastici, ovvero facoltà universitarie, presso
i quali è stato conseguito il titolo di studio (se presenti).
- (esperienza
professionale quinquennale - CEL senza documenti)
Per la verifica della comprovata esperienza professionale quinquennale,
al di fuori dei casi in cui i certificati di esecuzione lavori
comprovanti la suddetta esperienza vengono anche utilizzati
dall’impresa da attestare anche per la dimostrazione della pregressa
capacità all’esecuzione dei lavori, i CEL emessi da committenti privati
o relativi a lavorazioni eseguiti in proprio risultano idonei
indipendentemente dalla presenza degli allegati di cui all’art. 86,
comma 5 del Regolamento. Per quanto concerne le certificazioni
rilasciate dalle stazioni appaltanti pubbliche, va precisato che le
stesse, anche ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza
professionale quinquennale, devono essere rilasciate secondo le
modalità indicate nella Parte V del presente Manuale. La SOA provvede,
altresì, ad effettuare i riscontri sulla veridicità della relativa
documentazione secondo le modalità di verifica dei certificati di
esecuzione lavori, di cui ai paragrafi successivi.
- (esperienza
professionale quinquennale - 60 mesi)
A tale riguardo si chiarisce che il conteggio dei 60 mesi deve tener
conto dei mesi effettivamente lavorati; si deve tener conto, altresì,
del fatto che ogni periodo lavorativo può essere computato una sola
volta, ancorché nel corso dello stesso vengano eseguiti più contratti
contemporaneamente, e che risulta possibile computare nel conteggio un
mese intero qualora i giorni di lavorazione ricadenti nel mese siano
pari o superiori alla metà.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016) Si precisa
che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto
all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta
ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal
patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di
cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio
depositato, di valore positivo.
- La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
- con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'articolo 87;
- dall'esecuzione di lavori, realizzati in
ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento
di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo
quanto previsto dall'articolo 82;
- dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni
singola categoria
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento
dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di
due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al
sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta;
gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
- Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo,
i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere
dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre
imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri
direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente
titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui
almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle
funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un
decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000
euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da
una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una
apposita dichiarazione.
- Art. 87. Direzione tecnica
- La direzione tecnica è l'organo cui competono gli
adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o
da più soggetti.
- I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di
direttore tecnico
sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di
importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in
architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma
universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche
inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico
equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile,
ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con
idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
- I soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono
rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi
producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il
direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal
legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere
dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato.
- La qualificazione conseguita ai sensi
dell'articolo 79, comma 14, è
collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa
qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore
tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga
idoneità.
- Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o
dei direttori
tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’Autorità dispone:
- la decadenza dell’attestazione di
qualificazione nelle categorie ed
importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori
tecnici uscenti;
- la conferma o la riduzione della
qualificazione nelle categorie ed
importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle
categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
- In ogni caso di variazione della direzione
tecnica, l'impresa
provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e
all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta
variazione.
CERTIFICATO DI QUALITA'
AZIENDALE
CARATTERISTICHE
(Art. 63 e 76 del Regolamento)
- (obbligatoria
per classifice superiri alla II) Gli articoli 63 e 76 del
Regolamento prevedono che, ai fini della qualificazione per le
classifiche superiori alla II, le imprese debbano dimostrare il
possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
UNI EN ISO 9000, che deve essere riferito agli aspetti gestionali
dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle
categorie e delle classifiche di qualificazione.
- (obbligatoria
per incremento premainte) Ai sensi dell’art. 80 del
Regolamento, l’impresa che sia in possesso della certificazione di
qualità e che dimostri la ricorrenza di determinati requisiti ed indici
economici finanziari previsti dalla norma medesima può beneficiare
dell’incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’art. 79,
comma 2, lettera b) e comma 5, lettere b) e c) del Regolamento.
- (dati
sull'attestato SOA) Ai fini della qualificazione,
l’esistenza della certificazione del sistema della qualità per le
imprese operanti nel settore delle costruzioni è attestata dalle SOA e
viene riportata sull’attestazione con indicazione dell’ente
certificatore emittente e della data di scadenza della certificazione
medesima.
ANNULLAMENTO/DECADENZA
- Al fine di garantire che il dato riportato
sull’attestazione in ordine al possesso della certificazione di qualità
sia costantemente aggiornato, il Regolamento, all’art. 63, ha previsto
un obbligo di comunicazione a carico degli organismi abilitati al
rilascio della certificazione medesima. In particolare è stabilito che
tali organismi debbano comunicare, all’Autorità ed agli organismi di
attestazione, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione
entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi. Ciò al fine di assicurare
il tempestivo inserimento della notizia nel Casellario informatico ed
il sollecito avvio, da parte delle SOA, del procedimento ex art. 40,
comma 9 ter del Codice finalizzato al ridimensionamento o alla
decadenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate con
valorizzazione della certificazione di qualità non più valida.
- (chi
comunica) A seguito del protocollo d’intesa stipulato tra
l’Autorità e Accredia, organismo nazionale di accreditamento, gli
organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal
1° maggio 2014, dovranno comunicare ad Accredia, oltre alle
certificazioni di qualità rilasciate come disposto dall’articolo 40,
comma 3, lett. a) del Codice, anche le notizie relative
all’annullamento o alla decadenza delle certificazioni stesse.
L’Autorità ha implementato un sistema informatico realizzato in
cooperazione applicativa con Accredia che consente di acquisire le
notizie sull’annullamento o sulla decadenza delle certificazioni di
qualità. Tali notizie verranno automaticamente e tempestivamente
veicolate verso le SOA, al fine di consentire a detti organismi di
assolvere ai compiti di cui al richiamato articolo 40 comma 3 del
Codice per quanto attiene gli aspetti della qualità degli operatori
economici in ambito di qualificazione. Per quanto sopra rappresentato,
l’obbligo previsto dall’articolo 63, comma 4 del Regolamento si intende
assolto da parte degli organismi di certificazione della qualità
aziendale con la comunicazione ad Accredia sopra richiamata.
- (cosa
deve fare la SOA) In conseguenza dell’acquisizione della
comunicazione in ordine all’annullamento ovvero alla decadenza della
certificazione di qualità, le SOA dovranno avviare il procedimento ex
art. 40, comma 9 ter del Codice quando ricorrano, contemporaneamente,
le seguenti condizioni:
- la certificazione di qualità sia stata annullata,
revocata o dichiarata decaduta (sono esclusi, quindi, i casi di
sospensione della stessa);
- la certificazione di qualità annullata, revocata
o dichiarata decaduta sia riportata sull’attestazione di
qualificazione;
- l’attestazione che riporti l’indicazione della
certificazione di qualità annullata o decaduta sia in corso di validità
e la relativa verifica triennale risulti superata o, comunque, non
scaduta;
- il provvedimento adottato dall’organismo di
certificazione non riguardi la sospensione.
- (controllo
anche per qualificazioni inferiori alla III) Per quanto
concerne l’ipotesi dell’attestazione di qualificazione riportante
l’indicazione del possesso di una certificazione di qualità per la
quale sia spirato il termine di validità, si precisa che l’art. 63 del
Regolamento prevede che ai fini della qualificazione le imprese devono
dimostrare il possesso della certificazione di qualità aziendale ad
esclusione delle classifiche prima e seconda.Pertanto, le stazioni
appaltanti sono tenute a verificare l'ammissibilità di una impresa a
partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date
contenute nell'attestazione, la validità del documento nel senso che
esso non abilita l'impresa a partecipare alle gare nel caso in cui il
certificato di qualità non sia più valido e l'importo dell'appalto,
invece, richieda una qualificazione a partire dalla classifica III.
Resta tuttavia inteso che le stazioni appaltanti potranno ammettere
alle procedure di gara le imprese che, pur avendo presentato
l’attestato di qualificazione con qualità scaduta, dimostrino alla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il rilascio di
una nuova certificazione di qualità e di avere un procedimento in
itinere per l’adeguamento della propria qualificazione presso la SOA
competente. Relativamente alla qualificazione sino alla II classifica,
si deve rilevare che la certificazione di qualità potrebbe assumere
rilevanza quale presupposto per il riconoscimento dei requisiti di
carattere speciale nei riguardi delle imprese che usufruiscono del
meccanismo dell’incremento convenzionale premiante. Sul punto, l’art.
80 del Regolamento prevede un sistema di incremento figurativo dei
valori degli importi di cui all’art. 79, comma 2, lettera b) (cifra
d’affari) e comma 5, lettere b) e c) (adeguata idoneità tecnica), in
base ad una percentuale da determinare secondo le indicazioni contenute
nell’allegato D dello stesso Regolamento, al ricorrere di alcuni
requisiti ed indici economico-finanziari, tra i quali risulta compreso
il possesso del sistema di qualità. In altre parole il possesso della
certificazione di qualità potrebbe costituire il presupposto per la
qualificazione anche per classifiche inferiori alla III classifica,
qualora l’operatore economico abbia raggiunto i necessari parametri
della qualificazione avvalendosi dell’istituto dell’incremento
convenzionale premiante di cui al richiamato articolo regolamentare,
che richiede quale elemento fondamentale il possesso del sistema di
qualità. Rilevato, pertanto, che nelle attestazioni di qualificazione
rilasciate fino alla II classifica l’incidenza del possesso del
requisito della qualità aziendale si configura come meramente eventuale
in quanto limitata alle sole ipotesi di applicazione di ICP, si
evidenzia che nei casi in esame non può estendersi il principio sopra
esposto circa l’inutilizzabilità dell’attestazione con qualità scaduta
per la partecipazione a procedure di gara indette per classifiche
superiori alla II, in quanto ciò comporterebbe il rischio di
neutralizzare l’utilizzazione anche di quegli attestati la cui validità
non risulta condizionata al possesso della qualità, attesto che
nell’attestato non risulta riportata la notizia dell’applicazione
dell’incremento premiante e, pertanto, le stazioni appaltanti non
sarebbero in grado di rilevare l’incidenza o meno della qualità sul
mantenimento di validità dell’attestato. Risulta, pertanto, necessaria
in queste ipotesi l’attivazione da parte delle SOA del procedimento di
controllo ex art. 40, comma 9 ter del Codice in relazione a quelle
attestazioni rilasciate con valutazione dell’ICP al fine di adeguare le
stesse all’intervenuta perdita del possesso della qualità quale
elemento su cui si fonda il suddetto meccanismo premiale. Le stazioni
appaltanti potranno consentire la spendita dell’attestazione ai fini
della partecipazione alle gare per classifiche fino alla II anche nel
caso in cui risulti riportata l’intervenuta scadenza della qualità,
potendo presumere la mancata incidenza della qualità sul possesso dei
requisiti speciali di qualificazione.
- (procedura
SOA) Si evidenzia, tuttavia, che nella materia dei lavori
pubblici vige in principio di cui all’art. 63, comma 3 del Regolamento,
il quale prevede che «Il possesso della certificazione di qualità
aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione,
è attestato dalle SOA»; ciò consente di affermare, indipendentemente
dal valore della qualificazione, che, spettando alle SOA l’attestazione
del possesso della certificazione di qualità, le imprese non possono
presentare, al fine del riconoscimento dei benefici connessi al
requisito in esame, documentazione diversa dall’attestato di qualità
recante l’indicazione della certificazione di qualità in corso di
validità. Al ricorrere dei suddetti presupposti, la SOA dovrà procedere
tempestivamente all’avvio del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del
Codice che si concluderà, nel caso in cui l’impresa dimostri il
conseguimento di una nuova certificazione di qualità, con l’emissione
di un nuovo attestato riportante l’indicazione del certificato
conseguito e delle relativa scadenza. Nell’ipotesi, invece, in cui
l’impresa, entro il termine fissato per la conclusione del
procedimento, non dimostri il conseguimento di una nuova certificazione
di qualità, la SOA dovrà emettere un nuovo attestato all’esito della
rivalutazione dei requisiti di qualificazione, ovvero, nel caso in cui
l’impresa non raggiunga i requisiti minimi di qualificazione,
dichiarare la decadenza dell’attestazione.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- (certificazioni
estere) Indicazioni in merito
all’utilizzo, ai fini del conseguimento dell’attestazione di
qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi
accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.
Comunicato
del Presidente del 09.06.2021
Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità
è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative in merito
all’utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da Organismi
accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA, ai
fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000
euro.
L’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(di seguito codice dei contratti pubblici) prevede che le Società
Organismi di Attestazione (SOA) attestano il possesso, da parte degli
operatori economici qualificati, di certificazioni di sistemi di
qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
vigente in via transitoria in forza dell’articolo 216, comma 14, del
codice dei contratti pubblici, stabilisce che, ai fini della
qualificazione nelle classifiche superiori alla II, le imprese devono
possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi di certificazione
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 e che il relativo possesso è accertato dalle SOA. La disposizione
prevede, altresì, che la regolarità dei certificati di qualità è
riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli
elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European
cooperation for accreditation (EA).
Si è posto, quindi, il problema se, nonostante il dato normativo faccia
riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da Organismi
accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi
equivalenti le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai
sensi delle norme internazionali che abbiano sottoscritto accordi di
mutuo riconoscimento con l’EA.
A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per
l’accreditamento degli Organismi di certificazione dei sistemi di
gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito
europeo che in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo
riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA - European
cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA -
International Accreditation Forum Multilateral Agreements) assicurano
l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle
verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai
laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento, al fine di
favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati
internazionali. Occorre considerare, altresì, che l’Accordo
multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF
(International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) e, pertanto, l'accreditamento da parte di
uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia
dell'accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell'accordo
reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di
firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da
parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un processo di
valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore
procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono
attività di accreditamento nel mondo.
Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli
Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, rientrano le
certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di
sistema per la qualità,
Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo
riconoscimento, possa affermarsi l’equivalenza tra le certificazioni
emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi
internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti
aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento
dell’attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si
vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi
di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di
trattamento tra gli operatori economici.
Sulla base delle precedenti considerazioni, le certificazioni di
qualità ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti
all’accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del
conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici. La verifica della regolarità di dette certificazioni è
riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli
elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International
Accreditation Forum (IAF). Le SOA accertano l’inesistenza di
provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni
suindicate mediante richiesta diretta al soggetto emittente.
Le indicazioni fornite nel presente Comunicato sostituiscono le
indicazioni contenute nel Manuale dell’Autorità sulla qualificazione
per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
a pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: «Il possesso
del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante
presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato,
per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di
impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite
collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da
attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti
unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for
accreditation (EA) o all’International Forum Accreditation (IAF), che
lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati
provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione
di qualità presentata dall’impresa risultanti dal Casellario
Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti
di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all’Organismo
emittente».
- (Settore
EA 28) Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000
si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato
da un organismo accreditato, per il settore EA 28 (imprese di
costruzione, installatori di impianti e servizi).
- (categorie
SOA) Ove non diversamente specificato, la certificazione
del sistema di qualità aziendale si intende riferita a tutte le
categorie oggetto di attestazione.
CONTROLLO
DELLE SOA
- Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA
in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove
previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016) Le SOA devono provvedere a verificare,
tramite
collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da
attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti
unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for
accreditation (EA), che lo stesso sia in corso di validità e che non
risultino, sul Casellario informatico, annotazioni in ordine a
provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione
di qualità presentata dall’impresa.
Si precisa che qualora le SOA non ricevano alcuni dei
riscontri
richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta)
giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti
supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano
una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere
al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di
legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non
consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei
riscontri di veridicità richiesti.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 63. Sistema di qualità aziendale
- Ai fini della qualificazione, ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono
possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
- La certificazione del sistema di qualità
aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo
complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
- Il possesso della certificazione di qualità
aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione,
è attestato dalle SOA.
- Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo
di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero
la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento
nel casellario informatico di cui all’articolo 8. Nel medesimo termine,
la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento
di cui all’articolo 70, comma 7.
- La regolarità dei certificati di qualità deve
essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con
gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European
cooperation for accreditation (EA).
- Art. 76. Domanda di qualificazione
- Per il conseguimento della qualificazione le
imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad
esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì
possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a), del codice.
STAFF TECNICO
DECORRENZA
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1,
quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti
dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di
qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I successivi commi del medesimo articolo, nonché i
consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento,
definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le
modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i
criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi
per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione
utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo
esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione
normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia
fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità
all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
ADEGUATA
IDONEITA' TECNICA ED ORGANIZZATIVA
- (caratteristiche)
Per realizzare lavori pubblici affidati con i
contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice
ovvero in concessione (ossia di progettazione ed esecuzione lavori), la
norma prevede la possibilità che l’impresa possa ottenere la
qualificazione anche per la progettazione e costruzione, fermi restando
gli ulteriori requisiti da dimostrare in sede di gara. Come specifica
il comma 7 dell’art. 79, il requisito dell'idoneità tecnica alla
progettazione è dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di
progettazione composto da:
- soggetti in possesso di laurea o di laurea
breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua
competenza, e da diplomati. Il nuovo dettato regolamentare introduce la
figura professionale del geologo limitatamente alle categorie nelle
quali è prevista la sua competenza; si ritiene, comunque, che lo stesso
debba essere sempre associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a
sottoscrivere i progetti.
- detto personale deve essere assunto a tempo
indeterminato.
- (tipo
di assunzione)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 13 È stato chiesto di
chiarire se ai fini della qualificazione dello staff tecnico, possano
considerarsi sufficienti assunzioni a tempo determinato o assimilate.
- Risposta. Sul punto si ritiene di confermare la
posizione del Manuale che esclude ipotesi derogatorie dalla disciplina
dell’art. 79 d.p.r. 207/2010.
- (albo
per i laureati) Si precisa che per i componenti laureati
dello staff, la norma regolamentare in esame prevede che il numero
minimo debba essere iscritto nei rispettivi Albi professionali.
- (titolari
- soci) Possono essere considerati idonei componenti dello
staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali,
soci accomandatari e soci delle società in nome collettivo, senza
necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
- (numero
minimo) Il numero minimo dei componenti lo staff, dei
quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese
qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese
appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per
le imprese qualificate nelle classifiche successive.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal
rappresentante legale ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r.
445/2000 con la quale si individuano i componenti dello staff tecnico
di progettazione;
- titoli di studio dei professionisti indicati quali
facenti parte dello staff tecnico;
- Libro matricola/Estratto del libro unico del lavoro o
lettera di assunzione.
CONTROLLO
SOA
- Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA
in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove
previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
- la SOA verifica la presenza, all’interno
dell’organico aziendale, dello staff tecnico individuato dal legale
rappresentante, verificando che sia composto dal congruo numero di
laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato come previsto dalla
norma. Per i componenti dello staff in possesso di laurea ed abilitati
all’esercizio della professione, la SOA ne verifica l’effettiva
iscrizione all’Albo professionale competente.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016) Si precisa che qualora le SOA non
ricevano alcuni dei
riscontri
richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta)
giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti
supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano
una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere
al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di
legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non
consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei
riscontri di veridicità richiesti.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- Per realizzare lavori pubblici affidati con i
contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice
ovvero in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione
per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti
dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, il
requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di
uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di
laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di
ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è
prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da
diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il
numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà
laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla
classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV,
alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate
nelle classifiche successive.
LAVORI
ACCORDO QUADRO
CARATTERISTICHE
- Nel caso di accordo quadro con uno o più operatori in
relazione a determinate tipologie di appalti di lavori, ai fini di una
semplificazione amministrativa, il certificato di esecuzione dei lavori
può essere rilasciato in questi termini:
- (1°
punta) inserimento dell’importo di punta tra quelli
dell’accordo nella parte dell'allegato B relativa all’importo
complessivo dell'appalto, indicando altresì la data di inizio del primo
affidamento e di fine dell’ultimo;
- (2°
e 3° punta) inserimento, nelle note del CEL telematico,
dell’indicazione che trattasi di accordo quadro, dell’importo dei
successivi due lavori di punta, del numero totale dei contratti e del
loro importo complessivo.
- (subappalti)
Nel caso di subappalti realizzati nell’ambito di accordi quadro, i dati
relativi al subappalto devono essere regolarmente inseriti nella
relativa sezione del CEL, mentre nel campo “note” del medesimo allegato
B occorre precisare se il subappalto si riferisce ad uno dei lavori di
punta, al fine di consentire l’eventuale riduzione dell’importo
conseguente al subappalto, nel procedimento di qualificazione.
- (beni
culturali) In relazione agli appalti relativi a beni
culturali, gli estremi identificativi del visto apposto dall’Autorità
preposta alla tutela del bene sul modello cartaceo del certificato
devono essere inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL;
il modello cartaceo dovrà essere conservato in originale presso gli
archivi delle stazioni appaltanti.
- (Lavori
Privati realizzati nell’ambito di “Accordi quadro”)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10
Le SOA hanno richiesto di chiarire se possano ritenersi non estese ai
committenti privati le previsioni indicate per i lavori eseguiti su
committenza pubblica, laddove si prevede il divieto di cumulare in un
unico CEL una pluralità di lavorazioni che non assumano il carattere di
unitarietà e contestualità di esecuzione. In particolare è stata
prospettata la possibilità in presenza di Accordi quadro, stipulati con
committenti privati, di poter ottenere l’emissione di un’unica
certificazione cumulativa di tutte le prestazioni eseguite anche in
differenti cantieri.
- Risposta. Il CEL anche in presenza di Accordi
quadro, per lavori pubblici, è strutturato con la finalità di evitare
per il requisito del lavoro di punta possano essere sommate tante
piccole lavorazioni, separatamente affidate e non eseguite in un unico
contesto organizzativo di cantiere. Si ritiene che la stessa soluzione,
per ragioni di omogeneità della disciplina e di buon senso, debba
essere adottata con riferimento all’esecuzione anche di lavori privati.
Al riguardo la richiamata indicazione, già fornita da AVCP con il
Comunicato del Presidente del 13.5.2009 e integralmente trasposta nel
nuovo Manuale, deve considerarsi emendata nel senso che all’impresa
esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un Accordo quadro
debba essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito,
all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di
inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita.
LAVORI
CONTRAENTE GENERALE
CARATTERISTICHE
- Nel caso di affidamento a contraente generale, il
soggetto tenuto al rilascio dei certificati esecuzione lavori è il
responsabile del procedimento, nominato dal soggetto aggiudicatore.
Alla stregua degli altri appalti di lavori pubblici, il responsabile
unico del procedimento (RUP) è tenuto a provvedere anche alla
preventiva registrazione del contraente generale nella procedura
informatica relativa ai CEL messa a disposizione dall’Autorità dal 23
maggio 2012. Le istruzioni per l’utilizzo della funzionalità specifica
per i contraenti generali sono riportate nel “Manuale utente”
pubblicato sul portale internet dell’Autorità. Si precisa che:
- l’utilizzo dei CEL emessi attraverso
l’applicazione è finalizzato esclusivamente all’attestazione presso le
SOA del contraente generale, degli affidatari e dei sub-affidatari;
- deve essere emesso un unico CEL per l’intero
affidamento, preferibilmente da aggiornare ai vari stati di
avanzamento, utilizzando la funzione “duplica” disponibile
nell’applicazione.
Infine si specifica che la sezione “imprese assegnatarie” dell’allegato
B del d.p.r. 207/2010 si riferisce alle assegnazioni effettuate
all'interno di appalti eseguiti da imprese consorziate in gare
aggiudicate a consorzi.
In ultimo, è stato rilevato che le imprese richiedono di frequente il
rilascio del CEL con riferimento a nuove denominazioni sociali da esse
assunte, diverse da quella con cui era stato definito il contratto. Va
precisato al riguardo che il CEL deve necessariamente riportare la
denominazione dell’impresa indicata nel contratto di appalto.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente
generale
- Ai terzi, affidatari di lavori del contraente
generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono
richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del
codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e
classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo
83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto
aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e
trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio
con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.
LAVORI
DIRETTI
ISCRIZIONE
COLLEGATA AL DIRETTORE TECNICO (Art. 79 del Regolamento)
- (qualificazione
sino alla III class.) Come nel previgente d.p.r. 34/2000
l’art. 79, comma 14, del Regolamento prevede, ai fine della
qualificazione sino alla III classifica, che la dimostrazione
dell’avvenuta esecuzione dei lavori possa avvenire con l’esibizione di
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta sia stato
responsabile uno dei direttori tecnici; sul punto va chiarito che il
limite massimo fissato dalla norma di € 2.500.000 è da intendersi come
ammontare complessivo dei CEL che possono essere esibiti al netto
dell’abbattimento previsto dalla norma.
- (qualificazione
OG2 - OS2 - OS25) Per le caratteristiche clicca qua
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c),
possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati
ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri
direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente
titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui
almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle
funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un
decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000
euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da
una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una
apposita dichiarazione.
LAVORI
ESTERI
PREMESSE
- Il Regolamento, all’art. 84 fornisce una specifica
disciplina relativa ai criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero e realizzati da imprese con sede legale in
Italia. In particolare la norma, come riformulata dall’articolo 20,
comma 3, lettera b), legge 35/2012, prevede, analogamente alla
dimostrazione dei lavori eseguiti sul territorio italiano, che
l’operatore economico debba produrre alla SOA la certificazione di
esecuzione lavori corredata dalla copia del contratto, da ogni
documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal
certificato di collaudo. Al fine di attribuire maggiori garanzie di
veridicità si ritiene opportuno onerare l’impresa di presentare ai fini
della dimostrazione del requisito in esame, la dichiarazione
sostitutiva che attesti la conformità all’originale dei certificati di
esecuzione lavori prodotti.
- (CEL)
Tale certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato
o del Ministero degli affari esteri secondo il modello elaborato
dall’Autorità ed emessa in forma telematica mediante collegamento con
il sistema informatico dell'Autorità; la stampa di tale certificato
potrà essere rilasciata all’impresa richiedente dagli uffici delle
rappresentanze diplomatiche italiane. Pertanto le imprese con sede
legale in Italia, che abbiano effettuato lavorazioni all'estero e
intendano usufruire della relativa certificazione ai fini
dell'attestazione presso le SOA, devono richiedere l’emissione del
Certificati di esecuzione di lavori eseguiti in paese estero (CELMAE)
ai competenti uffici presso le rappresentanze diplomatiche italiane
negli Stati in cui i lavori sono stati eseguiti.
- (dal
05/03/2013 CELMAE) Per i CEL emessi antecedentemente alla
data del 5 marzo 2013, in cui è stata resa disponibile sul portale
dell’Autorità il nuovo sistema per l’emissione dei CELMAE, si precisa
che le relative certificazioni devono essere rilasciate secondo le
norme vigenti all’epoca della relativa emissione.
- 10/06/2016
- INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del Presidente dell'Autorità
dell'8/06/2016)
Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese
esecutrici dalle stazioni appaltanti - Come si procede all’emissione
dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematicafino
all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
- Risposta. Nel periodo transitorio, i certificati
relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del
contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono
essere rilasciati dai soggetti
competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità
utilizzando l’allegato B disponibile sul
sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di
esecuzione lavori». I certificati relativi
a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario
informatico a cura del Ministero degli affari
esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito
dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.
CERTIFICATI
- Ad integrazione di quanto più dettagliatamente
indicato nella Parte II del presente Manuale in relazione al momento
della verifica dei requisiti di carattere speciale, si forniscono in
questa sede alcune indicazioni sistematiche specificamente relative
alle certificazioni di esecuzione lavori, pubbliche e private ed alle
modalità di rilascio. La dimostrazione dei lavori eseguiti, utili ai
fini della qualificazione dell’impresa, avviene con modalità differenti
in relazione alla tipologia (pubblica o privata) e ad alla sede
(italiana o estera) della committenza. Anche nel caso in cui
committente sia un soggetto pubblico italiano con residenza all’estero
(ambasciata per esempio), la committenza è considerata alla stessa
stregua della committenza pubblica ubicata nel territorio nazionale. I
soggetti privati di cui all’art. 32 del Codice dei contratti, tenuti
all’applicazione del medesimo, sono considerati alla stessa stregua dei
soggetti pubblici, per le finalità illustrate nel presente capitolo. In
relazione a quanto sopra, la dimostrazione dei lavori eseguiti avviene
nei seguenti modi: Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede
legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni
documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal
certificato di collaudo.
- (procedura
per il rilascio del CEL) La certificazione è rilasciata,
su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o
del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo
interessato, e da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse
categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili
relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria, nonché la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon
esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori
eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati,
individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri
per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a
legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.
La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua
diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata
conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta
conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura
centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla
nel Casellario informatico, con le modalità stabilite dall’Autorità
secondo i modelli semplificati sopra citati.
Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di
propria rappresentanza nel paese di esecuzione o la rappresentanza non
sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi
difficoltà nel medesimo paese, può fare riferimento alla struttura
competente del Ministero degli affari esteri.
Per quanto riguarda le verifiche da effettuarsi da parte delle SOA
sulla documentazione relativa a lavori eseguiti da soggetti non tenuti
all’applicazione del codice, si rimanda alla Parte II del presente
Manuale.
- (subappaltatori)
Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori,
ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il
certificato rilasciato all’esecutore italiano e, qualora non sia stato
richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto
direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto
comma.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati
essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità
all’originale delle certificazioni prodotte in copia;
- certificati di esecuzione dei lavori eseguiti
all’estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le
modalità sopra descritte, corredati da:
- copia del contratto;
- copia del certificato di collaudo, laddove
emesso;
- ogni documento utile comprovante i lavori
eseguiti.
CONTROLLO
SOA
- Le SOA, all’atto della presentazione da parte
dell'impresa della certificazione rilasciata nei sensi sopra esposti,
verifica che le informazioni riportate nella stampa esibita
corrispondano con quelle presenti nel sistema informatico
dell’Autorità.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 84. Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero
- Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con
sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
- La certificazione è rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del
Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo
interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse
categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili
relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon
esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori
eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati,
individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri
per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a
legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
- Per i soli lavori subappaltati ad imprese
italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato
all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato
richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto
direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto
comma.
- La certificazione è prodotta in lingua italiana
ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una
traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua
italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano
all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla
competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che
provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8,
con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati
sopra citati.
- Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e
non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni
a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento
alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.
LAVORI IN
PROPRIO
CERTIFICATI
- (CEL
rilasciati dal DL) Ulteriore chiarimento fornito dal
Regolamento riguarda i lavori eseguiti in proprio, per i quali l’art.
86, al medesimo comma 7, prevede pure la presentazione di una
certificazione di esecuzione lavori rilasciata direttamente dal
direttore lavori.
- Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A -
OS2B - OS25 clicca qua
INDICI
ISTAT
- D.M. 5 agosto 1994 - Comunicazioni annuali della
variazione dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale clicca qua
DETERMINAZIONE
DEL COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI (C.T.N.)
- (Lavorazioni
eseguite nelle
categorie scorporabili)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA richiedono che
siano modificate le indicazioni fornite dal Manuale laddove, per i
lavori di edilizia residenziale - per i quali l’importo totale eseguito
viene stimato attraverso il cosiddetto CTN (Costo totale
dell’intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili)-
rinvia alle indicazioni dettate dall’art. 108, comma 3, del d.p.r.
207/2010 (valide per il solo ambito della contrattualistica pubblica)
che prevedono la possibilità di estrapolare dalle categorie generali
(in sede di stesura dei bandi di gara) le sole lavorazioni (cosiddette
scorporabili) che risultino di importo superiore ad € 150.000,00 o
superino il 10 % del totale dell’importo complessivo dell’opera.
L’indicazione inserita nel Manuale risulta a parere delle SOA
decontestualizzata rispetto alla fase di esecuzione, soprattutto con
riferimento ai lavori eseguiti in conto proprio o su committenza
pubblica, e si rivela penalizzante per le imprese che hanno
effettivamente realizzato lavorazioni in categorie generali e
specialistiche per importi inferiori alle soglie individuate.
- Risposta. Il rilievo formulato dalle SOA risulta
in parte condivisibile in quanto il richiamo all’art. 108, comma 3 del
Regolamento è riferito alle modalità di redazione della lex specialis
di gara e non alla certificazione dei lavori eseguiti.
Le indicazioni del Manuale su tale argomento, pertanto, sono emendate
come di seguito.
Per tali fattispecie, fermo restando l’obbligo di acquisire gli atti
autorizzativi degli interventi e il certificato di regolare esecuzione
ove obbligatorio, si ritiene che le SOA, al fine di valutare
positivamente tutte le lavorazioni eseguite dall’esecutore principale
nelle categorie scorporabili senza alcuna limitazione rispetto
all’importo totale dell’intervento, dovranno acquisire idonea
documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori (Computo
metrico estimativo, Libretto delle misure etc.).
Qualora parte dei lavori (inclusi quelli realizzati nella categoria
prevalente) siano stati affidati in regime di subappalto la
documentazione da acquisire a corredo del CEL dovrà includere i
contratti di subappalto e le relative fatture.
- Al fine di uniformare la valutazione delle opere di
edilizia abitativa, si forniscono di seguito criteri di valutazione dei
lavori eseguiti e dei relativi importi nel caso di realizzazioni di
tali opere. L’art. 86, comma 4 del Regolamento prevede che «Nel caso di
opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così
come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del
venticinque per cento». Il costo totale dell’intervento di nuova
edificazione (C.T.N.) è costituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1
del decreto ministeriale 5 agosto 1994, dalla somma dei seguenti
addendi:
- costo base di realizzazione (C.B.N.), che
rappresenta il costo, riconosciuto all’operatore, per interventi di
nuova edificazione, determinato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, per metro quadrato di superficie complessiva
(S.C.), anche in funzione delle condizioni localizzative e
geomorfologiche delle aree;
- differenziale di costo connesso alla qualità
aggiuntiva dell’intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo
da riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai
parametri indicati nel d.m. 5 agosto 1994;
- oneri complementari, che comprendono tutti quegli
elementi indicati nel d.m. 5 agosto 1994 (spese tecniche e generali,
prospezioni geognostiche, ecc.).
La valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi nel caso di
opere di edilizia abitativa deve essere effettuata sulla base della
certificazione rilasciata dal direttore dei lavori integrata dalla
relativa documentazione tecnico-amministrativa. Tale certificazione
deve riportare i parametri utilizzati per la determinazione
dell’importo complessivo del certificato tra cui la superficie
complessiva (S.C.), il costo unitario adottato, l’importo complessivo
delle lavorazioni eseguite. In particolare, la superficie complessiva
(S.C.) deve essere calcolata esclusivamente secondo quanto indicato
all’art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 ed il costo unitario
adottato deve riportare il riferimento normativo regionale utilizzato.
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della
superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità
dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a
parziale contributo dello Stato, ci si riporta alle disposizioni di cui
art. 6 del richiamato d.m. 5 agosto 1994 di seguito indicate:
- Identificazione delle superfici
- superficie utile abitabile (Su): si intende la
superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli
sguinci di porte e finestre;
- superficie non residenziale (Snr): si intende la
superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli
alloggi - quali logge, balconi, cantine e soffitte - e di quelle di
pertinenza dell’organismo abitativo - quali androne d’ingresso,
porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a
servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni;
- superficie parcheggi (Sp): si intende la
superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di
pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di
manovra.
- Rapporto tra le diverse tipologie di superfici per
gli interventi di nuova edificazione:
- la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere
contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del
45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della
superficie utile (Su) dell’organismo abitativo;
- la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere
contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del
45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della
superficie utile (Su) dell’organismo abitativo. Alla suddetta
percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi
composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su)
inferiore a 60 mq.
- Calcolo della superficie complessiva:
- la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla
superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della
superficie non residenziale e della superficie parcheggi: Sc = Su + 60%
(Snr + Sp)
- per gli interventi di recupero primario e di
manutenzione straordinaria la superficie complessiva è costituita dalla
somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non
residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
- per gli interventi di recupero secondario la
superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata
del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici
per parcheggi coperti di pertinenza dell’alloggio.
- per gli interventi di recupero che prevedono
l’acquisizione dell’edificio la superficie complessiva è costituita
dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non
residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
- La superficie complessiva così definita e calcolata
sarà riferita al costo unitario indicato dalla normativa regionale
utilizzata. Nell’importo complessivo del certificato così determinato,
sono comprese, a norma del d.m. 5 agosto 1994, anche le lavorazioni
realizzate per la funzionalità del fabbricato ed inserite nel progetto
autorizzato con concessione edilizia o altro provvedimento
autorizzativo, valutate tutte nella categoria OG1. Eventuali ulteriori
lavorazioni realizzate nell’ambito del medesimo intervento diverse
dalla categoria OG1 devono essere indicate dal direttore dei lavori nel
certificato, cui va allegata la relativa documentazione
tecnico-economica giustificativa, e detratte dall’importo complessivo
del C.T.N.; tali lavorazioni, in analogia con quanto indicato dall’art.
108 comma 3 del Regolamento, devono essere di importo superiore ad €
150.000 o rappresentare, da sole, il 10% del totale delle lavorazioni
eseguite.
Gli interventi riguardanti le opere di edilizia abitativa computate ai
sensi dell’art. 86, comma 4 del Regolamento, devono essere valutate in
riferimento al C.T.N. in vigore alla data di stipula del contratto con
la SOA. Le SOA, nello svolgimento della propria attività, devono
effettuare tutte le verifiche della documentazione prodotta
dall’impresa, accertando, altresì, la congruità dei dati riportati
nella certificazione rilasciata dal direttore dei lavori alle
indicazioni riportate nel presente comunicato.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati
essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità
all’originale delle certificazioni prodotte in copia
- certificati di esecuzione lavori eseguiti in proprio,
sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
- permesso a costruire ovvero dichiarazione di
inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
rappresentato l’eccessiva onerosità della produzione, laddove previsto,
della copia autentica di tutto il progetto approvato, in tal modo
asseverata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000. Propongono,
dunque, che sia consentita la produzione in copia dichiarata conforme
all’originale dal progettista o dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’art. 19 del medesimo d.p.r..
- Risposta. Le richieste delle SOA non
risultano accoglibili, in quanto la copia autentica del progetto
approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente
dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei CEL, riferiti a
lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all’applicazione del
Codice.
Chiarito che il dettato regolamentare non può essere disatteso,
l’adempimento alla suddetta disposizione può ritenersi soddisfatto
attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali
che consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione
esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei
lavori eseguiti.
- copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori;
- copia dalle fatture o da diversa documentazione
corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali
subappalti;
- atti di concessione/autorizzazione ovvero
certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori
eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di
settore (es. OG12 e OS14);
CONTROLLO
SOA
-
(Dichiarazione
di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
richiesto di implementare le disposizioni del Manuale prevedendo che
qualora il CEL e la documentazione esibita a corredo sia stata già
riscontrata positivamente dai soggetti firmatari, già prima
dell’entrata in vigore del Manuale (anche senza aver reso una
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000), la stessa documentazione
non debba essere nuovamente sottoposta a verifica; ciò anche nel caso
di rinnovo della qualificazione.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nel Manuale, che chiarisce la possibilità di considerare
positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne
acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa.
-
(Modalità
di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati
da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
rappresentato che gli enti tenuti alla conferma dei titoli
autorizzativi all’attività edilizia non corrispondano alle richieste di
conferma dei documenti esibiti a corredo dei CEL rilasciati dai
committenti non tenuti all’applicazione del Codice. Il Manuale ha,
infatti, previsto che in carenza di detti positivi riscontri, i CEL non
sono valutabili, considerata l’inapplicabilità dell’istituto del
silenzio assenso ai procedimenti di accertamento di veridicità. Le SOA
hanno invece proposto di rendere applicabile quanto disposto dall’art
l’art. 17-bis della l. 241/1990, introdotto dall’art. 3 della Legge 7
agosto 2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del quale ..« 1.Nei casi in
cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o
servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora
l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In
tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi
trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema
di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito
( ... ) ».
- Risposta. La disposizione costituisce una misura
di semplificazione dei procedimenti diretti all’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi che prevedono atti di assenso,
concerto, nulla osta comunque denominati, tra pubbliche amministrazioni
e/o gestori di beni o servizi pubblici.
L’art. 17-bis dispone, infatti, che tali atti devono intendersi
implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni (salvo il
caso di interruzione previsto dal comma 1) dal ricevimento dello schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell’amministrazione procedente, senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto, il nulla osta. L’istituto del silenzio -
assenso, che in base alle disposizioni dell’art. 20 della l. 241/1990 è
già previsto per le istanze dei privati, viene quindi esteso anche ai
rapporti tra pubbliche amministrazioni. Occorre sottolineare al
riguardo che la norma chiarisce che il termine di trenta giorni per la
formazione del silenzio decorre dal ricevimento dello schema di
provvedimento; da ciò deriva che l’amministrazione procedente deve
curare la predisposizione del predetto documento e trasmetterlo
all’amministrazione competente per l’assenso istruttorio. Come nei
rapporti con i privati (nei quali la formazione del silenzio richiede
la trasmissione di un’istanza completa di tutti gli elementi per la sua
valutazione da parte dell’amministrazione) la formazione del
silenzio-assenso presuppone, quindi, la ricezione di uno schema di
provvedimento completo in ordine all’oggetto e al contenuto del futuro
atto da assentire.
Da quanto sopra deriva che l’istituto in esame costituisce un’ipotesi
di silenzio procedimentale avente per oggetto l’acquisizione di
assensi, concerti, nulla-osta da parte di pubbliche amministrazioni ai
fini dell’adozione di provvedimenti di competenza di altre PA. Il
silenzio, in tal caso, corrisponde ad un atto interno ad un
procedimento.
Dalle considerazioni svolte, appare evidente che tale istituto non può
estendersi al “riscontro di veridicità e sostanza”, delle dichiarazioni
e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione,
effettuato dalle SOA presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi
non di “assenso, concerto, nulla osta” finalizzato all’adozione di un
provvedimento da parte della competente PA, ma di mera
verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti
prodotti dai privati ai fini del rilascio dell’attestato.
Tuttavia, al fine di agevolare le SOA nello svolgimento della propria
attività istruttoria, si stabilisce che le richieste di veridicità dei
titoli autorizzativi, inviate dagli Enti competenti, devono contenere
l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’Autorità, ai
sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del d.l.vo 163/2006, prospettando
l’applicazione del potere sanzionatorio.
Gli Organismi di attestazione, a tal fine, prima di procedere alla
segnalazione all’Autorità del mancato riscontro ad una richiesta di
verifica, dovranno formalizzare all’Amministrazione interessata una
richiesta di sollecito; la mancata risposta, con allegate la nota di
richiesta con il successivo sollecito inviate, potrà essere comunicata
dalla SOA all’Ufficio Sanzioni dell’Autorità che procederà, qualora ne
ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento
sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione
del riscontro richiesto.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016) Per i lavori eseguiti in proprio la SOA
verifica la
veridicità del certificato di esecuzione lavori presso il direttore dei
lavori, nonché la veridicità degli atti autorizzativi presso gli Enti
competenti.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
- Nel caso di lavorazioni rientranti in particolari
categorie (es. categorie OG12 e OS14) la SOA è tenuta ad effettuare i
riscontri di veridicità degli atti approvativi presso gli enti
competenti.
- Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per
le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare
presso l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del
visto in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data
anteriore al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo
restando che in assenza del riscontro di veridicità da parte della
competente Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non
sono utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di
amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere
nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
- La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto
dall’art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie
e documentati nel CEL presentati dall’impresa siano stati
effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
dei relativi importi
- Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie
dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le
corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato
A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come
desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di
analoga natura.
- Per i lavori eseguiti in proprio e non su
committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri
cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il
relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
- Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa
riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal
costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva
(S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
- Nel caso indicato al comma 2 le relative
dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
- permesso a costruire ovvero dichiarazione di
inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
- copia del contratto stipulato;
- copia delle fatture corrispondenti al
quantitativo di lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
- Nel caso indicato al comma 3, le relative
dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5,
lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione
corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali
subappalti.
LAVORI
PREMESSE
DECORRENZA
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio
REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
- L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1,
quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti
dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di
qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- I successivi commi del medesimo articolo, nonché i
consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento,
definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le
modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i
criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi
per determinarne l’effettiva sussistenza e entità.
La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a
titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa
prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in
copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la
conformità all’originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro unico del lavoro.
ADEGUATA
IDONEITA' TECNICA
- (lavori
e punte) Costituiscono indici del possesso di adeguata
capacità tecnica la presenza di una direzione tecnica qualificata,
l’adeguato staff tecnico per le imprese che richiedono la
qualificazione anche per la progettazione, nonché la pregressa
esperienza, dimostrata dall’esecuzione di lavori, in ciascuna delle
categorie per cui si richiede la qualificazione, per un importo pari al
90% della classifica richiesta, nonché dall’esecuzione di un lavoro, in
ogni singola categoria oggetto della richiesta, per un importo non
inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il 65%).
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa
esperienza documentata dall’impresa nell’esecuzione dei lavori in ogni
singola categoria oggetto della richiesta di qualificazione.La norma
precisa che l’accesso ad una determinata categoria è condizionato
dall’effettiva esecuzione dei lavori nella medesima categoria per un
importo non inferiore al 90% della classifica richiesta, con
l’esibizione di almeno un lavoro che raggiunga il 40% della classifica
richiesta, ovvero di due lavori che ammontino al 55% o ancora di tre
lavori per un totale del 65%. Il Regolamento individua come elemento
probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione
lavori redatti secondo i modelli di cui agli allegati B, pertinenti ai
lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti.
- Il Regolamento individua ulteriori indici di idoneità
tecnica, quali la presenza di un determinato numero di operai
qualificati per la qualificazione nelle categorie specializzate OS e,
per alcune di esse, la disponibilità di adeguato stabilimento adibito
alla produzione di determinati beni oggetto di qualificazione.
PERIODO
DOCUMENTABILE
- Il procedimento sopra indicato riguarda tutti i
CEL utili ai fini della
qualificazione dell’impresa, tenendo conto delle proroghe previste
dall’art. 253 del Codice ai fini del periodo utile per la dimostrazione
dei requisiti, che hanno rinviato al
31 dicembre 2015
l’utilizzo
del
decennio anziché del quinquennio della regola generale.
- D.L.
32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI”
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni
appaltanti.
23/12/2015
Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma
9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato:
"In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio
2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione."
Dal 31 dicembre
2015 non sarà più possibile, in linea generale, l’utilizzo di CEL
pubbici cartacei, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 79, comma
14, d.p.r. 207/2010, con la precisazione che i CEL emessi prima
dell’entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, e dunque antecedentemente
all’adozione dell’allegato D, sono da ritenersi validi ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei
lavori (c.d. art. 79, comma 5, lettere b) e c) e comma 14, d.p.r.
207/2010), ancorché diversi dal modello di cui all’allegato D al
suddetto d.p.r. 34/2000 e purché regolarmente confermati nella loro
veridicità dalla stazione appaltante.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è
dimostrata:
- da idonee referenze bancarie;
- dalla cifra di affari, determinata secondo
quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
- con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'articolo 87;
- dall'esecuzione di lavori, realizzati in
ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta;
l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
- dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni
singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al
quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento
dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto
dall'articolo 83.
- L'esecuzione dei lavori è documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma
4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi
dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo
quanto previsto dall’articolo 86.
- Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori
eseguiti
- Gli importi dei lavori, relativi a tutte le
categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno
rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la
data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della
documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data
di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
- Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei
lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori
eseguiti di cui all’articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore
dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
- Art. 83. Determinazione del periodo di attività
documentabile e dei relativi importi e certificati
- La cifra di affari in lavori di cui all'articolo
79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti
dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA.
- I lavori da valutare sono quelli eseguiti
regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui
ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio,
per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di
lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli
stessi.
- L'importo dei lavori è costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in
forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed
incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio,
risultante nel quadro 6.1 dell’allegato B.
- I certificati di esecuzione dei lavori, sono
redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono
la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La
certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve
contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte
alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori
sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 7.
- Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondo le
modalità stabilite dall’Autorità, entro quindici giorni dal rilascio
delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui
all’articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate,
relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione
del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio.
L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
- Qualora le SOA nella attività di attestazione, di
cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano
l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario
informatico di cui all’articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai
soggetti interessati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e
all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi
dell’articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell’articolo 40, comma
3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono
utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui
all’articolo 8.
- La documentazione contabile dei lavori prodotta
dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di
attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori
rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è
altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di
esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto
che si presume lo abbia emesso.
- Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150.000 euro
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38
del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo:
- importo dei lavori analoghi eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai
lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il
possesso dei requisiti.
- Gli operatori economici, per partecipare agli
appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori
relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma
1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni
cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- I requisiti, previsti dal bando di gara,
dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati
in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di
cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata
dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
LAVORI
PRIVATI
CARATTERISTICHE
- (Certificato
di Esecuzione Lavori) Le previsioni contenute
nell’art. 86 del Regolamento chiariscono al comma 7 che per i lavori,
eseguiti per committenti non tenuti all’applicazione del Codice e del
Regolamento, l’impresa deve presentare la certificazione di esecuzione
lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei
lavori, corredata anche dell’indicazione degli eventuali
subappaltatori; si ritiene, inoltre, che tali certificati debbano
contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato B del
Regolamento.
La certificazione rilasciata dal committente ai sensi del sopracitato
art. 86, comma 7 costituisce unico titolo utilizzabile anche dai
subappaltatori ai fini del conseguimento della qualificazione. Si
precisa, inoltre, che l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite da intendersi
queste ultime limitate esclusivamente a quelle eseguite direttamente e
non ulteriormente affidate ad altri soggetti.
- (la
contabilità non sostituisce il CEL) Ulteriore elemento di
novità introdotto dal Regolamento risulta la precisazione contenuta
nell’art. 83, comma 8, a carattere generale e dunque valida anche per i
lavori a committenza privata, secondo cui la documentazione contabile
dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle
SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori
rilasciati dai soggetti competenti.
- (disconoscimento
CEL - la contabilità non è utilizzabile) Viene, altresì,
precisato che la documentazione contabile non è utilizzabile in caso di
disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della
committenza o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
- (Redazione
del Certificato di regolare esecuzione)
Elemento innovativo è anche l’indicazione circa la necessità di
acquisire il certificato di regolare esecuzione, il quale assolvendo ad
una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il CEL.
Tuttavia, l’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi
superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere
della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare
e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente
esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi
il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato
idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA, nel
rappresentare la non obbligatorietà del rilascio del Certificato di
Regolare Esecuzione Lavori nell’ambito di lavorazioni eseguiti su
committenza privata o in conto proprio, hanno evidenziato che
l’estensione dell’obbligo di esibizione di tale documento a tutte le
tipologie di lavori eseguiti, pena l’inutilizzabilità del CEL,
penalizzi eccessivamente le imprese che richiedono la qualificazione
attraverso lavori eseguiti su committenza privata.
- Risposta. Le richieste delle SOA risultano
superate alla luce di quanto già indicato nel Manuale, laddove si
chiarisce che « … l’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi
superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere
della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare
e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente
esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi
il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato
idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito ».
- Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A -
OS2B - OS25 clicca qua
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati
essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità
all’originale delle certificazioni prodotte in copia;
- certificati di esecuzione lavori rilasciati da
committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
- permesso a costruire ovvero dichiarazione di
inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
rappresentato l’eccessiva onerosità della produzione, laddove previsto,
della copia autentica di tutto il progetto approvato, in tal modo
asseverata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000. Propongono,
dunque, che sia consentita la produzione in copia dichiarata conforme
all’originale dal progettista o dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’art. 19 del medesimo d.p.r..
- Risposta. Le richieste delle SOA non
risultano accoglibili, in quanto la copia autentica del progetto
approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente
dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei CEL, riferiti a
lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all’applicazione del
Codice.
Chiarito che il dettato regolamentare non può essere disatteso,
l’adempimento alla suddetta disposizione può ritenersi soddisfatto
attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali
che consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione
esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei
lavori eseguiti.
- copia del contratto stipulato;
- copia delle fatture corrispondenti al
quantitativo di lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori;
- atti di concessione/autorizzazione ovvero
certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori
eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di
settore (es OG12 e OS14);
CONTROLLO
SOA
- La SOA, al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e delle documentazioni presentate dall’impresa
- (Dichiarazione
di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000)
Per quanto concerne le certificazioni inerenti le
lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del
Codice, la SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
e della documentazione presentate dell’impresa, è tenuta ad effettuare
il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi
firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL,
del contratto e delle fatture, con l’acquisizione di una dichiarazione
sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del d.p.r. 445/2000 volta a
confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi
contenuti; provvede altresì al riscontro di veridicità del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall’impresa,
presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario
della citata denuncia.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
richiesto di implementare le disposizioni del Manuale prevedendo che
qualora il CEL e la documentazione esibita a corredo sia stata già
riscontrata positivamente dai soggetti firmatari, già prima
dell’entrata in vigore del Manuale (anche senza aver reso una
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000), la stessa documentazione
non debba essere nuovamente sottoposta a verifica; ciò anche nel caso
di rinnovo della qualificazione.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nel Manuale, che chiarisce la possibilità di considerare
positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne
acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa.
-
(Modalità
di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati
da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
rappresentato che gli enti tenuti alla conferma dei titoli
autorizzativi all’attività edilizia non corrispondano alle richieste di
conferma dei documenti esibiti a corredo dei CEL rilasciati dai
committenti non tenuti all’applicazione del Codice. Il Manuale ha,
infatti, previsto che in carenza di detti positivi riscontri, i CEL non
sono valutabili, considerata l’inapplicabilità dell’istituto del
silenzio assenso ai procedimenti di accertamento di veridicità. Le SOA
hanno invece proposto di rendere applicabile quanto disposto dall’art
l’art. 17-bis della l. 241/1990, introdotto dall’art. 3 della Legge 7
agosto 2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del quale ..« 1.Nei casi in
cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o
servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora
l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In
tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi
trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema
di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito
( ... ) ».
- Risposta. La disposizione costituisce una misura
di semplificazione dei procedimenti diretti all’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi che prevedono atti di assenso,
concerto, nulla osta comunque denominati, tra pubbliche amministrazioni
e/o gestori di beni o servizi pubblici.
L’art. 17-bis dispone, infatti, che tali atti devono intendersi
implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni (salvo il
caso di interruzione previsto dal comma 1) dal ricevimento dello schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell’amministrazione procedente, senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto, il nulla osta. L’istituto del silenzio -
assenso, che in base alle disposizioni dell’art. 20 della l. 241/1990 è
già previsto per le istanze dei privati, viene quindi esteso anche ai
rapporti tra pubbliche amministrazioni. Occorre sottolineare al
riguardo che la norma chiarisce che il termine di trenta giorni per la
formazione del silenzio decorre dal ricevimento dello schema di
provvedimento; da ciò deriva che l’amministrazione procedente deve
curare la predisposizione del predetto documento e trasmetterlo
all’amministrazione competente per l’assenso istruttorio. Come nei
rapporti con i privati (nei quali la formazione del silenzio richiede
la trasmissione di un’istanza completa di tutti gli elementi per la sua
valutazione da parte dell’amministrazione) la formazione del
silenzio-assenso presuppone, quindi, la ricezione di uno schema di
provvedimento completo in ordine all’oggetto e al contenuto del futuro
atto da assentire.
Da quanto sopra deriva che l’istituto in esame costituisce un’ipotesi
di silenzio procedimentale avente per oggetto l’acquisizione di
assensi, concerti, nulla-osta da parte di pubbliche amministrazioni ai
fini dell’adozione di provvedimenti di competenza di altre PA. Il
silenzio, in tal caso, corrisponde ad un atto interno ad un
procedimento.
Dalle considerazioni svolte, appare evidente che tale istituto non può
estendersi al “riscontro di veridicità e sostanza”, delle dichiarazioni
e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione,
effettuato dalle SOA presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi
non di “assenso, concerto, nulla osta” finalizzato all’adozione di un
provvedimento da parte della competente PA, ma di mera
verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti
prodotti dai privati ai fini del rilascio dell’attestato.
Tuttavia, al fine di agevolare le SOA nello svolgimento della propria
attività istruttoria, si stabilisce che le richieste di veridicità dei
titoli autorizzativi, inviate dagli Enti competenti, devono contenere
l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’Autorità, ai
sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del d.l.vo 163/2006, prospettando
l’applicazione del potere sanzionatorio.
Gli Organismi di attestazione, a tal fine, prima di procedere alla
segnalazione all’Autorità del mancato riscontro ad una richiesta di
verifica, dovranno formalizzare all’Amministrazione interessata una
richiesta di sollecito; la mancata risposta, con allegate la nota di
richiesta con il successivo sollecito inviate, potrà essere comunicata
dalla SOA all’Ufficio Sanzioni dell’Autorità che procederà, qualora ne
ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento
sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione
del riscontro richiesto.
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016) Resta inteso che, in assenza del
riscontro di veridicità da parte del suddetto ente amministrativo
interessato, i CEL relativi a lavori affidati da committenti non
soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di
attestazione; per quanto concerne le contestuali verifiche da
effettuarsi presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o
depositari (committente e direttore dei lavori) del CEL, del contratto
e delle fatture, in caso di mancata acquisizione di uno dei due
riscontri di veridicità della suddetta documentazione, si da atto che
il certificato relativo risulta utilizzabile, sempre che la SOA
dimostri di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro
esaustività e congruenza atta a comprovare la veridicità e sostanza
della documentazione esibita.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
- Nel caso di lavorazioni rientranti in particolari
categorie (es. categorie OG12 e OS14) la SOA è tenuta ad effettuare i
riscontri di veridicità degli atti approvativi presso gli enti
competenti.
- Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per
le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare
presso l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del
visto in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data
anteriore al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo
restando che in assenza del riscontro di veridicità da parte della
competente Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non
sono utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di
amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere
nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
- La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto
dall’art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie
e documentati nel CEL presentati dall’impresa siano stati
effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
dei relativi importi
- Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie
dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le
corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato
A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come
desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di
analoga natura.
- Nel caso indicato al comma 2 le relative
dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
- permesso a costruire ovvero dichiarazione di
inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
- copia del contratto stipulato;
- copia delle fatture corrispondenti al
quantitativo di lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
- Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6,
nel caso indicato al comma 2 l’impresa deve presentare la
certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e
sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili
anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno
altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b).
Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata
direttamente dal direttore lavori.
- Ai fini della qualificazione, l'importo dei
lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di
cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una
deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al
consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85,
comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione
dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia
precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al
consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure
di cui al precedente periodo.
LAVORI PUBBLICI
CERTIFICATI
- (Problematiche
nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma
del 24/08/2016 e successivi)
Comunicato
del Presidente del 29 marzo 2017
La UNIONSOA, per conto della Società Organismi di Attestazione
associate, ha rappresentato alcune problematiche operative nel processo
di attestazione - correlate all’evento sismico del 24/08/2016 ed a
quelli successivi del 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017, che hanno
colpito Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo - riguardanti le imprese che
hanno sede nelle zone terremotate o che vi hanno eseguito lavori.
In dettaglio, è stato segnalato che gli uffici tecnici delle
amministrazioni interessate dal sisma incontrerebbero significative
difficoltà nello svolgere le seguenti attività, essenziali per
consentire alle SOA di concludere positivamente l’iter di attestazione:
- relativamente ai lavori pubblici:
- emettere i C.E.L. ed inserirli telematicamente
nel casellario ANAC;
- riscontare le richieste di acquisizione dei
bandi di gara
- relativamente ai lavori non assoggettati alla
normativa sui contratti pubblici:
- riscontare le richieste di veridicità della
documentazione esibita alle SOA dalle imprese che intendono
qualificarsi;
- fornire copie autentiche dei progetti approvati.
Onde evitare penalizzazioni delle imprese coinvolte dalle problematiche
citate, la UNIONSOA ha chiesto di valutare la possibilità di ricorrere
a ‘procedure semplificate’, qualora le Amministrazioni interessate - in
risposta ai riscontri di veridicità delle SOA – confermino che, allo
stato, non sono nelle condizioni logistiche di dare corso ai riscontri
richiesti.
Nel caso in questione occorre quindi preventivare misure di carattere
straordinario e transitorio, utili a superare le difficoltà
prospettate, contemperando gli interessi delle imprese ad ottenere
l’attestato di qualificazione, con quelli più generali legati alla
necessità che gli operatori economici accedano alla qualificazione solo
in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei
requisiti richiesti dalla norma.
Tanto premesso, sentita in via breve anche la Struttura del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, si ritiene di
fornire una risposta alle istanze rappresentate, nei termini indicati
di seguito.
In ordine alla delimitazione massima dell’ambito territoriale per il
quale potranno trovare applicazione transitoria le procedure
semplificate, si richiamano gli allegati al D.L. n. 189 del 17/10/2016
(recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016”) e successivi, dove sono elencati i Comuni
ricadenti nel cosiddetto ‘cratere’.
Per quanto riguarda l’ambito temporale durante il quale saranno
applicabili le procedure transitorie, si ritiene che per il ritorno
alla piena operatività delle Amm.ni Comunali, e quindi al superamento
del regime straordinario causato dal sisma, sia opportuno fare
riferimento alla durata della Gestione Commissariale, il cui termine
massimo di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2018.
Definiti in tal modo l’ambito territoriale e quello temporale, si
dispone che:
- dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei
C.E.L. in via telematica (si rammenta che il RUP, in possesso delle
credenziali, può accedere ai sistemi dell’Autorità da qualsiasi
terminale). Per quanto riguarda i dati da inserire,
nell’indisponibilità degli atti conservati presso l’Ente, il RUP potrà
avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa (ovviamente purché ne
riconosca la sostanziale attendibilità), apponendo una specifica
annotazione nel campo testo finale del C.E.L. (Quadro 8 Dichiarazioni
sull'esecuzione dei lavori), che attesti il carattere provvisorio dei
dati contenuti nel certificato, in quanto lo stesso è stato rilasciato
sulla base degli atti in possesso dell’impresa;
- in relazione ai bandi di gara, se l’Amm.ne
Comunale non è in grado, logisticamente, di fornire i riscontri
richiesti dalla SOA, la stessa dovrà tentare di recuperare detta
documentazione e i provvedimenti amministrativi attraverso altri siti
istituzionali o portali di settore (si pensi, ad esempio, anche agli
obblighi di pubblicazione - concernenti i provvedimenti amministrativi
- sui siti web, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, di cui al
D.Lgs.n.33/2013 e successivi). Se la SOA documenta, in atti del
fascicolo di attestazione, i tentativi infruttuosi per rintracciarli,
potrà acquisirli dall’impresa;
- analogamente, per quanto riguarda le copie dei
progetti approvati, se l’Amm.ne non è in grado di fornire sufficiente
riscontro, la SOA dovrà operare una valutazione della documentazione
esibita dall’impresa, conservando anche in questo caso la comprova
delle verifiche svolte.
Allo scadere del periodo transitorio (e quindi fino al 31/12/2018 o al
termine anteriore di cessazione della gestione Commissariale
straordinaria), le SOA dovranno procedere all’effettuazione di
verifiche ed acquisizioni con modalità ordinarie per tutti gli
attestati rilasciati nel periodo, adottando provvedimenti di
ridimensionamento/decadenza ora per allora, all’emergere di eventuali
valutazioni preclusive da parte delle Amm.ni preposte.
Il mancato svolgimento delle verifiche (una volta cessata la
transitorietà) comporterà l’avvio del procedimento sanzionatorio nei
confronti della SOA inadempiente, a prescindere dal momento in cui tale
omissione dovesse venire in rilievo; analoghe conseguenze deriveranno
dal caso in cui venga accertato che la SOA ha omesso di svolgere le
ordinarie verifiche presso gli Enti Interessati, nonostante ciò fosse
stato possibile sin da subito.
- (Modalità
di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di
servizi pubblici)
08/06/2016
Comunicato
All’esito dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità sulle
modalità adottate dalle Società Organismo di Attestazione per il
riconoscimento dei requisiti d’ordine speciale presupposti al rilascio
dell’attestazione di qualificazione alle società concessionarie di
servizi pubblici, operanti nei settori speciali sono emerse alcune
criticità inerenti le modalità di rilascio delle certificazioni di
esecuzione dei lavori svolti da tali società sia nell’ambito delle
attività rientranti nel core business oggetto della concessione, sia in
ambiti estranei al contratto di concessione.
Dette criticità, che possono ricondursi a tre tipologie differenti a
seconda della natura della lavorazione eseguita (rientrante o meno
nell’attività oggetto di concessione) e della effettiva diretta
esecuzione da parte del concessionario, riguardano le certificazioni di
esecuzione dei lavori valutate positivamente ai fini del riscontro del
possesso del requisito minimo di idoneità tecnica, previsto dall’art.
79, c. 5, del d.p.r. 207/2010.
Precisamente si è riscontrato che:
- Le lavorazioni eseguite direttamente (dal
concessionario o dal solo socio operativo) connesse all’esercizio delle
attività oggetto di concessione sono state certificate con CEL immessi
a cura del medesimo concessionario nella Banca dati telematica. Ne
deriva che:
- il soggetto committente e il soggetto
esecutore coincidono, quest’ultimo certifica oltre che l’entità dei
lavori anche il buon esito;
- non viene fornita evidenza delle eventuali
imprese sub-affidatarie intervenute nello svolgimento delle
lavorazioni;
- essendo inserito il CEL nella banca dati
telematica le S.O.A. ritengono soddisfatto il proprio onere di
accertamento, con il mero risconto dell’inserimento della
certificazione dei lavori nella banca dati telematica dei CEL pubblici;
- I lavori affidati dai concessionari a terzi
esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori che riguardano le
attività in concessione vengono utilizzati per la propria
qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, sebbene
totalmente eseguiti da soggetti terzi. Tali lavori vengono ritenuti
probanti del requisito di idoneità tecnica del concessionario, che pur
assumendo la sola veste di committente, utilizza la facoltà prevista
dall’art. 85 c. 1, del d.p.r. 207/2010, per i lavori subappaltati.
Ne deriva che i concessionari pur assumendo in dette circostanze la
mera fisionomia di committenti utilizzano i lavori eseguiti da imprese
terze ai fini della propria qualificazione, sfruttando il cosiddetto
premio di coordinamento previsto per le imprese aggiudicatarie che
sub-affidano opere a terzi esecutori;
- I lavori affidati dai concessionari a terzi
esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori non direttamente
collegate alle attività in concessione, vengono utilizzati per la
propria qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, in
quanto considerati comunque connessi all’esercizio della propria
attività.
Ne deriva che i concessionari, pur assumendo in dette circostanze la
mera fisionomia di committenti, utilizzano i lavori eseguiti da altre
imprese ai fini della propria qualificazione.
Preliminarmente si osserva che i servizi pubblici locali, a seguito
dell’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del d.l. 112/2008 e
della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l.
138/2011 (che riprendeva temi e contenuti dell’abrogato art. 23 bis)
sono regolati, ad oggi, dal quadro giuridico comunitario - ora attratto
anche nella disciplina del recente Codice dei contratti pubblici di cui
al d.lgs. 50/2016 - sulla scorta del quale l’affidamento del servizio
può avvenire secondo tre diversi modelli:
- tramite conferimento in favore di soggetti
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd.
esternalizzazione). I possibili modelli procedurali sono: appalto di
lavori e/o servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di
costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi;
- tramite affidamento ad una società mista
pubblico-privata. Il noto parere del Consiglio di Stato del 18 aprile
2007, n. 456, ha suggerito di equiparare la gara per l’affidamento del
servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui
quest’ultimo si configuri come un socio «industriale ed operativo».
Tale posizione è stata avallata anche dalla Commissione Europea che,
nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), ha sottolineato la
difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. La soluzione
della gara unica aveva poi trovato riscontro normativo nella disciplina
oggi abrogata dell’art. 4 che la declinava come gara cd. a doppio
oggetto;
- tramite affidamento diretto a società a totale
capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing, che
a seguito delle abrogazioni di cui sopra ha visto venire meno diversi
vincoli cui era soggetto (cfr. art. 113 del d.lgs. 267/2000)
07/09/2016 - AFFIDAMENTI SOCIETA' IN HOUSE (Comunicato del Presidente
dell’Autorità del 03/08/2016)
A seguito della ricezione di una richiesta
di parere riguardante la possibilità di effettuare affidamenti diretti
alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte
dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti delle proprie società in house, previsto dal comma 1
dell’articolo 192, anche in caso di mancato inoltro della domanda di
iscrizione, stante l’interesse generale della questione, è stato
ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei soggetti
interessati nei termini seguenti. L’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50
del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house,
istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo comma, avvenga dopo
che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e
i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto.
La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio
atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la
previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei
requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing. Nelle
more, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente
dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1°
aprile 2016 n. 855), l’affidamento diretto alle società in house può
essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza
dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva
24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50
del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.
In un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione
dell’art. 192, comma 1, (secondo cui la domanda di iscrizione consente
alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti
all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e
l’adozione dell’atto dell’Autorità e, conseguentemente, che la
disposizione non valga a istituire, nel diverso attuale contesto, la
pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di
effettuare affidamenti in house.
Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo
l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le
modalità in esso definite.
La travagliata gestazione di una disciplina unitaria in tema di
affidamenti in concessione di tali servizi, trova organica
sistematizzazione, almeno per quanto qui di interesse, nell’art. 164
del d.lgs. 50/2016, in base al quale per l’affidamento del servizio
pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o
ente aggiudicatore) è chiamata all’applicazione del codice dei
contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle
attività di cui all’allegato II del d.lgs. 50/2016.
Stante l’esplicito rinvio, riportato al comma 2, dell’art. 164,
all’applicabilità della parte I del codice si evince chiaramente che
nell’affidamento del servizio (mediante concessione) la Stazione
appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore)
dovrà necessariamente individuare l’entità e la tipologia dei lavori
connessi allo svolgimento del servizio da affidare, stante
l’applicazione della previsione di cui all’art. 23 (rubricato: “Livelli
della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi”) che contempla già nel “progetto di fattibilità”
“[…] l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche […]”.
Rivelatrici, sotto altro aspetto, sono sia la previsione dell’art. 28
(rubricato: “Contratti misti di appalto”) del d.lgs. 50/2016 laddove si
stabilisce che: “[…] L’operatore economico che concorre alla procedura
di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna
prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”, sia
quella dell’art. 71 del Codice che, richiamando le informazioni
obbligatorie che devono essere presenti nei bandi di gara, contempla ai
sensi dell’allegato XIV, parte I, lettera C (settori ordinari) e parte
II, sezione A (settori speciali) del d.lgs. 50/2016 la natura ed entità
dei lavori e dei servizi oggetto di affidamento.
Anche la previsione di cui al comma 1 dell’art. 170 del nuovo Codice
dei Contratti, d.lgs. 50/2016, (rubricato: “Requisiti tecnici e
funzionali”) per cui: “I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da
eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono
definiti nei documenti di gara”, ed ancora quella dell’art. 171, comma
3, lett. b) del citato codice ove segnatamente si prescrive che: “nel
bando di concessione o nell’invito a presentare offerte (deve essere
inserita la previsione) che la concessione è vincolata alla piena
attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo
stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche […]”,
impongono la necessità che la concessione di servizio pubblico laddove,
in termini generali, è subordinata ad un piano di ammodernamento e/o
ampliamento dell’infrastruttura, debba individuare l’entità e la
tipologia dei “lavori” già nella fase di affidamento della stessa.
Tale assunto trova conferma nel comma 1 dell’art. 167 del d.lgs.
50/2016, laddove si prevede che nel calcolo del valore della
concessione, venga contemplata la stima del fatturato totale del
concessionario generato per tutta la durata del contratto, quale
corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.
Nel senso sopra indicato vanno anche le discipline di settore, quale ad
esempio quella del servizio idrico integrato che al comma 2-bis
dell’art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prescrive che: “[…] le procedure di gara per l’affidamento del servizio
includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere
che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del
servizio […]”; ed ancora per l’affidamento della gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani, si prevede all’art. 202 del medesimo decreto
legislativo (d.lgs. 152/2006) che lo stesso affidamento dovrà svolgersi
“mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento di
servizi pubblici locali ...” (attuale art. 113 del d.lgs. 207/2000).
Lo stesso dicasi nella concessione di distribuzione del gas “affidata
esclusivamente mediante gara ... aggiudicata sulla base delle migliori
condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di
qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e
gestionale presentati dalle imprese concorrenti” (cfr. art. 14, decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164), rimandando, per l’individuazione
dell’entità e la tipologia dei lavori da eseguirsi sull’infrastruttura,
al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n.
161 del 14 luglio 2015)
Lo stesso vale per il servizio di trasporto ferroviario regionale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ove il comma 2
dell’art. 18 prevede “[…] Allo scopo di incentivare il superamento
degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità
nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per
l’affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai
principi dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per
la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che
gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di
servizio di cui all’articolo 19 e in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla
costituzione delle società miste […]”.
Nel ritenere dunque che i concessionari di un servizio pubblico sono
sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a terzi, i “lavori” nel
rispetto della disciplina di settore degli appalti pubblici, si ritiene
che con l’affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante
(amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) è chiamata
all’applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a
seconda che si versi o meno nelle attività di cui all’allegato II del
d.lgs. 50/2016
Anche dal richiamo alla parte I del codice discende chiaramente che
nell’affidamento del servizio (mediante concessione) la stazione
appaltante (rectius: amministrazione aggiudicatrice e/o ente
aggiudicatore) dovrà necessariamente individuare l’entità e tipologia
dei lavori strumentali all’esecuzione del servizio che viene posto a
gara, stante l’applicazione della previsione di cui all’art. 23
(rubricato: “Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi”) che contempla già nel
“progetto di fattibilità” “[…] l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche […]”.
Alla luce di quanto premesso si osserva che i concessionari di un
servizio pubblico sono sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a
terzi, i “lavori” nel rispetto della disciplina di settore degli
appalti pubblici (odierno d.lgs. n. 50/2016).
Dunque, anche alla luce dell’art. 31, comma 4, lettera i), del d.lgs.
50/2016, che impone al RUP la verifica e vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni, l’immissione nella Banca
dati telematica delle certificazioni dei lavori eseguiti dai
concessionari deve necessariamente rimanere incardinata in capo alla
stazione appaltante (concedente), una volta verificata la sussistenza
delle condizioni di legge.
L’immissione nella Banca data telematica delle certificazioni dei
lavori rilasciate dai soggetti concedenti dovrà tenere in debito conto
che, ai sensi del decreto del d.p.r. 445/2000, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), il “certificato” è “il documento rilasciato
da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e
fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.
Che a tale specie si riconduce lo stesso certificato di esecuzione dei
lavori (ex art. 83, comma 4, del d.p.r. 207/2010 tuttora vigente ai
sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016), ossia l’atto con
cui il committente - di opere pubbliche e private - dichiara nei modi
indicati dall’allegato B e B1 del d.p.r. 207/2010, ai fini della
certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito dietro il mero riscontro tecnico della
tipologia del lavoro effettuato e della sua rispondenza alle categorie
di classificazione.
Per quanto sopra, si ritiene ragionevole e proporzionato indicare alle
S.O.A., alle S.A. ed ai concessionari di servizi pubblici quanto segue:
Per quanto concerne le certificazioni
delle lavorazioni eseguite direttamente dal concessionario o dal socio
operativo, in esercizio delle attività oggetto di concessione, tali
certificazioni dovranno essere immesse nella Banca dati telematica dei
Cel pubblici a cura del soggetto concedente (esclusivamente di natura
pubblica).
Per quanto concerne le lavorazioni affidate
dal concessionario a imprese terze, si ritiene che tali lavorazioni
devono essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli
soggetti esecutori a meno che il medesimo concessionario appaltante non
dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del
concedente. Il CEL dovrà, pertanto, essere rilasciato con le modalità
previste dall’art. 86, c. 2 e 5 del d.p.r. 207/2010 alle imprese
effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione
del concessionario.
Tali lavorazioni potranno essere, altresì, valutate anche a favore del
concessionario, con la metodologia disciplinata dall’art. 85, c. 1, del
d.p.r. 207/2010 qualora il concessionario committente comprovi con
idonea documentazione di aver assunto un concreto ruolo di
coordinamento e sorveglianza per le opere affidate a terzi. In tal caso
almeno la progettazione dell’intervento e la direzione tecnica
dell’esecuzione dovrà essere curata direttamente dal concessionario e
la documentazione idonea a tale dimostrazione dovrà essere prodotta
alla SOA e oggetto di opportuni riscontri di veridicità.
Per quanto concerne la modalità di rilascio, il CEL potrà seguire la
logica di rilascio dei CEL pubblici, ove l’affidamento sia stato
disposto con procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle
regole del Codice dei contratti pubblici, oppure quella dei CEL privati
(art. 86, commi 2 e 5, del d.p.r. 207/2010) ove l’affidamento sia stato
effettuato senza procedura ad evidenza pubblica. In tale ultimo caso -
anche se immesso in banca dati - il CEL dovrà essere corredato della
documentazione prevista dalle disposizioni regolamentari richiamate.
Le Società Organismo di Attestazione, uniformando il proprio
comportamento, dovranno procedere alla revisione di tutte le
attestazioni già rilasciate, in occasione della verifica triennale o in
occasione del primo rinnovo, con la valutazione delle sole
certificazioni di esecuzione lavori rilasciate nel senso suindicato.
- (mancata
emissione)
L’art. 83, comma 7 del Regolamento, ultimo periodo, ha chiarito che i
CEL rilasciati dalle stazioni appaltanti non sono utilizzabili fino al
loro inserimento nel Casellario informatico. In virtù delle norme
vigenti, l’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione
SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una
determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del
CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del
CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione
appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può
presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma
3, lettera b) del Codice, riscontri che il CEL non è presente nel
casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione
appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento
sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve
essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova
dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della
richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i
prescritti 30 (trenta) giorni per l’emissione del CEL.
- (buon
esito) Ai
sensi dell’articolo 83, comma 4 del Regolamento i certificati di
esecuzione lavori (CEL) rilasciati da committenti pubblici sono redatti
in conformità allo schema di cui all'allegato B del medesimo
Regolamento e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che
i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Se vi sono
state vertenze in sede arbitrale o giudiziaria ne viene indicato
l'esito. I lavori da valutare ai fini della qualificazione dell'impresa
sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito.
- (rescissioni
contrattuali per danno)
Nel caso di rescissioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita
delle opere), il CEL non potrà essere utilizzato ai fini della
qualificazione poiché i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e
ciò anche con riferimento ai soli importi liquidati e fatturati. Va
inoltre tenuto presente che, nell’ipotesi di rescissione in danno
dovuta al mancato adeguamento delle lavorazioni eseguite ai contenuti
progettuali dell’opera, l’importo liquidato non è significativo della
regolarità e del buon esito dei lavori eseguiti ed inoltre la
liquidazione dei lavori eseguiti non dimostra il loro buon esito dato
che, in seguito alla delibera di risoluzione del contratto, il
responsabile del procedimento redige lo stato di consistenza delle
opere eseguite, quantificandone l’importo e in sede di liquidazione
finale determina, escutendo anche la cauzione, l’onere da porre a
carico dell’appaltatore inadempiente.
- (bando
di gara) Il
certificato di esecuzione lavori rilasciato dal committente deve
riportare la categoria prevalente e le eventuali ulteriori categorie
scorporabili indicate nel bando di gara dal committente stesso, nonché
la descrizione puntuale delle opere eseguite.
- Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A -
OS2B - OS25 clicca qua
CERTIFICATI
TELAMATICI
- (caratteristiche)
Il Codice dei contratti pubblici prevede espressamente che le SOA
acquisiscono i CEL unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in
copia, dalle stazioni appaltanti al fine di accertare il possesso delle
capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione
delle imprese. Per tale finalità si è ritenuto di dover acquisire
telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da permetterne
la consultazione in tempo reale da parte delle società organismo di
attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per lo
svolgimento sia dell'attività di monitoraggio e studio
dell’Osservatorio, sia di quella istruttoria per la vigilanza.
- (dal
09/07/2006) A
far data del 9 luglio 2006 l’Autorità ha previsto (mediante
comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale) l’emissione telematica da parte
dei soggetti tenuti all’applicazione del Codice come unica modalità di
rilascio dei certificati esecuzione lavori, mediante l’utilizzo della
piattaforma informatica all’uopo predisposta e resa disponibile sul
sito internet dell’Autorità.
In particolare occorre tenere conto della data di entrata in vigore
dell’obbligo di rilascio del CEL telematico (9 luglio 2006) e della
possibilità di utilizzare CEL cartacei rilasciati nel periodo
precedente ma ancora utili poiché rientranti nel decennio ovvero
utilizzati ai sensi dell’art. 79, comma 14 del d.p.r. 207/2010. Tali
CEL cartacei potranno essere utilizzati in sede di attestazione previa
conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della
stazione appaltante, fermo restando che, in mancanza di tale conferma
scritta, sotto il profilo sia formale che sostanziale, da parte del
soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6, comma 11 del
Codice, i CEL non potranno essere utilizzati.
- (lavorazioni
ricadenti nelle cosiddette categorie variate)
03/08/2016
- INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto b)
Alcune
Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il
permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a
questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno
di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale
vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche
sollevate si riferiscono alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette
categorie variate; i commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357, del
d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati
di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della
declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate
contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata
dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie
variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la
facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle
nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r.
207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex
art. 357, comma14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del
d.p.r. citato;
- Risposta. Con riferimento a quelle indicate nel
punto b), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le
linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che,
nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art.
83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio
alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni
tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del
d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora
vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati
fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs.
163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n.
207/2010. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali
indicazioni
ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a
tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi
ad esso.
CERTIFICATI
TELAMATICI RILASCIO
- Di seguito le indicazioni necessarie per il rilascio
del CEL:
- Ai fini dell’utilizzo della procedura di cui
trattasi, le stazioni
appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del
procedimento, l’accreditamento al servizio di anagrafe disponibile,
esclusivamente via web, all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il
soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovrà disporre di un
proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il
rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e
la responsabilità circa l’utilizzo delle stesse ricadrà in capo al
richiedente. L’utente già in possesso di credenziali dovrà accedere
nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla
stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il
profilo “responsabile unico del procedimento”.
- Una volta effettuata l’associazione tra soggetto
richiedente e
stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una
dichiarazione in cui si attesta l’appartenenza del soggetto alla stessa
stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso
verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Tale dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante
o da un suo delegato e trasmessa all’Osservatorio. La sua ricezione
sarà condizione necessaria per l’abilitazione dell'utente all'utilizzo
della procedura in questione.
- A seguito della richiesta da parte di un’impresa
esecutrice di
lavori del relativo certificato conforme all’allegato B previsto dal
Regolamento, il responsabile del procedimento della stazione
appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione ed alla convalida dei
campi del modulo digitale, produce in duplice copia un documento
conforme al richiamato allegato B attraverso la funzione “stampa”
prevista dalla procedura sopra indicata. Una delle due copie sarà
rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento
dell’attestazione di qualificazione e l’altra sarà protocollata e
conservata negli archivi della stazione appaltante per eventuali
successivi controlli. Il responsabile del procedimento provvederà anche
a stampare (utilizzando la funzione di “stampa interna” prevista dalla
suddetta procedura informatica) e ad archiviare una copia cartacea del
documento digitale depositato nel server dell’Autorità, contenente
tutti i dati inseriti con la predetta procedura (tale copia sarà
differente dall'allegato B prima stampato, sia per il maggior numero di
dati in essa contenuto sia per la diversa veste tipografica). Anche in
questo caso, la stampa e l'archiviazione del documento digitale sono
finalizzate a consentire eventuali successivi controlli.
- Il Regolamento attuativo del Codice prevede il
rilascio del
certificato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’operatore
economico (art. 8 comma, comma 7, lettera a), al fine di non rallentare
l’attività di attestazione da parte delle SOA ed evitare le gravi
ripercussioni che ciò comporterebbe per il regolare andamento del
mercato dei contratti pubblici.
- Considerata l’esigenza di semplificare il
processo di
partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per
l’aggiudicazione di appalti pubblici, di ridurre i costi, di accelerare
e rendere più trasparente il processo di gara, si forniscono ulteriori
indicazioni utili in materia di emissione dei certificati di esecuzione
lavori.
- L’impresa esecutrice di lavori pubblici
interessata alla
utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione deve avanzare
apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 8, comma 7, lettera a) del Regolamento.
- (copia
impresa) La
stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità
indicate dall’Autorità nel “Manuale utente” presente sul sito
dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad
accesso riservato Vai alla guida al servizio. La stazione appaltante
rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità
telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla
procedura informatica.
- (entro
30 giorni)
L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di
un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata
stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL
telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del
CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione
appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può
presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma
3, lettera b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel
Casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione
appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento
sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11 del Codice. La
segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata
all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta
ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata
dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30
(trenta) giorni per l’emissione del CEL.
DOCUMENTI
DELL'IMPRESA
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
legale ai sensi
del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi
ai CEL esibiti e si attesta la conformità all’originale delle
certificazioni prodotte in copia;
- certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni
appaltanti pubbliche in forma cartacea anteriori al luglio 2006;
- copia dei certificati di esecuzione lavori emessi da
stazioni
appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico o copia
della richiesta di rilascio della certificazione;
CONTROLLO
SOA
- (Applicazione
del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini
della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del
d.l.vo 163/2016)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più
volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai
riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia
ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti
pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
- Risposta. La richiesta delle SOA trova già
risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa «
... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel
termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo
aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che
escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva
garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio
degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi
in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il
rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di
veridicità richiesti ».
È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti
generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di
silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro
negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto
riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori
(sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica,
art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita
dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si
concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato
prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei
previsti ed idonei riscontri di veridicità.
- La SOA, al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e delle
documentazioni presentate dall’impresa
- relativamente ai CEL rilasciati da soggetti tenuti
all’osservanza
delle norme del Codice e del Regolamento presenti sul Casellario
informatico, acquisisce le medesime certificazioni attraverso la
consultazione del Casellario, provvedendo a riscontrarne la relativa
conformità.
- Relativamente alle certificazioni rilasciate da
committenti
pubblici emessi prima del luglio 2006 non presenti sul Casellario, la
SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità formale e
sostanziale presso gli enti e/o amministrazioni con la precisazione che
in assenza dell’acquisizione del riscontro formale da parte della
stazione appaltante, in merito alla veridicità formale e sostanziale
della certificazione, non è consentita la spendita della stessa.
- (Controllo
bandi di gara 08/06/2011) La
SOA, nell’attività di attestazione, per i CEL emessi e relativi a
lavori riferiti a bandi di gara o ad avvisi o lettere di invito
pubblicati a far data dall’8 giugno 2011, è tenuta a controllare la
corrispondenza delle categorie indicate nel CEL con quelle riportate
nel bando di gara, o nell’avviso o nella lettera di invito, o ancora
nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi
debitamente approvati; le SOA sono tenute, altresì, a segnalare
all’Autorità le eventuali incongruenze rilevate ad esito di tale
controllo.
- Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per
le categorie
OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare presso
l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del visto
in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data anteriore
al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo restando
che in assenza del riscontro di veridicità da parte della competente
Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non sono
utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di
amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere
nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
- La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto
dall’art. 248,
comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati
nel CEL presentati dall’impresa siano stati effettivamente eseguiti
dalla medesima impresa da attestare.
- (CEL
cartacei) Al fine di effettuare correttamente le verifiche
sui CEL pubblici, le SOA devono attenersi alle seguenti indicazioni:
- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti
di conferma della
veridicità dei CEL emessi in data anteriore al 9 luglio 2006 redatta
sulla base della comunicazione-tipo deve essere inviata per conoscenza
all’Autorità esclusivamente con la modalità comunicata alle SOA e
indirizzata all’Osservatorio;
- il termine per l’adempimento indicato nella
richiesta della SOA
deve ritenersi decorso trascorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione
della lettera raccomandata a/r o della PEC da parte della stazione
appaltante e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato
adempimento all’Autorità, deve avere prova dell’avvenuta ricezione da
parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine
fanno fede la cartolina di ritorno per la raccomandata a/r e la e-mail
attestante la ricezione per la PEC;
- la SOA è tenuta a segnalare all’Osservatorio
dell’Autorità il
mancato adempimento della stazione appaltante mediante una
comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente tramite il sistema
indicato alle SOA.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
dei relativi importi
- L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte
dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di
qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A,
relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle
categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di
invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni
affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei
lavori redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie
di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o
nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 51.545.
Comunicato
del Presidente del 8 giugno 2011
(utilizzo
modello B1) A partire dall’8 giugno 2011 i nuovi CEL
potranno essere emessi secondo
il modello di cui all’allegato B1 del DPR 207/10 se contenenti la
categoria OS35 prevista dall’allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o
più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS
21, OS 2 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL
potranno essere emessi secondo il modello di cui all’allegato B del DPR
207/10.
LAVORI IN
SUBAPPALTO
CARATTERISTICHE
- (Certificato
di Esecuzione Lavori) La certificazione rilasciata dal
committente ai sensi del sopracitato
art. 86, comma 7 costituisce unico titolo utilizzabile anche dai
subappaltatori ai fini del conseguimento della qualificazione. Si
precisa, inoltre, che l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite da intendersi
queste ultime limitate esclusivamente a quelle eseguite direttamente e
non ulteriormente affidate ad altri soggetti.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno
rappresentato che nell’ambito degli interventi realizzati su
committenza privata la prescrizione del Manuale, che impone al
committente il rilascio, sia nei confronti dell’appaltatore che dei
subappaltatori, di un’unica certificazione sottoscritta dal direttore
dei lavori, risulta di difficile applicazione. Si afferma, infatti, che
l’impresa affidataria non avrebbe “interesse” a rendere noti gli
eventuali sub-affidamenti, circostanza questa che nel concreto
impedirebbe ai subappaltatori di ottenere la certificazione richiesta.
Le SOA propongono che sia consentita la possibilità che l’appaltatore
rilasci uno specifico ed ulteriore CEL, sottoscritto anche dal
Direttore dei lavori, al subappaltatore.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili, in quanto incoerenti con il generale quadro normativo.
Anche in caso di lavori privati, infatti, per effetto dell’applicazione
della disciplina sulla sicurezza (titolo IV del d.lgs. 81/2008), che
stabilisce che il committente - nella qualità di datore di lavoro - è
tenuto a conoscere, registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al
cantiere non potendo, pertanto, dichiararsi inconsapevole
dell’intervento di terzi esecutori.
Il Manuale, peraltro, richiama le disposizioni regolamentari in merito,
laddove per i lavori privati (art. 86, comma 7 del d.p.r. 207/2010) è
prescritta chiaramente l’obbligatorietà dell’esibizione ai fini, della
qualificazione, del CEL sottoscritto dalla Committenza e dal Direttore
dei Lavori « responsabili anche dell’indicazione degli eventuali
subappaltatori»
Si ribadisce, da ultimo, che tali indicazioni si ritengono utili ad
evitare che nell’ambito dei lavori privati, non soggetti alla più
rigida regolamentazione prevista per gli appalti pubblici, si possano,
per uno stesso intervento, rilasciare più e difformi certificazioni dei
lavori eseguiti.
UTILIZZO
DEI LAVORI SUBAPPALTATI PER LA QUALIFICAZIONE
- L’articolo 85, comma 1, del Regolamento reca la
disciplina della qualificazione per le imprese che risultano
affidatarie dei lavori e per quelle alle quali sono affidate le
lavorazioni in subappalto.La lettera a) regola il riconoscimento e
l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite dall’impresa
subappaltatrice; la lettera b) regola l’utilizzabilità, da parte
dell’impresa affidataria, dei lavori subappaltati, determinando il
meccanismo per il riconoscimento del premio, giustificato in relazione
alle attività di coordinamento e di vigilanza svolte nei confronti
dell’impresa subappaltatrice, nonché dalle responsabilità assunte nei
confronti della stazione appaltante in merito alla regolarità e al buon
esito dei lavori realizzati in subappalto.
- (lavorazioni
eseguite dai subapaltatori) Con riguardo alla
qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni
in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell’art. 85 è stabilito che
«le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono
classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa
subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo
delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette».
Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del
rilascio dell’attestazione di qualificazione, l’intero importo delle
lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro
effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto,
senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di
gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento). Sul punto si
precisa che le certificazioni di esecuzione lavori dovranno essere
compilate riportando, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite
dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente
eseguite dalle medesime in subappalto secondo quanto previsto dalla lex
specialis della gara.
- (lavorazioni
eseguite dall'affidataria) Relativamente alla disciplina
della qualificazione dell’impresa affidataria mediante utilizzo dei
lavori subappaltati, con precedente pronunciamento l’Autorità ha
dettato indicazioni operative in relazione all’art. 85, comma 1,
lettera b), nn.1, 2 e 3 del Regolamento, chiarendo «in caso di
categorie scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia
prevista del 30% o 40%, l’impresa affidataria può utilizzare - per
qualificarsi nella singola categoria scorporabile - l’intero importo
dei lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non
subappaltato, nonché una quota percentuale
fino alla
concorrenza del 10% dell’importo dei lavori affidati in
subappalto nella stessa
categoria, al netto dell’eccedenza rispetto alla soglia massima del 30
per cento o del 40 per cento prevista dalla norma».
31/05/2016
Comunicato del Presidente È stato rappresentato
all’Autorità ha ribadito quanto più volte sostenuto in sede di
consultazione, ossia che l’impresa affidataria dei lavori principali
possa scegliere come utilizzare l’intero importo dei lavori realizzati
nelle categorie scorporabili subappaltate e, in particolare, di poter
utilizzare anche i lavori direttamente eseguiti nella categoria
scorporabile ai fini della qualificazione nella categoria prevalente.
Tali osservazioni sono state più volte oggetto di obiezioni da parte
dell’Autorità che ha fornito, con il comunicato del 9 marzo, un esempio
chiarificatore dell’interpretazione dell’art. 85, comma 1, lettera b),
punto 2) del d.p.r. 207/2010, che si ritiene non debba essere
ulteriormente emendata.
È stato chiarito infatti che il concetto di “premialità”, da
riconoscere all’affidataria principale dell’intervento, è circoscritto
solo ai lavori subappaltati, e non può essere esteso anche alle
lavorazioni nelle categorie scorporabili realizzate direttamente
dall’affidataria stessa.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 16 Le SOA hanno
evidenziato alcune criticità applicative delle indicazioni fornite dal
Manuale circa la valutabilità a favore dell’impresa aggiudicataria dei
lavori subappaltati; a seguito del parziale annullamento dell’art. 85,
comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del d.p.r. 207/2010, disposto dal
d.p.r. 30 ottobre 2013, il Manuale ha chiarito, infatti, i limiti e le
facoltà concesse all’appaltatore nell’utilizzo, ai fini della propria
qualificazione, delle lavorazioni affidate in subappaltato. Le SOA
ritengono che la norma di cui al menzionato art. 85 debba essere
estensivamente interpretata nel senso di consentire all’impresa
aggiudicataria la facoltà di utilizzare tutti i lavori che ricadono
nella categoria scorporabile, sia quelli affidati in subappalto nel
rispetto dei limiti previsti per le lavorazioni a qualificazione
obbligatoria (40%) e non obbligatoria (30%) sia quelli eseguiti
direttamente, per la qualificazione nella categoria prevalente.
- Risposta. L’interpretazione fornita dalle SOA
assume carattere derogatorio della norma regolamentare, che
nell’attribuire all’impresa affidataria una cosiddetta premialità di
coordinamento, circoscritta ai lavori non eseguiti direttamente,
prevede che l’impresa affidataria possa utilizzare ai fini della
qualificazione nella categoria prevalente la quota parte dei lavori
subappaltati in tale categoria. La norma prevede, altresì, che
l’affidatario possa utilizzare anche i lavori subappaltati nelle varie
categorie scorporabili ai fini della qualificazione nella categoria
prevalente nei limiti delle percentuali indicate.
Si puntualizza che la norma regolamentare ora vigente, innovando la
precedente disposizione contenuta nell’art. 24 del d.p.r. 34/2000,
comma 1 lettera b), non prevede la facoltà di utilizzare l’intero
ammontare dei lavori aggiudicati nelle categorie scorporabili (sia
quelli eseguiti direttamente che quelli subappaltati) nella categoria
prevalente; la cosiddetta premialità viene, infatti, circoscritta ai
soli lavori affidati ad imprese terze (subappaltati): i lavori eseguiti
direttamente nella categoria scorporabile potranno dunque concorrere
alla sola qualificazione nella medesima categoria.
Tuttavia si evidenzia che le ipotesi esplicative, contenute nel
Manuale, della ripartizione degli importi valutabili, necessitano di
essere emendate a causa di un refuso nella loro formulazione.
- (disposizioni
normative subappalto - SIOS) Come noto, in data 29
novembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. 30
ottobre 2013 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
proposto da AGI ed altri, con il quale, in conformità al parere
consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, è stato
disposto l’annullamento - oltre che degli articoli 109, comma 2 e 107,
comma 2 del Regolamento – anche dell’art. 85, comma 1, lettera b), nn.
2 e 3, dello stesso Regolamento, nella parte in cui, nell’ipotesi di
superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda
che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione
obbligatoria), limita l’utilizzabilità, ai fini della futura
qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non
superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del
parere consultivo).
In ordine alle problematiche attuative del suddetto parere consultivo
(e su altri temi relativi alla qualificazione) l’Autorità ha formulato
l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 settembre
2013, nel quale è stato rilevato (tra l’altro) che in relazione alle
censure mosse dal Consiglio di Stato in merito alla disciplina dettata
dall’art. 85 del Regolamento «si apre la possibilità a due soluzioni
alternative: la prima consiste nel ripristino della situazione
precedente all’adozione dell’attuale Regolamento, ovvero nel
riconoscere la possibilità per l’impresa aggiudicataria di qualificarsi
per la categoria prevalente anche in relazione alle lavorazioni
subappaltate (ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria) per un
importo massimo del 30 o 40 per cento; la seconda, mantenendo
l’impostazione attuale, dovrebbe necessariamente introdurre una
revisione delle modalità di calcolo della quota utilizzabile ai fini
della qualificazione, nel caso di subappalto, per le categorie
scorporabili che non riproduca le incongruenze evidenziate nel parere.
A tale proposito si potrebbe prevedere un meccanismo che, in analogia
con quanto previsto dall’art. 24 del d.p.r. 34/2000 per la categoria
prevalente, assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30 o al
40 per cento ma nella categoria scorporabile».
Sulla questione è successivamente intervenuto il decreto legge 30
dicembre 2013, n. 151, recante Disposizioni di carattere finanziario
indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali,
la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed
opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali», pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2013,
n. 304, il quale ha disposto all’art. 3, comma 9, l’adozione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di
disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e
109, comma 2 del Regolamento, annullate dal d.p.r. 30 ottobre 2013,
nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto
Regolamento.
E’ stato, altresì, precisato che «Nelle more dell’adozione delle
disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare
applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le
regole previgenti». Con successivo decreto ministeriale del 24 aprile
2014 è stato quindi ridotto da 33 a 24 il numero delle categorie
specialistiche a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le SIOS
(categorie cosiddette “superspecialistiche”). Nessuna previsione
normativa, tuttavia, è intervenuta in relazione alle disposizioni
dell'art. 85 del Regolamento che pure sono state annullate in parte qua
dal citato d.p.r. del 30 ottobre 2013.
- (indicazioni
finali per la qualificazione) Pertanto, in relazione alla
disciplina contemplata dalla predetta disposizione regolamentare
sussiste l'esigenza di fornire indicazioni interpretative alle SOA al
fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di qualificazione
da parte delle stesse società. Al riguardo, alla luce delle
considerazioni svolte dal Supremo consesso di giustizia amministrativa
nel parere consultivo n. 3014/2013 e dell’avviso espresso dall’Autorità
nel citato Atto di segnalazione n. 3/2012, una corretta interpretazione
della disposizione di cui all’art. 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3
del Regolamento, non dovrebbe più tenere conto della parte della norma
che prevede, nell'ipotesi di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per
cento, la limitazione al 10 per cento per l’utilizzabilità dei lavori
subappaltati ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.
Ciò in quanto, come evidenziato, il d.p.r. del 30 ottobre 2013 ha
decretato l’annullamento in parte qua della disposizione regolamentare
in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non
colpita dalle censure del giudice amministrativo.
Consegue da quanto sopra che ai sensi del citato art. 85, comma 1,
lettera b), nn. 2 e 3, in caso di subappalto eccedente le quote del 30
e del 40 per cento – fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma
11 del Codice – l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della
qualificazione nella singola categoria scorporabile, l’intero importo
dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché
una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento
o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione
nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e
categoria scorporabile. Sulla base delle considerazioni suesposte circa
l’utilizzo dei lavori subappaltati, si illustrano di seguito la diverse
ipotesi di distribuzione, ai fini della qualificazione dell’impresa
affidataria, degli importi contabilizzati riferiti alla categorie
prevalente e a quella scorporabile.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente
generale
- Ai fini della qualificazione delle imprese che
hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese
subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
- le lavorazioni eseguite dalle imprese
subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le
caratteristiche predette;
- l'impresa affidataria può utilizzare:
- i lavori della categoria prevalente,
subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui
all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo;
- i lavori di ciascuna delle categorie
scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le
quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero
importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna
categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile
subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota
eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato,
in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero
ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, [
per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non
superiore al dieci per cento;]
- i lavori di ciascuna delle categorie
scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le
quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo
in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono
subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna
categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile
subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota
eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato,
utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria
prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria
scorporabile, [ per una percentuale riferita a tale categoria
scorporabile non superiore al dieci per cento.]
(numeri
2 e 3 annullati parzialmente dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere
dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n.
3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013)
- La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta
ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del
certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA
verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo
l’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di
cui all’allegato A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella
lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione
è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La
SOA è tenuta a segnalare all’Autorità eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi
dell’articolo 70, comma 1, lettera f).
- In caso di lavori eseguiti in raggruppamento
temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con
riferimento a ciascuna impresa riunita.
- Ai fini della qualificazione, l'importo dei
lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di
cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una
deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al
consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85,
comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione
dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia
precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al
consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure
di cui al precedente periodo.
ATTESTATO S.O.A.
CONTRATTO
DI QUALIFICAZIONE
- (Impossibilità
di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell’impresa)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 5
È stato richiesto se l’operatore economico, colpito dal provvedimento
sanzionatorio in esito a procedimenti ex art. 40, comma 9-quater, del
d.lgs. 163/2006, durante il periodo di interdizione possa sottoscrivere
il contratto per l’ottenimento di una nuova attestazione.
Le SOA sostengono, infatti, che tale divieto appare estremamente lesivo
per l’impresa e non giustificato alla luce della specifica previsione
normativa; a parere delle SOA gli artt. 78, comma 5, e 79, comma 18,
del d.p.r. 207/2010 - che vietano il rilascio dell’attestazione nel
periodo di interdizione - nulla dispongono in merito alla possibilità
di stipulare un nuovo contratto di attestazione.
- Risposta. La problematica, sollevata più volte
dalle SOA, è stata
già oggetto di precedenti approfondimenti e determinazioni assunte
dell’Autorità riportate in maniera chiara nel Manuale, laddove si
specifica che al momento della sottoscrizione del contratto di
qualificazione la rappresentanza legale dell’impresa è tenuta a
presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni del
d.p.r. 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative al conseguimento dell’attestazione. La data di
sottoscrizione del contratto, con contestuale presentazione delle
dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti necessari al
conseguimento dell’attestazione, determina, infatti, il momento
rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
d’ordine generale e speciale richiesti in capo all’impresa che richiede
la qualificazione.
- (Caratteristiche)
L’art. 76 comma 2 del Regolamento stabilisce che l’impresa che intende
ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il
certificato della Camera di commercio, industria e artigianato,
completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino
le attività riconducibili alle categorie di opere generali e
specializzate richieste.
Per quanto concerne la fase precedente alla conclusione del contratto,
si precisa che le SOA sono tenute ad accettare la richiesta proveniente
dall’impresa, diretta alla stipula del contratto di cui all’articolo 76
del Regolamento. Resta ferma la libertà della SOA di determinare la
misura del corrispettivo secondo le indicazioni fornite in relazione
all’applicazione dell’art. 70 commi 4 e 5 dello stesso Regolamento,
nonché in relazione al tempo previsto per l'esecuzione della
prestazione nel rispetto del limite massimo stabilito all'articolo 76,
comma 3, del Regolamento.
Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell'impresa sia
qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle SOA quale
proposta irrevocabile ex articolo 1329 c.c., la clausola non ha effetto
se non approvata specificatamente per iscritto.
Riguardo al contenuto del contratto da sottoscriversi tra SOA ed
impresa occorre prevedere espressamente:
- l’obbligo, da parte delle imprese che intendono
qualificarsi, di
dimostrare l'esistenza dei requisiti d’ordine generale richiesti per la
qualificazione, mediante la documentazione stabilita dall’Autorità nel
capitolo 2_2 del presente Manuale;
- l’approvazione per
iscritto di clausole relative alle conseguenze di inadempimento da
parte delle imprese alle richieste delle SOA;
- l’individuazione
delle modalità di comunicazione da parte dell’impresa, nelle ipotesi di
collegamento tra direttore tecnico e qualificazione attribuita, dei
casi di sostituzione previsti dall’articolo 87, comma 4, del
Regolamento, ai fini dell’esercizio da parte delle SOA dei poteri
indicati dal comma 5 dello stesso articolo;
- le clausole
contenenti modalità di comunicazione da parte delle SOA all’impresa
dalla stessa qualificata circa le ipotesi di sospensione, decadenza,
fallimento o cessazione dell’attività, al fine dell’esercizio del
potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti ai sensi
dell’art. 73, comma 8, del Regolamento;
- la dichiarazione, da
parte dell’impresa, di aver preso visione e di essere stata edotta
circa l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
196/2003 e l’autorizzazione da parte della stessa impresa al
trattamento dei dati per finalità istituzionali e l’eventuale specifica
autorizzazione per il trattamento dei dati a fini statistici e di
marketing.
Può essere, inoltre, previsto quanto segue:
- nel caso sia prevista la cessione nel contratto,
che nello stesso
vadano indicate le ipotesi in cui la cessione può avvenire e le
relative modalità;
- che la comunicazione alla SOA, di cui
all’articolo 87, comma 6 del Regolamento, contenga anche l’attestazione
dell’avvenuta trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici
delle notizie ivi previste;
- le ipotesi che possono
determinare la sospensione del termine per il rilascio
dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del Regolamento;
- che
il corrispettivo è quello contrattualmente pattuito al momento della
stipulazione anche in caso di mancata attestazione, fatta salva la
necessità dell’indicazione di una clausola di adeguamento del
corrispettivo previsto al corrispettivo minimo calcolato sulla base
delle categorie e classifiche effettivamente riconosciute
nell’attestazione rilasciata, non essendo ammessa la possibilità di
pattuire meccanismi di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto
corrispettivo minimo;
- espressa approvazione per iscritto delle
clausole relative agli inadempimenti delle imprese alle richieste delle
SOA, che ben possono riferirsi anche alle conseguenze del mancato
pagamento.
Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio
dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi 30 (trenta)
giorni.
- (quando
si può fare il rinnovo)
Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della
scadenza, sempre che siano decorsi 90 (novanta) giorni dalla data del
rilascio dell'attestazione originaria. Il rinnovo dell’attestazione
avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il
rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre
il termine di efficacia fissato dall’art. 76, comma 5, del Regolamento.
- (cessione)
Relativamente alla problematica indicata, ossia se possa ammettersi una
cessione tra imprese del contratto di attestazione stipulato con una
SOA:
- ........ nel caso in cui l’attestazione non sia
stata ancora
rilasciata: il contratto sia cedibile. In questo caso, però, il termine
di decorrenza del periodo documentabile ai fini della dimostrazione dei
requisiti di qualificazione dell’impresa cessionaria del contratto di
attestazione decorre non dalla data di stipula dell’originario
contratto di attestazione, ma dalla data di accettazione, da parte del
contraente ceduto, del suddetto contratto.
- ........ nel caso
in cui l’attestazione sia stata ancora rilasciata: il contratto non è
cedibile. Dalle considerazioni sopra riportate discende l’impossibilità
di cedere un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al
rilascio dell’attestazione all’impresa originaria contraente, perché le
posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della
cessione del contratto avrebbero ad oggetto un’attestazione che non è
in alcun modo trasferibile all’impresa cessionaria.
DURATA
ISTRUTTORIA
- (Qualificazione)
L’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata nel termine di
90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di attestazione
così come previsto dall’art. 76, comma 3, del Regolamento. Ove la SOA
ravvisi la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dall’impresa da
attestare, oppure di richiedere integrazioni documentali, potrà
sospendere la procedura di attestazione per un periodo complessivamente
non superiore a 90 (novanta) giorni, previa comunicazione scritta
all’impresa. Analogamente, l’operatore economico che intenda richiedere
la suddetta sospensione al fine di poter comprovare il possesso di uno
o più requisiti di qualificazione non ancora dimostrati alla scadenza
del termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto,
dovrà farne richiesta scritta alla SOA antecedentemente rispetto alla
scadenza suindicata. Allo scadere del 180° giorno dalla sottoscrizione
del contratto, la SOA dovrà rilasciare l’attestazione ovvero, nel caso
in cui non sia stato comprovato il possesso di uno o più requisiti di
qualificazione o ne sia stata accertata la carenza, dovrà adottare un
provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione medesima. La
sospensione potrà intervenire soltanto in caso di necessità di
chiarimenti o integrazioni documentali, con esclusione della
possibilità di estensione in via analogica della previsione ad
ulteriori fattispecie. La predetta sospensione potrà operare nella
particolare ipotesi in cui, nell’ambito della procedura di attestazione
prevista dall’art. 76 del Regolamento, venga accertata l’intervenuta
presentazione di documentazione non confermata dai soggetti emittenti.
In tal caso, la procedura di attestazione potrà restare sospesa nelle
more della conclusione del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del
Codice e dell’eventuale, successivo, procedimento ex art. 40, comma 9
quater del medesimo decreto legislativo, per tutta la durata degli
stessi. La procedura di attestazione potrà riprendere, quindi, al
termine del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, nel caso di
accertamento dell’insussistenza oggettiva del falso, ovvero al termine
del procedimento ex art. 40, comma 9 quater, nel caso di accertamento
della ricorrenza, in capo all’impresa, del requisito ex art. 38, comma
1, lettera m-bis) del Codice.
- (Verifica
Triennale)
La verifica intermedia del mantenimento dei requisiti di qualificazione
di cui all’art. 77 del Regolamento dovrà essere conclusa nel rispetto
del termine previsto al comma 3 del succitato articolo ed individuato
in 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del relativo
contratto. Ove la SOA ravvisi la necessità di acquisire ulteriori
chiarimenti dall’impresa da attestare, oppure di richiedere
integrazioni documentali, potrà sospendere la procedura di attestazione
per un periodo complessivamente non superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, previa comunicazione scritta all’impresa. Analogamente,
l’operatore economico che intenda richiedere la suddetta sospensione al
fine di poter comprovare il possesso di uno o più requisiti di
qualificazione non ancora dimostrati alla scadenza del termine di 45
(quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà farne
richiesta scritta alla SOA antecedentemente rispetto alla scadenza
suindicata. Allo scadere del 90° giorno dalla sottoscrizione del
contratto, la SOA dovrà rilasciare l’attestazione ovvero, nel caso in
cui non sia stato comprovato il possesso di uno o più requisiti di
qualificazione, dovrà concludere il procedimento dando evidenza
dell’impossibilità di valutare la ricorrenza di uno o più requisiti. In
tal caso, l’impresa potrà chiedere nuovamente di sottoporre la propria
attestazione a verifica triennale, sottoscrivendo un nuovo contratto di
attestazione. Nella diversa ipotesi in cui la SOA accerti la carenza di
uno o più requisiti di attestazione, la stessa, in osservanza del
disposto del comma 7 dell’articolo in esame, dovrà comunicare
all’impresa ed all’Autorità l’esito negativo della verifica. In tal
caso l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione,
comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio
dell’attestazione, cui conseguirà l’annotazione nel casellario
informatico ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.
- (Variazioni)
In assenza
della specifica previsione, da parte del Regolamento, di un termine per
la conclusione delle procedure per le variazioni minime
dell’attestazione di qualificazione e le variazioni di categorie e
classifiche, si ritiene applicabile il termine previsto dall’art. 77,
comma 3, del Regolamento (45 giorni) , in considerazione della ridotta
entità delle verifiche cui è subordinato il rilascio dell’attestazione.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 15
È stato chiesto di chiarire se quanto disposto dal Manuale in ordine ai
tempi di rilascio delle attestazioni per variazioni minime
dell’attestazione possa rivedersi alla luce della circostanza che
frequentemente la procedura di attestazione viene sospesa per la
mancata produzione di idonea documentazione.
- Risposta. In considerazione del fatto che per la
verifica triennale
il termine di legge è 45 giorni, oltre l’eventuale proroga di ulteriori
45 giorni, il termine indicato nel Manuale per le variazioni minime in
analogia a quello delle verifiche triennali appare congruo. Resta fermo
che in caso di aggravi istruttori le SOA potranno sospendere il
procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio
dell’attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso
inutilmente tale ulteriore termine, al diniego alla decadenza
dell’attestazione.
CONTROLLO
ATTESTATO POST EMISSIONE
- (SOA)
Al fine di
assicurare che i controlli sul mantenimento dei requisiti che hanno
dato luogo al rilascio delle attestazioni vengano effettuati
sistematicamente ed uniformemente, le SOA, durante il periodo di
validità dell’attestazione di qualificazione, sono tenute a verificare
ogni sei mesi il Casellario informatico al fine di accertare eventuali
intervenute perdite da parte delle imprese attestate dei requisiti
necessari ai fini della qualificazione e, qualora la verifica abbia
esito negativo (nel senso di perdita dei requisiti), ad avviare il
procedimento che conduce alla dichiarazione di decadenza
dell’attestazione di qualificazione di seguito disciplinato; al fine di
rendere meno gravosi i controlli indicati, l’Autorità provvederà a
comunicare alle SOA, oltre che all’impresa interessata, prima di
procedervi, ogni annotazione sul casellario informatico.
- (ANAC)
Per
completezza, va precisato che nel potere di vigilanza e controllo
dell’Autorità sul sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 40,
comma 3 del Codice e dall’art. 71 del Regolamento, rientra anche il
potere dell’Autorità di controllare la validità delle attestazioni SOA
e, di conseguenza, di annullare o ridimensionare quelle per le quali
venga in evidenza che sono state rilasciate in mancanza dei necessari
presupposti. Pertanto, qualora la SOA risulti inadempiente all’obbligo
di dichiarare la decadenza o di procedere al ridimensionamento
dell’attestazione di qualificazione, l’Autorità può esercitare il
potere sostitutivo per adeguare l’attestazione alla reale capacità
esecutiva dell’impresa.
DECADENZA
/ ANNULLAMENTO / RIDIMENSIONAMENTO
- (Annotazione
casellario)
Dal provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione
SOA consegue, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, l’inserimento nel
Casellario informatico delle imprese dell’informazione relativa alla
sopraggiunta perdita di validità o al ridimensionamento
dell’attestazione, con effetti di pubblicità erga omnes.
- (1
anno di fermo)
La decadenza dell’attestazione conseguente al procedimento ex art. 40,
commi 9 ter e quater del Codice comporta l’operatività della causa
ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice con
conseguente divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data
dell’annotazione del provvedimento dell’Autorità e il divieto per
l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo
contratto di attestazione prima del decorrere di un anno dalla suddetta
data.
- (fermo
per gare < 150.000,00)
È importante precisare che il divieto di partecipare alle gare che
consegue dall’annullamento dell’attestazione SOA, in virtù della regola
generale contenuta nel combinato disposto dell'art. 40, comma 9 quater
e 38, lettera m-bis), del Codice ha un ambito che prescinde
dall’importo dell’appalto; ne consegue che nell’anno successivo al
provvedimento dell’Autorità l’impresa non può partecipare neanche a
gare d’appalto di importo inferiore ad € 150.000 pur se, per le stesse,
non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA. Ulteriore
problematica concerne il caso delle gare d’appalto di importo inferiore
a € 150.000, per la partecipazione alle quali non è obbligatoria
l'attestazione SOA (le imprese possono infatti partecipare dimostrando
il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento). Qualora,
però, le imprese siano attestate da una SOA e vogliano avvalersi
dell’attestazione in simili gare, la prova del possesso dei requisiti
di carattere speciale è pur sempre fornita mediante l’esibizione
dell’attestazione. Ne consegue che le soluzioni per il caso di
decadenza di quest’ultima sono le stesse sopra illustrate. Per quanto
concerne l’intervenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma
1, lettera m-bis del Codice, si precisa che tale circostanza
costituisce causa generale ostativa alla partecipazione alle procedure
di affidamento pubbliche, a prescindere dal relativo valore.
- (cosa
succede in gara)
Nel caso di decadenza dell’attestazione e di inserimento della relativa
notizia nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 40, comma 9
quater del Codice, gli effetti sono diversi a seconda delle fasi in cui
si trova la procedura di affidamento e la successiva realizzazione
dell’opera, fermo restando il principio contenuto nell’art. 135, comma
1 bis, del Codice secondo cui qualora nei confronti dell’appaltatore
sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal Casellario informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto. Nell’analisi degli effetti si precisa che
nei casi in cui la decadenza venga annotata:
- prima che venga indetta una gara per
l’affidamento di un appalto o
di una concessione di lavori pubblici o dopo la pubblicazione del bando
di gara per l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori
pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle
offerte, l’impresa non potrà partecipare alla gara.
- dopo che
sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima
dell’aggiudicazione, le stazioni appaltanti, avendo avuto notizia,
mediante la consultazione del Casellario informatico delle imprese di
cui all'art. 8 del Regolamento, dell’intervenuto annullamento
dell’attestazione SOA, e del verificarsi della causa ostativa prevista
dall’art. 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice, dovranno procedere
all’esclusione del concorrente dalla gara.
Si aggiunga che nell’ipotesi in cui il ribasso offerto dall’impresa cui
sia stata annullata l'attestazione abbia 86 del Codice), le stazioni
appaltanti devono calcolare la nuova soglia e procedere ad aggiudicare
l’appalto al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non
anomala, o al concorrente che abbia presentato la migliore offerta
ritenuta congrua. In questi casi si concreta una situazione pratica
analoga a quella prevista dall'art. 48 del Codice.
Com’è noto, la c.d. verifica a campione , disciplinata dalla norma
appena richiamata, si applica ora alle sole gare di appalto al di sotto
di € 150.000 ed al di sopra di € 20.658.276; per quelle d’importo
compreso fra tali valori il fatto che l'attestazione SOA sia prova dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento
dei lavori pubblici (art. 60, comma 3, del Regolamento) determina che
il concorrente cui venga annullata l’attestazione SOA risulti in gara
sprovvisto della prova del possesso degli anzidetti requisiti
indispensabili per la partecipazione e da questo punto di vista,
dunque, si trovi in una situazione analoga a quella di un concorrente
sorteggiato con verifica a campione. Soprattutto detta situazione
legittima l’escussione della cauzione provvisoria che è intesa a
svolgere una funzione di garanzia, non in riferimento alla stipula del
contratto, bensì alla serietà ed affidabilità dell'offerta. Deve
ritenersi anche sussistente l’obbligo di segnalazione del fatto
all'Autorità, salvo le valutazioni di competenza in ordine alla
praticabilità o meno, in questi casi, del procedimento per
l’irrogazione di sanzioni.
- dopo
l’aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, occorre
distinguere a seconda che l’attestazione SOA annullata sia quella dello
stesso aggiudicatario o di un altro concorrente non aggiudicatario:
- nel primo caso, il contratto non può essere
stipulato essendo
venute meno le condizioni che consentono di procedere alla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. Pertanto le stazioni appaltanti, come
nelle ipotesi precedenti e per le stesse ragioni, procederanno, oltre
all’annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione,
all’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario, all’escussione della
relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione all’Autorità per le
valutazioni di sua competenza, alla determinazione delle nuova soglia
di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione; un’eventuale
aggiudicazione diretta al secondo classificato, infatti, non sarebbe
possibile, poiché per effetto dell'annullamento si ha una modifica del
calcolo della soglia di anomalia.
- Nel secondo caso,
occorrerà effettuare una prova di resistenza, ossia valutare se
l’esclusione del ribasso offerto da quell’impresa dal calcolo della
media utilizzata per la determinazione della soglia di anomalia,
comporti una diversa individuazione dell’aggiudicatario. In caso
affermativo, si procederà ad una nuova aggiudicazione, con annullamento
della precedente; in caso negativo, si confermerà la precedente
aggiudicazione. La stessa soluzione (prova di resistenza, eventuale
rinnovazione dell'aggiudicazione) va adottata nel caso di consegna
anticipata dei lavori, anche se i lavori, in quanto anticipatamente
consegnati, sono in corso di esecuzione.
- dopo la stipula del contratto ed eventualmente a
lavori in
corso, occorre ugualmente distinguere l’ipotesi in cui i fatti
riguardino l’impresa aggiudicataria oppure un’altra impresa.
- Nel primo caso, la stazione appaltante
procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione ed a risolvere il contratto con l’impresa
aggiudicataria. Ciò in quanto l’annullamento dell’attestazione SOA fa
venir meno un presupposto essenziale per la stipula del contratto
medesimo e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 135, comma 1
bis, del Codice. Si dovrà, quindi, procedere alla rinnovazione della
procedura di gara senza che sia possibile il subentro del secondo
classificato, stabilito in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’aggiudicatario, in quanto l’annullamento
dell’attestazione SOA non è assimilabile ad una normale risoluzione del
contratto per inadempimento. L’annullamento dell’attestazione SOA fa sì
che la gara debba ritenersi aggiudicata ad un soggetto sprovvisto dei
necessari requisiti di partecipazione, mentre la risoluzione per
inadempimento si fonda sul successivo comportamento dell’impresa
aggiudicataria in fase esecutiva: di qui la possibilità, in caso
di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato
ai sensi dell'art. 140 del Codice.
- Nel
secondo caso, invece, occorrerà effettuare la medesima prova di
resistenza prima ricordata. In caso di esito positivo di tale prova
(diversa individuazione dell’aggiudicatario), specie se i lavori siano
già in corso, un’eventuale risoluzione del contratto stipulato con
l’iniziale aggiudicatario appare difficilmente percorribile. La
stazione appaltante, infatti, dovrà attentamente valutare i
provvedimenti da adottare, tenendo conto delle molteplici esigenze in
gioco, tra cui spicca, indubbiamente, l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera, ma anche la considerazione dell’affidamento
dell’impresa aggiudicataria. Nessun problema si pone, invece, nel caso
di esito negativo della prova di resistenza e nessun provvedimento sarà
da assumere da parte della stazione appaltante.
- (ragioni
tecniche sostanziali - cosa succede in gara)
Se l’annullamento dell’attestazione dipende da ragioni
tecnico-sostanziali, cioè dal mancato possesso dei requisiti necessari
per garantire una corretta esecuzione dell’opera, anche in assenza di
espressa previsione normativa, valgono le medesime soluzioni sopra
prospettate.
- qualora l’annotazione della decadenza
dell'attestazione SOA
intervenga prima della pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici,
oppure dopo la pubblicazione del bando, ma prima che scada il termine
per la presentazione delle offerte, l’impresa non potrà partecipare
alla gara;
- qualora l’annotazione della decadenza
dell'attestazione SOA intervenga dopo che sia scaduto il termine per la
presentazione delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione, si esclude
il concorrente dalla gara e si escute la relativa cauzione provvisoria
e si segnala il fatto all’Autorità per le valutazioni di sua
competenza;
- qualora l’annotazione della decadenza
dell'attestazione SOA intervenga qualora l’offerta dell’impresa cui sia
stata dichiarata la decadenza dell’attestazione SOA abbia già
contribuito a determinare la media per il calcolo della soglia di
anomalia, si procederà al calcolo della nuova soglia e si procederà ad
aggiudicare l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore
offerta non anomala o al concorrente che abbia presentato la migliore
offerta ritenuta congrua;
- qualora l’annotazione della
decadenza dell'attestazione SOA intervenga dopo l'aggiudicazione, ma
prima della stipula del contratto:
- se si tratta dell’attestazione del
concorrente aggiudicatario si
dovrà escludere dalla gara l’aggiudicatario nonché escutere la relativa
cauzione provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per le
valutazioni di sua competenza; verrà quindi determinata la nuova soglia
di anomalia per procedere ad una nuova aggiudicazione;
- se si tratta dell’attestazione di un
concorrente non
aggiudicatario, occorrerà effettuare la c.d. prova di resistenza per
valutare se l’esclusione del ribasso offerto da quell’impresa dal
calcolo della media impiegata per la determinazione della soglia di
anomalia, comporti una diversa indicazione dell’aggiudicatario; in caso
affermativo, si dovrà procedere ad una nuova aggiudicazione; in caso
negativo, si confermerà la precedente aggiudicazione;
- qualora l’annotazione della decadenza
dell'attestazione SOA
intervenga dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in
corso:
- se si tratta dell’attestazione
dell’aggiudicatario, si dovrà
annullare l’aggiudicazione e sciogliere il contratto con l’impresa
esecutrice, rinnovando la procedura di gara; è difficile, infatti,
ipotizzare un qualsiasi interesse pubblico a mantenere in vita
l’aggiudicazione ad un’impresa che ex post risulti priva della
professionalità necessaria per assicurare la realizzazione dell’opera
in modo professionalmente corretto. In questo caso è riscontrabile la
sussistenza in re ipsa dell’interesse pubblico all’annullamento, e
risulta così soddisfatto anche il requisito dell’attuale, preciso e
concreto interesse pubblico all’annullamento stesso, non riconducibile
alla mera esigenza di ripristino della legalità. La riapertura della
procedura di aggiudicazione trova anche fondamento nel principio
costituzionale di buon andamento, il quale autorizza anche il riesame
degli atti già adottati, ove giustificato da circostanze sopravvenute
(quale risulta, prima facie, l'annullamento dell'attestazione SOA).
L’obbligo di dare esplicita e puntuale motivazione del potere
esercitato trova, nel riferimento alla situazione sostanziale
precisata, mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una
corretta esecuzione dell'opera, il suo elemento sufficiente.
- se
si tratta dell’attestazione di un concorrente non aggiudicatario, si
effettuerà la medesima prova di resistenza di cui sopra; in caso di
esito positivo di tale prova (diversa individuazione
dell’aggiudicatario), specie se i lavori siano già in corso, si
valuteranno attentamente i provvedimenti da adottare, tenendo conto
dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e dell’interesse
al mantenimento dell'affidamento dell'impresa aggiudicataria.
- (annullamento
solo parzialmente)
Altro caso è quello in cui l’attestazione SOA venga annullata solo
parzialmente, ossia venga ridimensionata per categorie e/o classifiche.
In tal caso possono essere adottate le medesime soluzioni di cui sopra,
fatta salva l’ipotesi in cui l’attestazione, anche dopo la modifica,
sia idonea per i lavori da affidare o affidati.
- (ATI)
Per quanto riguarda l’individuazione degli effetti dell’annotazione
della decadenza dell’attestazione SOA, nel caso delle associazioni
temporanee di imprese, il presupposto logico da cui occorre partire è
che la decadenza si fonda su di un fatto coincidente, in via
sostanziale, con il difetto dei requisiti per la partecipazione alle
gare, per stipulare il contratto e per eseguire i lavori. In tali casi,
ove la decadenza dell’attestazione SOA o il venir meno del requisito di
cui all’art. 38, comma 1, lettera m-bis) riguardi la mandataria o una
mandante di una associazione temporanea di imprese, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37, comma 18, del Codice il quale,
disciplinando indirettamente gli effetti del venir meno dei requisiti
delle imprese costituenti il raggruppamento, deve ritenersi
applicabile. Pertanto, occorre fare riferimento ai precetti contenuti
in tale norma al fine di individuare i provvedimenti da adottare dalle
stazioni appaltanti nell’ipotesi in esame.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di qualificazione degli esecutori di lavori
- Il presente capo nonché il capo II e il capo III
del presente
titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all'
articolo 40 del codice.
- La qualificazione è obbligatoria per chiunque
esegua i lavori
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a
150.000 euro.
- Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61,
comma 6, e 62,
l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell'affidamento di lavori pubblici.
- Le stazioni appaltanti
non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli
previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.
- Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati
diversi dall’Italia
- Le imprese stabilite negli altri Stati di cui
all’articolo 47,
comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la
qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la
qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.
- Art. 76. Domanda di qualificazione
- Per il conseguimento della qualificazione le
imprese devono
possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle
classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la
certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3,
lettera a), del codice.
- L'impresa che intende ottenere l'attestazione di
qualificazione
deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con
obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria
e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto
sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere
generali e specializzate richieste.
- La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla
verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso
diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la
procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla
stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti
o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non
superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e
comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare
l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
- Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio
dell'attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta
giorni.
- L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque
anni con verifica
triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei
requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio
dell’attività di attestazione.
- Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto
anche prima della
scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del
rilascio dell'attestazione originaria.
- Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con
le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla
data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato
dal comma 5.
- Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono
conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni
che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto
della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i
criteri fissati dall’Autorità.
- Le SOA non rilasciano l’attestazione di
qualificazione ai soggetti
che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione
falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal
presente articolo anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti
per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione
all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento
dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso
il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la
falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità
dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di
certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta,
comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione
dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità,
ovvero da parte dell’Autorità in caso di inerzia della SOA; l’Autorità
ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8,
ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di
qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- Art. 89. Contenuti delle attestazioni rilasciate
dalle SOA
- L’Autorità provvede ad individuare, conformemente
a quanto
stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere
riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 78 e ai requisiti di
ordine speciale di cui all’articolo 79.
- Le attestazioni devono indicare espressamente le
referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
- Art. 91. Decadenza dell’attestazione di
qualificazione
- Qualora la SOA o l’Autorità dispongano la
decadenza
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo
40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del codice, l’Autorità,
direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne
pubblicità nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
- Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni
appaltanti verificano,
attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 8, che non sia
intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la
decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la
decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi
dell’articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la
decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118,
comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio
per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
CATEGORIE E CLASSIFICHE
S.O.A.
CARATTERISTICHE
- Per le caratteristiche delle categorie SOA clicca qua
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 61. Categorie e classifiche
- Le imprese sono qualificate per categorie di
opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per
prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e
costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
- (incremento
1/5) La qualificazione in una categoria abilita l'impresa
a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo
dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
- Le categorie sono specificate nell'allegato A.
- Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti
livelli di importo:
- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III-bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV-bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000
- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai
fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente
stabilito pari a euro 20.658.000.
- span
class="testo_requisiti_rosso_bold">(illimitata) Per gli appalti
di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre
alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a
base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto
all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle
stazioni appaltanti.
- Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate
- strutture, impianti e opere speciali
- Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori
pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero
ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle
categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e
specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono
riportate nel certificato della camera di commercio, industria e
artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si
coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine
di assicurare la correttezza dei dati certificati.
- (comma
annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della
Commissione speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato
A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, legge n. 80 del 2014)
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali
e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati
all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle
categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui
riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
- Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali
e delle opere specializzate non eseguite direttamente
- (comma
abrogato dall'art. 12, comma 3, legge n. 80 del 2014)
- (comma
annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della
Commissione speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato
A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, legge n. 80 del 2014)
Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso
della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle
relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di
gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo
superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:
- categorie di opere generali individuate
nell'allegato A;
- categorie di opere specializzate individuate
nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.
Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del
codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di
cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al
quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7.]
- (comma
abrogato dall'art. 12, comma 3, legge n. 80 del 2014)
- Le imprese qualificate nella categoria di opera
generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la
manutenzione dell'opera generale stessa.
- Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11,
del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti
terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.
CORRISPETTIVO S.O.A.
PAGAMENTO
SOA (Art. 70 del Regolamento)
- (mancato
pagamento - no attestato) In ordine alla questione del
comportamento da assumere da parte delle SOA per non risultare
inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la
procedura di attestazione entro il termine di 180 (centottanta) giorni,
nei casi in cui l’impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua
obbligazione di pagare l’intero corrispettivo, si rileva che l’art. 70,
comma 5, del Regolamento prevede che il corrispettivo debba essere
interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o
variazione e che sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove
venga disposta autorizzazione di addebito in conto corrente per
l’intero corrispettivo in favore della SOA. Ciò posto, si rileva che
l’ipotesi di omesso tempestivo pagamento del corrispettivo attiene al
rapporto privatistico contrattuale tra le parti, pertanto, nei
contratti tra SOA e impresa, nella disciplina riferita agli
inadempimenti delle imprese alle richieste delle SOA, occorre prevedere
un’espressa approvazione per iscritto delle clausole relative agli
inadempimenti, che ben possono riferirsi anche alle conseguenze del
mancato pagamento ed alla possibilità di risolvere il contratto per
inadempimento.
- (mancato
pagamento - diniego) L’art. 70, comma 5, del Regolamento
prevede che il prezzo dovuto alla SOA quale corrispettivo per lo
svolgimento del procedimento di attestazione deve essere interamente
pagato prima del rilascio dell’attestazione medesima; ne consegue che,
qualora entro il termine massimo previsto per la conclusione
dell’istruttoria, il corrispettivo non sia stato integralmente versato,
la SOA è tenuta a dichiarare il diniego dell’attestazione, fatte salve
eventuali diverse pattuizioni secondo quanto previsto nel paragrafo
2_3_2) del presente Capitolo del Manuale. Resta ferma la possibilità di
dilazione del pagamento non superiore a sei mesi ove venga disposta, al
momento del rilascio dell’attestazione, autorizzazione di addebito in
conto corrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, terzo periodo del
Regolamento.
- (mancato
pagamento - no revoca attestato) Riguardo la possibilità,
per le SOA, di revocare l’attestazione rilasciata in caso di mancato o
incompleto pagamento, nell’ipotesi di dilazione del pagamento previa
autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID), si precisa
che a seguito alla trasmissione on line all’Autorità delle
attestazioni, queste ultime vengono pubblicate nel Casellario
informatico ed ingenerano affidamento nelle stazioni appaltanti, in
merito alla idoneità delle imprese a partecipare alle gare. Pertanto,
la possibilità di revoca successiva dell'attestazione, per ragioni
estranee alla sussistenza dei requisiti generali o speciali, non appare
perseguibile. Le SOA dovranno attenersi al principio generale per cui
il rilascio dell'attestazione è subordinato al pagamento, evitando
l’emissione dell’attestato in caso di inadempimento da parte
dell’impresa. Potranno, invece, derogare a tale principio, concedendo
una dilazione di pagamento garantito dal RID, solo nei casi in cui
l’impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidità
finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo,
eventualmente, che l’autorizzazione di addebito abbia carattere
irrevocabile.
- (calcolo
e tariffe) L’art. 70 del Regolamento indica le
disposizioni relative alla tariffe che le SOA devono applicare
nell’esercizio dell’attività di attestazione. Il comma 4, infatti,
dispone che ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché
tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono
soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto
all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate oggetto di qualificazione, secondo le formule indicate
nell’allegato C - parte I del medesimo d.p.r. 207/2010. Il comma 5
della norma in commento fissa gli importi determinati ai sensi del
comma 4 quali minimi inderogabili del corrispettivo e stabilisce il
limite massimo della tariffa che non potrà superare il doppio di quello
del corrispettivo minimo indicato, stabilendo la nullità di qualsiasi
clausola contrattuale derogatoria.
- (modalità
di pagamento) Il rilascio dell’attestazione è subordinato
al pagamento del corrispettivo; sono ammesse dilazioni non superiori a
sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata
disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto
corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.
16/11/2016
Comunicato del presidente Il
manuale per la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, pubblicato con il Comunicato del
Presidente del 16 ottobre 2014, è stato aggiornato. Nel capitolo VI,
pag. 265, punto 2-6-1), ‘Tariffe applicabili per il rilascio
dell’attestazione’, nella parte relativa al pagamento del corrispettivo
per il rilascio dell’attestazione è stato aggiunto il seguente
paragrafo: Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività
dell’oggetto sociale, sono ammesse convenzioni tra S.O.A. e società
finanziarie in assenza di collegamento societario tra le stesse volte
unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri vantaggi
economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento
alle imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo
svolgimento dell’attività di attestazione.
- (tariffe
agevolate) Vengono indicate, altresì, tariffe agevolate
che prevedono:
- per i consorzi stabili la riduzione del 50% del
corrispettivo;
- per le imprese qualificate fino alla II
classifica la riduzione del 20% del corrispettivo.
- Le riduzioni si applicano al corrispettivo
spettante alle SOA per ciascun tipo di attività svolta.
- L’allegato C richiamato indica come non tariffata
l’ipotesi di adeguamento dell’attestazione rilasciata ai consorzi
stabili, di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del Codice,
per la sola variazione della data di scadenza intermedia
dell’attestazione posseduta dalla singola consorziata il cui attestato
sia stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.
TARIFFE
- (tariffa
base) La tariffa base per il rilascio della nuova
attestazione è calcolata nel modo seguente:
P base = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R nella quale:
C è la somma delle classifiche richieste nelle varie categorie,
N è il numero delle categorie generali o specializzate per le quali si
chiede la qualificazione,
R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire
dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.
Posta la base media del 2001 pari a 115,1, il
coefficiente di raccordo tra la base 1995, la base 2010=100 pari a
1,3730 ed il coefficiente dei prezzi al consumo per l’anno 2013 pari a
107,00, come stabiliti dall’Istat, ai fini del calcolo ed a scopo
esemplificativo, per l’anno 2014, il valore del coefficiente R è così
determinato:
R= 107,00*1,373/115,1 = 1,276
16/02/2016
Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2016)
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 in merito
alla rivalutazione della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio
dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010. Per l’anno
2016, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula
contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,277.
22/03/2017
Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2017)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2017, il valore del coefficiente “R” della
formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad
1,276.
09/04/2018
Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2018)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2018, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,290.
13
febbraio 2019 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione
R anno 2019)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2019, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,304.
19
febbraio 2020 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione
R anno 2020)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,310.
25
febbraio 2021 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione
R anno 2021)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2021, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,306.
02
febbraio 2022 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione
R anno 2022)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2022, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,331.
15 febbraio 2023 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione
R anno 2023)
Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per
l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010,
si comunica che, per l’anno 2023, il valore del coefficiente di
rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto
sopra citato, è pari ad 1,438.
- (revisione
triennale) La tariffa da applicare in caso di revisione
triennale è la seguente:
P revisione = P base *3/5 nella quale:
P base è il corrispettivo base, aggiornato, applicato per
l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni
intervenute.
- (nuove
categorie) L’aggiornamento dell’attestazione con il
riconoscimento di nuove categorie di qualificazione è tariffato con un
corrispettivo calcolato quale differenza tra la tariffa minima
calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata
con riferimento alla vecchia attestazione:
P = CBna-CBva dove:
CBna è il corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
CBva è il corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
In caso di applicazione, in sede di precedente rilascio
dell’attestazione, della riduzione prevista per le imprese qualificate
fino alla II classifica il corrispettivo base (calcolato per la vecchia
attestazione) da inserire nella formula è quello effettivamente
praticato al netto dello sconto
- (incremento
classifica) La tariffa da applicare in caso di incremento
di classifica di categorie di qualificazione già precedentemente
riconosciute, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere
equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il
corrispettivo base:
P = CB*1/3 nella quale:
CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la
differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
(incremento
per applicazione sistema premiante) In tale ipotesi di
tariffazione rientra il caso dell’incremento di classifica generato
dall’applicazione dell’incremento convenzionale premiante (ICP),
ottenuto con il conseguimento della certificazione di qualità.
- (variazioni)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 15 È stato rilevato il
contrasto di quanto indicato in materia di tariffe per le variazioni
minime dell’attestazione in corso di validità con quanto indicato in
precedenza dall’AVCP con le deliberazioni nn. 320/2003 e 35/2004: il
Manuale impone alle SOA in caso di variazioni minime di applicare la
tariffa fissa, pari al 5% di quella minima prevista per il rilascio di
una nuova attestazione.
- Risposta. Si ritiene che le richieste delle SOA
possano essere parzialmente accolte laddove le Soa debbano procedere
alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio
dell’attestato variato. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene
necessario differenziare le tariffe applicabili in sede di rilascio di
attestazione in variazione e, pertanto, il punto 5 del paragrafo 2_6_1
Tariffe applicabili, viene riformulato come di seguito.
Variazioni che prescindono dall’entità della qualificazione a suo tempo
riconosciuta all’impresa. Si tratta di variazioni relative ai requisiti
di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto,
prevedono un’attività di verifica indipendente dal contenuto degli
attestati; All’ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni
relative a :
5. Variazioni che prescindono dall’entità della qualificazione a suo
tempo riconosciuta all’impresa.
Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al
sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un’attività di
verifica indipendente dal contenuto degli attestati. All’ipotesi di cui
al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a:
5.1) requisiti di ordine generale ;
5.2) requisiti di ordine speciale;
5.3) sistema di qualità aziendale (art.63 del d.p.r. 207/2010).
5.1) Requisiti di ordine generale:
5.1.1) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non
conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo;
5.1.2) variazione della sede;
5.1.3) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione
tecnica di cui all’art. 87, comma 3 e all’art. 248, comma 5 del
Regolamento;
5.1.4) trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento
d’azienda né di un suo ramo.
5.2) Requisiti di ordine speciale:
5.2.1) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la
qualificazione ai sensi dell’articolo 79, comma 14 del Regolamento.
5.3) Sistema di qualità aziendale:
5.3.1) variazione dell’attestazione a seguito della richiesta di
inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato
di qualità aziendale.
5.3.2) variazione dell’attestazione a seguito del rinnovo del
certificazione di qualità aziendale già posseduta ed indicata
nell’attestazione.
5.3.3) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità
aziendale che comporta solo l’automatico ridimensionamento delle
qualificazioni possedute alla II classifica.
5.3.4) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità
aziendale che comporta il ridimensionamento delle qualificazioni
possedute causa perdita dell’Incremento Convenzionale Premiante
Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.1), 5.1.2), 5.3.1),
5.3.2) e 5.3.3) la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa,
pari al 5 % di quella minima di cui al punto 1.
5.a.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05
Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.4), e 5.3.4) la
tariffa da applicare è determinata, in misura variabile, pari al 5 % di
quella di cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche
possedute.
5.a.2 P = [C/12500 + (2 * N+ 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05
Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.1.3) la tariffa da
applicare è determinata, in misura fissa, pari al 10 % di quella minima
di cui al punto 1, da applicare a ciascun soggetto da sottoporre a
verifica.
5.b.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10
Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.2.1) la tariffa da
applicare è determinata, in misura variabile, pari al 10% di quella di
cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche possedute.
5.b.2 P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10
Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più
tipologie (variazione di più requisiti generali o variazione di
requisiti speciali e generali), i parametri sopra indicati sono
ulteriormente abbattuti del 50%.
Anche nell’ipotesi di integrazione del contratto di verifica triennale
con richieste di ulteriori modifiche dell’attestazione, si precisa che
ogni variazione procurerà alla SOA attività aggiuntive che dovranno
essere assoggettate all’applicazione della specifica tariffa prevista.
- (perdita
dei requisiti speciali) L’ipotesi di variazione
dell’attestazione dovuta alla perdita da parte dell’impresa dei
requisiti di ordine speciale precedentemente valutati, che comporti il
riconoscimento in diminuzione delle categorie o delle relative
classifiche di qualificazione dell’ultima attestazione in corso di
validità, è tariffata con la formula seguente: P = [258.228 /12500 + (
2
* 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05
- (progettazione)
nel caso di rilascio di attestazione che - a causa del riconoscimento
dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per
la prestazione di progettazione - debba essere modificata rispetto alla
precedente attestazione, si applica la tariffa pari a quella ottenuta
prevedendo, nella formula di cui all'allegato C del Regolamento, per il
coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima
riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore di
uno;
- (impresa
- inserimento nel consorzio) nel caso di rilascio di
attestazione che - a causa dell'adesione dell'impresa ad un consorzio
stabile - debba essere modificata rispetto alla precedente
attestazione, si applica la tariffa pari al cinque per cento di quella
ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato C del
Regolamento, per il valore delle classifiche e per il numero delle
categorie quelle previste dalla precedente attestazione;
- (da
impresa individuale ad impresa di eredi) in caso di
“passaggio” da impresa individuale ad impresa organizzata dagli eredi
in forma societaria, dovendo stipularsi un nuovo contratto di
attestazione che comporta un’attività da parte delle SOA di contenuto
maggiore di quello svolto in occasione delle “variazioni minime” ma
minore di quello svolto in occasione del rilascio della attestazione di
qualificazione originaria, la tariffa da applicarsi è pari ad un quarto
di quella stabilita dal Regolamento. Ciò nel caso in cui la SOA che
rilascia l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato lattestazione
del de cuius e non si richieda che siano modificate categorie,
classifiche e termini di validità dell’attestazione originaria;
- (srl
unipersonale) nel caso di rilascio di attestazione ad una
società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una
ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta
individuale acquisita, si applica la tariffa pari al venticinque per
cento di quella ottenuta con l’applicazione della formula di cui
all'allegato E del Regolamento.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 70. Attività di qualificazione e organizzazione
delle SOA -Tariffe
- Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato,
in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo
le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il
corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del
cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica
di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è
ridotto del venti per cento.
- Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio
di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto
contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato
prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono
ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del
rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per
l'intero corrispettivo.
VERIFICA TRIENNALE
S.O.A.
CARATTERISTICHE
(Art. 77 del Regolamento)
- (contratto
90 giorni prima della scadenza) L’art. 77 del Regolamento
stabilisce che in data non antecedente a 90 (novanta) giorni prima
della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha
rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito
contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza
del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può
partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del
triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito
positivo.
- (stessa
SOA a meno che..) Il principio secondo cui la verifica
triennale deve essere svolta dalla stessa SOA che ha rilasciato
l’attestazione originaria non opera nel caso in cui l’Autorità abbia
disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; sul
punto, infatti, il comma 2 dell’art. 77 prevede che in tali casi
l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso
altra SOA, risultando ulteriormente previsto dal comma 3 che la SOA che
ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la
documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro 15 (quindici)
giorni.
- (categorie
e classifiche da revisionare) Il Regolamento prevede che
le SOA rilasciano l’attestazione di qualificazione ed effettuano la
relativa verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e
sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso
diretto alle strutture aziendali dell’impresa da qualificare. Le
categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono
indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale con
esplicita indicazione, da parte dell’impresa, della/e categoria/e e
corrispondente/i classifiche che potranno essere oggetto di
ridimensionamento/eliminazione nel caso in cui gli esiti della verifica
triennale non confermino i parametri riconosciuti nell'attestazione
originaria.
- (verifica
triennale con richiesta di variazione) La verifica
triennale prevede esclusivamente l’accertamento del mantenimento dei
requisiti dell’attestazione in corso di validità. In ordine alla
possibilità di una integrazione del contratto originario avente ad
oggetto la modifica dell'attestazione, si deve ammettere tale
possibilità con la precisazione che devono restare ferme le date del
rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di
scadenza finale. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra
ulteriore variazione, per quanto previsto, procurerà alla SOA attività
aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione di una
ulteriore tariffa.
- (durata
iter: 45 + 45 = 90 giorni) Il procedimento di verifica
triennale deve concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni successivi
alla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per
chiarimenti per un periodo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo
complessivo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del
contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo
le modalità di cui al comma 7.
- (esito
istruttoria - ridimensionamento) Tale ultimo comma prevede
che la SOA informa l’impresa e l’Autorità dell’esito della procedura di
verifica, inviando all’Osservatorio entro il termine previsto per la
conclusione della procedura e con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 7, l’attestato revisionato. La verifica triennale può anche
concludersi con il ridimensionamento delle categorie e classifiche
previste nell’attestazione sottoposta a verifica.
- (esito
istruttoria - negativo) La norma in esame prosegue nello
stabilire che nel caso in cui la verifica si concluda con esito
negativo, la SOA comunica all’impresa e all’Autorità la deliberazione
assunta e che in tale ipotesi l’attestato decade dalla data indicata
nella comunicazione che non deve essere successiva alla data di
scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. Si precisa che
l’esito negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle
categorie e classifiche produce nei riguardi degli appalti da
aggiudicare, degli appalti aggiudicati e dei contratti in corso di
esecuzione le medesime conseguenze descritte nel paragrafo 2_3_3) in
ordine all’ipotesi della decadenza o del ridimensionamento
dell’attestazione di qualificazione.
- (esito
istruttoria - positivo) La verifica triennale ha esito
positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di
verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio
dell’attestazione, nell’articolo 79 del medesimo decreto, con una
franchigia del venticinque per cento quantificata in via transitoria
nella misura del cinquanta per cento il che significa che la
quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare
inferiore al settantacinque/cinquanta per cento delle misure previste
per il rilascio dell'attestazione.
- (efficacia
della verifica) L’efficacia della verifica decorre dalla
data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della
attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta,
l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
- (si
può partecipare alla gara se il contratto SOA è aperto prima della
scadenza) Il Ministero delle infrastrutture con la
circolare n. 4536/2012 ha evidenziato che il nuovo Regolamento, a
differenza dell’art. 15 bis del d.p.r. 34/2000 che stabiliva l’obbligo
per l’impresa, prima della scadenza del previsto termine triennale, di
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa
SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione e che la
SOA nei 30 (trenta) giorni successivi, non prevede un termine finale
per la richiesta di verifica triennale da parte dell’impresa. Al
riguardo, alla luce della normativa vigente nonché dell’orientamento
interpretativo reso dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 18 luglio
2012, n. 27, risulta chiarito che l’impresa in pendenza del rilascio
del rinnovo dell’attestazione SOA, può partecipare alle procedure
selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla
verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima
della scadenza del triennio. Nella circolare si precisa che l’assunto
de quo trae giuridico fondamento dal combinato disposto dei citati
commi 1 e 7 dell’art. 77 del Regolamento, la cui lettura congiunta
consente di operare una distinzione del regime all’uopo applicabile in
base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica triennale.
Sul punto si legge che «infatti, nell’ipotesi in cui la richiesta venga
formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della
verifica, il comma 1 dell’art. 77 espressamente dispone il divieto di
partecipazione per le imprese interessate alle procedure selettive, con
la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà
ex nunc. A tale regime fa eccezione la differente ipotesi in cui venga
effettuata una richiesta tempestiva di verifica che, anche allo scopo
di garantire una maggiore apertura del mercato seppur nel rispetto del
superiore interesse pubblico, consente l’ultra-vigenza
dell’attestazione, in pendenza dell’espletamento della procedura,
purché attivata nei termini, atteso, peraltro, che, come già ricordato,
la norma (art. 77, comma 1) prevede la preclusione alla partecipazione
alle procedure selettive unicamente in presenza di richiesta tardiva».
REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE
- I requisiti di ordine generale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 38, comma 1 del
Codice in virtù del richiamo contenuto nell’art. 78 del Regolamento, il
quale al comma 2 prevede che l’Autorità deve stabilire con quale
documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il
possesso dei requisiti d'ordine generale. Per le modalità di
dimostrazione del possesso dei requisiti generali si rinvia "Requisiti
di ordine generale". Si precisa che le SOA dovranno altresì verificare
l’inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di
operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria,
mediante accesso alla banca dati della Camera di commercio e accertando
che nel Casellario informatico operante presso l’Autorità non vi siano
informazioni in tal senso.
REQUISITI
DI CARATTERE STRUTTURALE
- I requisiti di capacità strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e
dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e
commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento. Detta capacità
strutturale è costituita:
- (qualità
aziendale) dal requisito di cui all'articolo 63 del
Regolamento;
- (referenze
bancarie) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 2,
lettera a) del Regolamento;
- (capitale
netto di valore positivo) dal requisito di cui
all'articolo 79, comma 2, lettera c) del Regolamento;
- (direzione
tecnica) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 5,
lettera a) del Regolamento;
- (staff
tecnico ) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 7
del Regolamento;
- (attrezzature
tecnica) dal requisito di cui all'articolo 79, commi 8 e 9
del Regolamento; Nella valutazione del requisito strutturale di cui
all’art. 79, commi 8 e 9 (adeguata dotazione di attrezzature tecnica)
il relativo possesso è dimostrato qualora la somma degli importi
relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai
canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni,
sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore alla
percentuale indicata nel comma 8 (due per cento), decurtata della
percentuale di tolleranza, della cifra d’affari in lavori nella misura
accertata in sede di rilascio dell’attestazione originaria e,
contemporaneamente, la somma degli importi relativi ai soli
ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non
inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,60% (zero e
sessanta centesimi per cento) della medesima cifra d’affari.
- (organico
medio annuo) dal requisito di cui all'articolo 79, commi
10 e 11 del Regolamento. Per quanto riguarda il requisito di cui
all'articolo 79, commi 10 e 11 del Regolamento (adeguato organico medio
annuo) il requisito è dimostrato qualora il costo per il personale
dipendente a tempo indeterminato e determinato (retribuzioni, stipendi,
contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi
per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari
o superiore all’11,25% (undici e venticinque centesimi per cento) della
cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio
dell'attestazione e contemporaneamente i costi per il personale
dipendente a tempo determinato ed indeterminato con qualifica operaio
sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta centesimi per cento)
della cifra di cui sopra, oppure in alternativa, qualora il costo per
il personale dipendente a tempo indeterminato siano pari o superiori al
7,50% (sette e centesimi cinquanta percento) della cifra di cui sopra e
contemporaneamente il costo per il personale dipendente, tecnico e
amministrativo (laureato o diplomato) a tempo indeterminato sia pari o
superiore al 6,00% (sei per cento) della cifra di cui sopra.
- Per le modalità di dimostrazione del possesso dei
requisiti strutturali si rinvia al Capitolo II della parte II del
presente manuale e agli approfondimenti contenuti nei relativi
paragrafi inerenti le modalità di dimostrazione dei requisiti ai fini
della qualificazione.
- (tolleranza)
La verifica di congruità tra cifra di affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale
precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale
della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione
originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell’articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per
cento.
Si evidenzia che in via
transitoria, in virtù di quanto previsto dall’art. 357 comma 21 bis,
come da ultimo modificato dall’art. 4 d.l. 150/2013, la tolleranza
risulta determinata nella misura del cinquanta per cento fino al 30
giugno 2014.
- (riduzione
figurativa)
- La cifra di affari è ridotta in proporzione alla
quota di scostamento prevista dalla norma, con conseguente eventuale
revisione della attestazione.
- La cifra d’affari in lavori rideterminata
figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle
classifiche delle categorie previste nell’attestazione e, pertanto, ove
ciò non si verifichi occorre revisionare l’attestazione per quanto
riguarda categorie e classifiche.
- Si precisa che in caso di integrazione di
categorie o classifiche dell’attestazione originaria, è da escludere
che l’eventuale integrazione possa essere effettuata con riferimento ai
parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti applicando la
tolleranza prevista in sede di verifica triennale.
- Qualora la cifra d’affari in lavori che ha
consentito il rispetto delle condizioni sopra prospettate sia pari o
superiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione
sottoposta a verifica triennale, la verifica del possesso di adeguata
capacità strutturale può ritenersi positivamente avvenuta.
- Nel caso in cui una o più delle condizioni sopra
indicate non risulti rispettata sarà operata una riduzione figurativa
proporzionale della cifra d'affari in lavori (articoli 77 e 79, comma
15 del Regolamento) in misura tale da permettere il rispetto di tutte
le suddette condizioni. In tal caso, qualora la cifra d’affari in
lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni sopra indicate
sia inferiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione
sottoposta a verifica triennale, la SOA dovrà procedere alla revisione
dell’attestazione sulla base delle indicazioni dell’impresa contenute
nel contratto stipulato fra SOA ed impresa.
PERIODO
DOCUMENTALE
- I documenti di bilancio e fiscali presentati
dall'impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli
relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza
della validità triennale dell'attestazione che risultano approvati e
depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la
effettuazione della suddetta verifica; nel caso in cui la data di
stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci
devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della
validità triennale dell'attestazione.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 77. Verifica triennale
- In data non antecedente a novanta giorni prima
della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa
SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione,
stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a
verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione,
la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla
data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della
verifica con esito positivo.
- Nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei
confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione,
l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso
altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha
l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla
nuova SOA entro quindici giorni.
- La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla
stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La
procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a
novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a
dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma
7.
- I requisiti di ordine generale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78.
- I requisiti di capacità strutturale necessari
alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e
dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e
commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
- La verifica di congruità tra cifra di affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale
precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale
della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione
originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per
cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di
scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente
eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere
effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di
contratto di verifica triennale.
- Dell’esito della procedura di verifica la SOA
informa l'impresa e l'Autorità, inviando all’Osservatorio entro il
termine di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 7, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e
all’Autorità l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso
l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque
non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio
dell’attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di
scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la
verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della
stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
VARIAZIONE S.O.A.
CARATTERISTICHE
(Art. 76 del Regolamento)
- (SOA
diversa) Relativamente alla possibilità, per un’impresa,
di affidare l’introduzione nella propria attestazione di “variazioni
minime” (ex art. 76, comma 8 del regolamento) ad una soa diversa da
quella che ha provveduto all’originaria attestazione,si ritiene
l’incedibilità del contratto di attestazione una volta rilasciata
l’attestazione originaria - pur in presenza di posizioni contrattuali
potenzialmente non ancora esaurite (potendosi verificare le fattispecie
correlate alle “integrazioni” e alle “variazioni minime”) - con la
conseguenza che soltanto alla SOA che abbia rilasciato tale
attestazione possono essere rivolte richieste di “integrazioni”
dell’originaria attestazione oppure di inserimento nel documento delle
cosiddette “variazioni minime”. Difatti, va in primo luogo considerato
che, qualora si debbano apportare all’attestazione delle “integrazioni”
oppure delle “variazioni minime”, la SOA che vi provvede cura
l’emissione di un nuovo certificato di attestazione, nel quale viene
rappresentata l’intera qualificazione dell’impresa e che se è vero che
le suddette modifiche comportano una modesta attività istruttoria e
valutativa questa segue ad altre, ben più articolate ed impegnative
attività, poste in essere in occasione ed in funzione dell’attestazione
originaria i cui esiti sono tutti contestualmente “trasfusi” nel nuovo
documento di attestazione. Ecco perché appare corretto concludere che
le “variazioni” e le “integrazioni” dell'attestato di qualificazione
possano essere compiute esclusivamente dalla stessa SOA che ha
provveduto al rilascio dell’attestazione originaria. A tal riguardo si
precisa che nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che
successivamente decada dall’autorizzazione ad esercitare l’attività di
attestazione, il potere/dovere di compiere le verifiche di cui all’art.
40, comma 9 ter del Codice con conseguente possibile rilascio di
attestazioni in sostituzione di quella originariamente rilasciata si
trasferisce in capo alla SOA alla quale l’impresa si è rivolta ai sensi
dell’art. 73, comma 8, del Regolamento. Va inoltre precisato che le
SOA, in sede di variazione dell’attestazione per le fattispecie prima
indicate, fatte salve le verifiche previste per il riconoscimento delle
singole fattispecie oggetto di variazione, devono verificare presso la
Camera di commercio la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38,
comma1, lettera a) del Codice e riscontrare che non siano intervenute
operazioni di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda
successivamente alla data di rilascio della precedente attestazione. In
relazione a tali previsioni, vanno comunque precisate le ipotesi che
possono dar luogo alla variazione minima dell’attestazione.
- (Integrazione
di attestazioni già rilasciate mediante inserimento di nuove categorie
e nuove classifiche)
- deve essere stipulata con la SOA che ha
rilasciato l’attestazione una integrazione del contratto originario che
faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell’attestazione
originaria;
- i requisiti di cui all’articolo 79, comma 2,
lettera b) e commi 8 e 10, del Regolamento - posseduti alla data di
sottoscrizione del contratto originario - devono essere pari o
superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e con riferimento
alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle
nuove da attribuire;
- i requisiti di cui all'articolo 79, comma 5, del
d.p.r. 207/2010 - relativi alle nuove categorie da attribuire e
riferiti al periodo documentabile antecedente la data di sottoscrizione
dell'integrazione del contratto – devono essere pari o superiori ai
minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma;
- il corrispettivo deve essere pari alla differenza
fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione
e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione.
La possibilità di variare l’attestazione già rilasciata, nel rispetto
delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da a) a d), può
riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite.
03/08/2016
- INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto d)
Alcune
Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il
permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a
questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno
di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale
vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche
sollevate si riferiscono alla possibilità di estendere al decennio il
periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti; il Nuovo
Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all’art.
253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 - come, da ultimo, modificata
dall’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre
2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21 - che consentiva alle imprese richiedenti l’attestazione di far
valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d’ordine
speciale, l’arco temporale decennale, anziché quello quinquennale,
ordinariamente previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010.
- Risposta. Con riferimento, invece, alla questione
di cui al punto d), il Consiglio ha ritenuto che le imprese, solo per
variare l’attestazione originaria, conseguita sulla base di un
contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del
d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga - introdotta dal
d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25
febbraio 2016, n. 21 - e solo per le lavorazioni svolte nel decennio
antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal
caso, quindi, le SOA potranno valutare positivamente, ai fini
dell’incremento della qualificazione, la quota parte dei lavori
realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto
originario.
Qualora, successivamente al 19 aprile 2016 (data di pubblicazione in
G.U. del Nuovo codice dei contratti), l’impresa sottoscriva un
contratto integrativo e di variazione dell’attestazione in corso di
validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita,
con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla
data di stipula del contratto originario, l’estensione al decennio del
periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile - non
potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata ex lege
in virtù dell’entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti – con la
conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui
si chiede l’integrazione - anche quelle esibite in sede di rilascio
della prima attestazione - dovranno essere ricondotte all’arco
temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di
integrazione della attestazione originaria.
Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni
ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a
tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi
ad esso.
- (Riconducibilità
o meno all'ipotesi di “variazione minima” della cessione/conferimento
dell’impresa individuale, a seguito della morte del titolare,
all’impresa costituita dagli eredi in forma societaria) In
merito alla indicata fattispecie va, in primo luogo, osservato che la
trasformazione è istituto peculiare della disciplina delle società, con
la conseguenza che non sarebbe possibile parlare di trasformazione
avendo riferimento al “passaggio” tra imprese individuali e società o
altre organizzazioni collettive. La giurisprudenza (Cass., Sez. I, 11
aprile 2002, n. 5141) ha osservato che «in caso di conferimento di
un’azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno
traslativo non soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c. concernente
esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo
all'altro, con conseguente passaggio “ipso iure” dalla prima alla
seconda di diritti ed obblighi». La trasformazione consiste, infatti,
nel cambiamento del tipo di società e non comporta estinzione di un
soggetto con la creazione di uno nuovo, ma solo modificazione dell’atto
costitutivo della società interessata, di cui resta ferma l’identità
(in giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. I, 13 settembre 2002, n.
13434; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2002, n. 26). Tuttavia, nel caso di
trasformazione dell’operatore economico le attività che devono essere
svolte dalle SOA possono essere considerate riconducibili, in larga
misura, alla «variazione della denominazione o ragione sociale, purché
non conseguente ad ipotesi di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo», che si
considera “variazione minima” ai sensi dell'art. 76, comma 8, d.p.r.
207/2010 e, quindi, assoggettata alla tariffa minima ivi quantificata.
Va osservato, però, che il “passaggio” dall’impresa individuale ad una
impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, pur dando luogo ad
un soggetto giuridico ben distinto dalla precedente impresa individuale
di cui era titolare il de cuius, comporta una attività da parte delle
SOA che è di contenuto maggiore di quello svolto in occasione delle
“variazioni minime”, anche se minore di quello svolto in occasione del
rilascio della attestazione di qualificazione originaria. Di
conseguenza, si ritiene che, nel caso in esame, pur dovendo stipularsi
un nuovo contratto di attestazione la tariffa da applicarsi sia pari ad
un quarto di quella stabilita dal d.p.r. 207/2010. Ciò nel caso in cui
la SOA che rilascia l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato
l’attestazione del de cuius e non sia richiesta la modifica di
categorie, classifiche e termini di validità dell'attestazione
originaria. Parimenti, si ritiene che il conferimento da parte
dell’imprenditore individuale dei beni di sua proprietà ad una società
a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione che abbia
come socio unico il titolare della ditta individuale, configuri la
successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello
precedentemente operante. Anche in tale ipotesi, pur dovendo stipularsi
un nuovo contratto di attestazione la tariffa da applicarsi è pari ad
un quarto di quella stabilita dal d.p.r. 207/2010. Ciò nel caso in cui
la SOA che rilascia l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato
l’attestazione all’impresa conferente e non sia richiesta la modifica
di categorie, classifiche e termini di validità dell'attestazione
originaria.
- (Riconducibilità
all’ipotesi di “variazione minima” della donazione di impresa
individuale con continuazione dell’esercizio da parte dei donatori
sotto forma di società.) Il donatario dell’azienda, che
voglia conseguire l’attestazione di qualificazione in virtù dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti
all’azienda donata (ex art.79, comma 9, del Regolamento) che risulta
già attestata, pur dovendo stipulare un autonomo contratto con una SOA,
deve corrispondere alla stessa la tariffa pari ad un quarto di quella
stabilita dal Regolamento. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia
l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione
originaria e non siano richieste modifiche alle categorie, classifiche
e termini di validità della precedente attestazione.
- (Riconducibilità
all’ipotesi di “variazione minima” della trasformazione societaria)
Si ritiene che l’ipotesi di semplice trasformazione societaria in cui
non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo la
trasformazione della società, vada assimilata alle variazioni che non
costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla
durata ed efficacia dell’attestazione. Tale ipotesi, pertanto, deve
essere ricondotta al caso di “variazione minima” e la tariffa da
applicare è pari a quella minima di cui all’allegato E del Regolamento,
moltiplicata per il fattore 0,05. Nel caso, invece, di fusione o di
altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l’art 76,
comma 9, del Regolamento stabilisce che il nuovo soggetto può
avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle
imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non
consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito,
ma consente esclusivamente di utilizzare i requisiti di tali soggetti
per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l’impresa già
attestata potrà alternativamente chiedere la variazione del contratto
relativo alla propria attestazione in corso di validità, per
l’aggiornamento di classifiche e di categorie, oppure procedere alla
stipula di un nuovo contratto.
- (Variazione
dell’attestazione in caso di sottoposizione a misure di prevenzione di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o al sequestro preventivo ex art.
321 c.p.p.)
- E.1) Attestazioni di qualificazione rilasciate ad
imprese sottoposte alle misure di prevenzione di cui al d.lgs.
159/2011. A tal riguardo si evidenzia che l’art. 38, comma 1 bis del
Codice, precisa che «le cause di esclusione ivi previste non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’ articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto
legislativo n. 159 del 2011), ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario». Tale disposizione,
introdotta con la legge 106/2011, ha circoscritto l’esonero dalle cause
di esclusione, limitandone l’inoperatività a quelle riferite al periodo
precedente il citato affidamento. Pertanto, le cause di esclusione che
ricorrono dopo l’affidamento dell’azienda o della società confiscata o
sequestrata al custode o all’amministratore giudiziario, sono
irrilevanti se riferite al periodo anteriore al suddetto affidamento.
Diventano rilevanti, invece, se riferite al periodo successivo. La
finalità perseguita dal legislatore è quella di reinserire l’azienda
sequestrata o confiscata nel circuito delle gare pubbliche, con
sanatoria dei fatti pregressi, ma non con esonero a tempo
indeterminato, come risultava dalla formulazione precedente. In tali
ipotesi, qualora il sequestro o la confisca siano accompagnati dalla
sostituzione del legale rappresentante o del direttore tecnico con
l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale la variazione
dell’attestazione è operabile ai fini di consentire la prosecuzione
dell’attività di impresa in quanto la nomina dell’amministratore
giudiziario recide i legami dell’impresa con l’attività oggetto di
sanzione, consentendole quindi di continuare a svolgere un’attività
lecita sotto la guida dell’amministratore giudiziario. Del resto,
l’amministratore giudiziario provvede alla custodia, alla conservazione
ed all’amministrazione dei beni sequestrati sotto la direzione del
giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la
redditività dei beni. In conclusione, dunque, la variazione
dell’attestazione con l’inserimento del nominativo dell’amministratore
giudiziario (o di soggetti da questo designati) è possibile solo previa
valutazione dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
- E.2) Variazione dell'attestazione rilasciata ad
un'impresa le cui quote sociali o i cui beni siano stati oggetto di
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto con decreto del
Giudice delle indagini preliminari (GIP), con conseguente nomina di un
custode giudiziario. Nei casi in esame, il custode giudiziario talvolta
nomina, previa autorizzazione scritta del GIP, un nuovo rappresentante
legale/amministratore unico ed un nuovo direttore tecnico, mentre, in
altre ipotesi diviene egli stesso nuovo amministratore
unico/rappresentante legale. Poiché l’attività d'impresa non è sospesa,
talune SOA in passato hanno autonomamente variato l’attestazione con i
nuovi soggetti indicati dal custode giudiziario. Anche in tale
circostanza non si ravvisano ragioni ostative alla variazione
dell’attestazione, nel senso di inserire i nominativi indicati dal
custode giudiziario e autorizzati dal GIP, purché al custode risultino
assegnati non solo compiti di vigilanza dei beni sequestrati ma anche
compiti di gestione e di amministrazione, che il custode sarà chiamato
a svolgere sotto le direttive del giudice.
SANZIONI
IMPRESA
Obbligo
di comunicazione delle variazioni dei requisiti di carattere generale e
delle direzione tecnica
- Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario
Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
- Nota
del 15/02/2017
nelle more di una compiuta ed
aggiornatainformatizzazione della
modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma
la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica
già disponibile per gli Operatori Economici.
- 04/09/2020 Gestione Casellario
Informatico(Modifiche al Regolamento del Casellario
Informatico) Pubblicato il Regolamento del Casellario
Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche
deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità.
Unitamente al testo del Regolamento è pubblicata la relativa nota
esplicativa.
Il sesto comma dell’art. 74 del Regolamento introduce una sanzione
pecuniaria a seguito della violazione di specifici obblighi di
comunicazione all’Osservatorio posti a carico delle imprese.
- (obbligo
di comunicazione per variazioni dei requisiti di ordine generale)
Il riferimento è, in primo luogo all’art. 8, comma 5 del Regolamento
che sancisce l’obbligo di comunicazione, da parte delle imprese
qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine
generale di cui all’art. 78 del Regolamento.
- (obbligo
di comunicazione per variazioni direttore tecnico) Viene
sanzionato, inoltre, l’inadempimento all’obbligo di comunicazione, da
parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa alla
direzione tecnica di cui all’art. 87, comma 6, del Regolamento.
Va precisato che in questo caso la norma appena richiamata dispone che
la comunicazione deve essere data sia alla SOA che ha qualificato
l’impresa, sia all’Osservatorio. Al riguardo si precisa che le imprese
sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni esclusivamente
attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante
accesso all’indirizzo www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad
accesso riservato e seguendo le indicazioni riportate nell’apposito
manuale utente disponibile al medesimo link prima segnalato. In
particolare, la comunicazione dovrà essere effettuata dal legale
rappresentante dell’impresa che dovrà accedere con le credenziali,
codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto
registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web
dell’Autorità. Dovrà, quindi, essere specificata la tipologia di
comunicazione che si sta effettuando (art. 8, comma 5 - requisiti
generali di qualificazione - o art. 87 comma 6 - variazione della
direzione tecnica-) e successivamente inseriti i dati di riferimento
secondo le maschere che compariranno a sistema. Viene consentita,
inoltre, la modifica delle informazioni inserite, secondo un apposito
procedimento meglio dettagliato nel manuale utente al quale si rinvia.
Alla conferma delle operazioni di trasmissione delle informazioni, la
comunicazione effettuata dall’operatore economico verrà protocollata
assegnata ai competenti uffici dell’Autorità per la relativa
annotazione in Casellario e resa disponibile all’utente che ha
effettuato la comunicazione di variazione, affinché l’impresa conservi
agli atti una copia in formato pdf da sottoscrivere con firma
autografa. Con riferimento alla decorrenza dell’obbligo di
comunicazione sopra indicato, si precisa che le imprese sono tenute ad
effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma
5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la
compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso
all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate
nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link a far data
dal 20 maggio 2014, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 115
del Comunicato del Presidente dell’Autorità il cui contenuto viene
recepito integralmente dal presente paragrafo. A decorrere dalla
medesima data cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente
modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo 34 .
- (mancata
comunicazione multa) La mancata effettuazione delle
comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 del Regolamento (variazione
dei requisiti di ordine generale) e 87 comma 6 del Regolamento implica,
ai sensi dell’art. 74, comma 6, l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 25.822.
In questi casi, il mancato rispetto del termine di comunicazione
indicato per legge (trenta giorni dal verificarsi della variazione),
rilevabile a sistema in quanto le maschere di inserimento richiedono
anche che sia indicata la data in cui è avvenuta la variazione,
determina l’avvio d’ufficio del procedimento sanzionatorio, da parte
dell’Autorità, secondo le modalità indicate dal Regolamento unico in
materia di esercizio del potere sanzionatorio, già pubblicato sul sito
istituzionale. Va rilevato che in questo caso la sanzione è
esclusivamente di natura pecuniaria, mentre non trovano applicazione le
ulteriori sanzioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 74 in quanto non
richiamate dal comma in esame.
- (tardiva
o incompeta comunicazione multa) Anche con riferimento
alla fattispecie in esame, ai fini dell’applicazione della sanzione
pecuniaria, alla mancata comunicazione sono equiparate la comunicazione
tardiva e incompleta (ad esempio ipotesi nella quale vengano comunicate
tramite il sistema telematico solo alcune delle variazioni in cui
l’impresa è incorsa).
Procedimento
di verifica delle attestazioni da parte dell’Autorità - art. 71 d.p.r.
207/2010
L’art. 71 del Regolamento disciplina le modalità di esercizio del
potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito
all’Autorità dall’art. 6, comma 7, lettera m), del Codice e finalizzato
alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo del
Regolamento. Il comma 2 dell’art. 71 prevede che detti poteri di
vigilanza e controllo siano esercitati dall’Autorità anche su motivata
e documentata istanza di una impresa, ovvero di una SOA, o di una
stazione appaltante. In tali casi l’Autorità provvede nei modi e con
gli effetti previsti dal comma 3 dell’art. 71. L’istanza di verifica
può essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art.
71 che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle
verifiche sull’operato della SOA, secondo quanto elencato nel comma 1,
e deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido
documento di identità del segnalante. La domanda, a pena di
improcedibilità, deve contenere l’esposizione dei fatti e delle
motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella
stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e
diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una
chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda
deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.
Nel caso di istanza presentata da una SOA, quest’ultima deve, altresì,
dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche
possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo
esemplificativo: consultazione banca dati Accredia, Casellario
informatico, visure camerali, Forum SOA). A seguito della presentazione
dell’istanza, l’ufficio competente verifica preliminarmente la
completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale,
procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che
risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto. Per le
istanze ritenute procedibili, l’ufficio competente verifica la
sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo
alla dichiarazione di inammissibilità delle domande, i cui profili di
presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente
negli archivi informatici consultabili dall’Autorità. Nei casi in cui
risulti l’assenza in capo all’istante di un interesse concreto ed
attuale alla verifica richiesta, accertata la completezza della domanda
e i presupposti per l’ammissibilità della stessa, come sopra
specificati, la segnalazione potrà essere valutata dall’Autorità per
l’attivazione della verifica ex art. 71 del Regolamento, da svolgersi
con le modalità proprie dei procedimenti attivati d’ufficio.
L’improcedibilità/inammissibilità dell’istanza è oggetto di
comunicazione nei confronti della parte richiedente. Qualora l’istanza
risulti procedibile e ammissibile, l’ufficio competente comunica
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 alla SOA a cui risulta imputata la presunta irregolarità,
al soggetto istante, nonché all’impresa titolare dell’attestazione
oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30
(trenta) giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti
utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità, con facoltà di
richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al
procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad ogni
altro soggetto che ne sia in possesso. L’ufficio avvia, altresì, il
procedimento di controllo all’evidenziarsi di criticità che richiedono
l’intervento d’ufficio dell’Autorità per il ripristino della legalità
violata, assegnando anche in tal caso, all’impresa titolare
dell’attestazione oggetto di segnalazione, un termine non superiore a
30 (trenta) giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti
ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità, con
facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito
al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad
ogni altro soggetto che ne sia in possesso. L’Autorità, ai sensi
dell’art. 71, comma 3 del Regolamento, sentiti la SOA e l’impresa della
cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al
comma 2 dell’art. 71 medesimo, in caso di istanza di verifica,
acquisite le informazioni necessarie, previa comunicazione delle
principali risultanze istruttorie all’impresa titolare
dell’attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA, e acquisite le
relative eventuali controdeduzioni conclusive, provvede entro 60
(sessanta) giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da
osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere
alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnandole un
termine congruo, non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il provvedimento
finale, adottato nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3
dell’art. 71, sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all’impresa
titolare dell’attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi
essenziali al soggetto istante. Si precisa che il termine di 60
(sessanta) giorni per l’adozione del provvedimento finale, decorrente
dalla scadenza del termine assegnato nell’avvio del procedimento di
verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento
delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni
documentali, richieste integrative e/o supplementi d’istruttoria.
L’inadempienza da parte della SOA rispetto alle indicazioni
dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi
dell’articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla
sospensione o all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato,
l’Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e
all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede
d’ufficio alla sospensione o all’annullamento, dandone tempestiva
comunicazione alla SOA e all’impresa interessata. Con riferimento alla
circostanza che l’impresa possa restituire/rinunciare alle attestazioni
al fine di far venir meno l’oggetto della verifica, si precisa che la
restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del
relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo
ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno
rispetto dei requisiti” indicati nel Regolamento, così come sancito
dall’art. 71 del Regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono
in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e
speciale indicati nel Regolamento e, quindi, a valutare la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei
confronti dell’impresa stessa. Pur confermando il diritto dell’impresa
alla restituzione/rinuncia, pertanto, al fine di evitare che l’impresa
agisca con la finalità di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette
attestazioni, le SOA devono procedere, comunque, dopo la restituzione,
a verificare, secondo le modalità indicate dall’art 40, comma 3 del
Codice “tutti i requisiti” che hanno dato luogo al rilascio
dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto
dall’art 40, comma 9 ter del suddetto decreto, qualora accertino che
l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti. L’esito delle suddette verifiche, corredato dal
provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente
comunicato all’Autorità al fine dell’esercizio dei poteri di
competenza.
Verifica
a campione da parte dell’Autorità e controllo della SOA sulle
certificazioni rilasciate, in caso di errore
Con riferimento al controllo sugli attestati rilasciati dalle SOA
l’esercizio della vigilanza dell’Autorità è esercitato, in via
generale, con gli specifici rimedi previsti dal d.p.r. 207/2010 ed, in
particolare, dall’art. 71, comma 4, in tema di controllo a campione
degli attestati. Occorre rammentare, in ogni caso, che, ove sia stato
commesso un errore nella valutazione dei requisiti dell’impresa, le SOA
stesse, autonomamente, devono procedere alla relativa rettifica
dell’attestato senza che ciò possa avere carattere oneroso per
l’impresa interessata.
Verifica
dei requisiti di attestazione da parte delle SOA ex art. 40, comma 9
ter , d.lgs. 163/2006
L’art. 40, comma 9 ter, del Codice indica il procedimento di verifica
che le SOA devono attuare per l’accertamento del possesso dei requisiti
di qualificazione nei confronti delle imprese già attestate, che viene
di seguito illustrato:
- le SOA sono tenute a comunicare l’avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nonché del
relativo esito previsto dall’art. 40, comma 9 ter, del Codice, oltre
che all’Autorità, anche alle imprese interessate dalla verifica e, se
presenti, a controinteressati;
- il procedimento di accertamento dei requisiti deve
concludersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio;
detto termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore ad
ulteriori 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di sospensione e
comunque un periodo complessivo non superiore a 60 (sessanta) giorni il
procedimento dovrà necessariamente concludersi con un provvedimento
motivato della SOA con il quale viene confermata la validità
dell’attestazione di qualificazione già rilasciata oppure, una volta
accertata l’insussistenza ab origine o il venir meno dei requisiti, ne
viene dichiarata la decadenza; nell’ambito della fase istruttoria le
SOA possono chiedere che le imprese facciano pervenire entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta eventuali integrazioni della documentazione in
loro possesso; allo stesso modo, entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le imprese
interessate possono far pervenire alla SOA procedente deduzioni e/o
memorie in merito all’oggetto della verifica;
- la decisione in ordine alla dichiarazione di
decadenza dell’attestazione può essere rimessa all’Autorità solo nel
caso in cui l’impresa interessata, con motivata e documentata istanza,
lamenti una condotta della SOA lesiva dei principi indicati dall’art.
70, comma 1, del d.p.r. 207/2010, oppure nell’ipotesi in cui dalle
deduzioni dell’impresa emergano ad iniziativa - sempre motivata e
documentata - della SOA, questioni in cui l’Autorità non si è mai
pronunciata o che comunque non siano già oggetto di precedenti
giurisprudenziali;
- nel caso di provvedimento di decadenza
dall’attestazione per false dichiarazioni, la SOA è tenuta a segnalare
il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare
all’Autorità una relazione volta a spiegare la valutazione (positiva)
in sede di rilascio dell’attestazione del documento poi accertato come
falso, onde consentire all’Autorità medesima di verificare se vi sia
stata mancata attuazione degli obblighi imposti agli organismi di
attestazione inerenti il controllo generalizzato di tutti i requisiti
dell’impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione, come
previsto dall’art. 40, comma 3 del Codice dei contratti e 70, comma 1,
lettere f) e g) del Regolamento;
- tutti i termini sopra indicati possono essere
dimezzati quando l’istanza di avvio del procedimento proviene
dall’Autorità ed è supportata da un’istruttoria già svolta e/o da
documentazione non equivocabile oppure quando dai documenti già in
possesso della SOA emerga un’evidente falsità e/o non corrispondenza
tra risultanze della documentazione presentata e quanto accertato in
sede di verifica;
- nel caso in cui l’Autorità abbia già accertato
inequivocabilmente l’insussistenza dei requisiti o dagli atti risulti
un’evidente falsità e/o non corrispondenza tra quanto emerge dalla
documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica, le
SOA sono tenute a dichiarare la decadenza dell’attestazione di
qualificazione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della
comunicazione e senza svolgere alcuna attività istruttoria;
- il provvedimento adottato dalla SOA all’esito del
procedimento in esame è sempre - con unica eccezione nelle ipotesi
sopra indicate di mancato svolgimento dell’istruttoria da parte delle
SOA - suscettibile di reclamo all’Autorità da parte dell’impresa
interessata entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva conoscenza dello
stesso;
- l’Autorità può sospendere l’attestazione di
qualificazione sottoposta a verifica sia prima dell’inizio del
procedimento (appena vi sia stata conoscenza dell’insussistenza e/o
della perdita di un requisito oppure nel caso di ritardo nell’avvio
della procedura) sia nel corso dello svolgimento del procedimento
stesso; l’effetto di tale sospensione sarà solo quello di impedire
all’impresa di partecipare alle gare e non quello di far venir meno
l’efficacia dell’attestazione stessa;
- nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che
successivamente decada dall’autorizzazione ad esercitare l’attività di
attestazione il potere/dovere come sopra specificato si trasferisce in
capo alla nuova SOA alla quale l’impresa si è rivolta con conseguente
obbligo per la stessa di compiere le verifiche di cui all’art. 40,
comma 9 ter, del Codice.
L’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del Codice è un’attività
obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente nella legge,
che non può rientrare nella disponibilità della SOA né può essere
oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo
la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra
prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte
dell’operatore economico, il quale non avrebbe alcun interesse a veder
ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori
pubblici. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del
Regolamento (tariffe) alle attività di decadenza o ridimensionamento
poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto
conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che «Ogni attestazione
di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative
di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di
essere qualificati [….]», fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA
richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro
fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali
considerazioni si ritiene che le SOA non possano subordinare la
pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione
ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40,
comma 9 ter del Codice, al versamento di un corrispettivo da parte
dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5,
del Regolamento. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il
perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma
9 ter del Codice, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione
risultante dal Casellario informatico e la relativa possibile spendita
della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata
alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini
dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del Regolamento.
Procedimento
ex art. 40, comma 9 ter e quater, d.lgs. 163/2006 per falsa
dichiarazione/documentazione ai fini della qualificazione
E' previsto che le SOA diano segnalazione all’Autorità
dell’accertamento dell’avvenuta presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini della qualificazione. A seguito di tale
segnalazione, l’Autorità avvia un proprio procedimento ai sensi
dell’art. 40, comma 9 quater del Codice e se all’esito ritiene
sussistente l’ipotesi del dolo o della colpa grave, in considerazione
della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
Casellario informatico a carico dell’impresa che si sia resa
responsabile delle falsità, ai fini dell’interdizione per un periodo di
un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, nonché dal conseguimento dell’attestazione di
qualificazione. Le SOA, pertanto, ricevuta in qualsiasi modo la notizia
della presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni da
parte dell’impresa in sede di attestazione, hanno l’onere di accertare
il fatto in termini oggettivi, mediante procedimento ex art. 40 comma 9
ter, come indicato nel paragrafo precedente, ai fini della successiva
segnalazione all’Autorità che espleterà, a sua volta, un procedimento
volto all’accertamento del presupposto soggettivo per l’imputabilità
dei fatti all’impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave, ai sensi
dell’art. 40 comma 9 quater. L’avvio del procedimento da parte della
SOA, oltre che essere comunicato all’impresa e all’Autorità, deve
essere inserito nel Forum secondo le modalità indicate nel Capitolo II,
Parte III, del presente Manuale. Il procedimento ex art. 40 comma 9
quater, in capo all’Autorità, è disciplinato nella Parte III, Titolo II
del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed in G.U. serie
generale 8 aprile 2014, n. 82 ed è finalizzato all’iscrizione nel
Casellario informatico dell’impresa che ha presentato falsa
dichiarazione, oltre che all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex
art. 6, comma 11 del Codice a carico della medesima impresa. Il
relativo provvedimento in cui si accerta la sussistenza o meno
dell’imputabilità dovrà essere comunicato alla SOA demandando alla
stessa la formalizzazione della decadenza o del diniego ai fini
dell’inserimento della relativa notizia nel Casellario informatico.
Nell’ambito del procedimento di sua competenza (precedente a quello
avviato dall’Autorità ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater), la SOA
dovrà svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come
committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori,
eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri
soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini
dell’accertamento della falsità venuta in rilievo. Le relative
verifiche dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità,
estendendo le indagini e i correlati approfondimenti sino al
raggiungimento di profili di certezza. Nel caso in cui la SOA pervenga
all’archiviazione del procedimento per aver accertato, all’esito delle
indagini e degli approfondimenti richiesti dal caso concreto,
l’infondatezza della notizia della falsità, ne dà segnalazione
all’Autorità trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti
unitamente ad una relazione motivata circa l’opportunità di definire il
procedimento a fronte dell’originaria acquisizione della notizia della
presunta falsità. Ove la SOA, viceversa, ritenga che le risultanze
istruttorie confermino i profili di falsità, comunica all’impresa e
all’Autorità gli esiti dei relativi accertamenti, dando atto della
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza
dell’attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla
base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti
dei soggetti emittenti o depositari o di diniego al rilascio
dell’attestazione. Inoltre, la SOA trasmette ogni documentazione
acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o
falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori
della valutazione dei requisiti dell’impresa stessa. Se la falsità è
inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà
riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate
dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione con allegate
dichiarazione/i sostitutiva/e dell’impresa attestante/i la
presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità
operati da quest’ultima. Nella nota di comunicazione delle risultanze
istruttorie, la SOA sarà tenuta a comunicare all’impresa la
prosecuzione del procedimento innanzi all’Autorità per la valutazione
dell’eventuale sussistenza del dolo o colpa grave il cui avvio sarà
oggetto di apposita comunicazione da parte dell’Autorità stessa. Il
procedimento di verifica sin qui delineato dovrà concludersi entro i
termini segnalati nel precedente paragrafo. Gli esiti delle risultanze
istruttorie saranno, in ogni caso, oggetto di inserimento da parte
delle SOA nel Forum e, nell’ipotesi in cui sussistano profili di
falsità, anche di specifica comunicazione alla competente Procura della
Repubblica del cui adempimento dovrà essere notiziata l’Autorità con la
trasmissione della documentazione inoltrata all’organo giurisdizionale
competente. In caso di assenza di dolo o colpa grave, ove la
presentazione della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata
nell’ambito del procedimento per la verifica dei requisiti di
qualificazione ex art. 76 del Regolamento, la SOA potrà rilasciare
l’attestazione al ricorrere dei presupposti di legge. Nella stessa
ipotesi, ove la falsità sia rilevata in corso di validità
dell’attestazione di qualificazione, essa comporterà la pronuncia di
decadenza dell’attestazione rilasciata sulla base della documentazione
o dichiarazione non veritiera e l’annotazione in termini oggettivi
della notizia della decadenza nel casellario informatico. Le SOA, ai
fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio ed al
mantenimento dell’attestazione di qualificazione saranno tenute a
controllare, oltre che i dati risultanti dal Casellario, le notizie
presenti nel Forum. L’inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi
di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento
valutabile dall’Autorità sotto il profilo del rispetto degli obblighi
di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di procedere, qualora
ne ricorrano i presupposti, all’irrogazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente. Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di
qualificazione le imprese, che a qualsiasi titolo vogliano avvalersi
dei requisiti speciali degli operatori economici sottoposti a
procedimento di verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40,
commi 9 ter e 9 quater del Codice a carico dell’impresa dante causa. Le
SOA dovranno segnalare, altresì, che in caso di accertamento di dolo o
colpa grave a carico dell’impresa cedente quest’ultima incorrerà nelle
conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 38, comma 1, lettera m)-bis
del Codice richiamando, altresì, l’operatività dei principi di
inutilizzabilità dei requisiti da parte dell’impresa avente causa. Al
fine di garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento del sistema
di qualificazione, le SOA, che hanno rilasciato attestazioni successive
a quelle inficiate da profili di falsità, devono attivare il
procedimento ex art. 40 comma 9 ter del Codice per verificare se
l’attestazione o le attestazioni successiva/e risultino rilasciate in
carenza dei requisiti prescritti dal Regolamento. Esse dovranno
verificare, in particolar modo l’eventuale riutilizzo, da parte
dell’impresa attestata, della certificazione dei lavori già in
precedenza non confermata da parte della committenza e al riscontro di
veridicità delle ulteriori e diverse certificazioni di esecuzione
lavori sulla base delle quali sono state rilasciate alla medesima
impresa attestazioni successive.
Verifica
da parte delle SOA delle attestazioni rilasciate da altra SOA -
procedimento ex art. 75 d.p.r. 207/2010
L’art. 75 del Regolamento ha introdotto la possibilità per le SOA di
richiedere ad altra SOA, previo nulla osta dell’Autorità, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt.
78 e 79 del Regolamento, qualora ritengano che la stessa SOA abbia
rilasciato l’attestazione di qualificazione in modo non conforme alle
disposizioni del Regolamento nei confronti di un’impresa
precedentemente attestata dalla medesima SOA richiedente o con la quale
la stessa aveva sottoscritto un contratto di attestazione. Al fine di
assicurare omogeneità nell’attuazione del dettato normativo e
coordinare le attività di competenza delle SOA con le fasi
procedimentali svolte dall’Autorità nell’esercizio della propria
attività di vigilanza, si definiscono le linee guida per l’attivazione
del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta, nonché per lo
svolgimento delle verifiche sull’attestazione di qualificazione
previste a cura della SOA dal comma 2 dell’art. 75 in ordine alla
sussistenza dei requisiti utilizzati per il conseguimento
dell’attestazione. La richiesta di nulla osta per l’acquisizione della
documentazione può essere formulata dalla SOA (SOA richiedente) che
abbia rilasciato ad un’impresa un’attestazione ai sensi del vigente
Regolamento o che abbia sottoscritto con un’impresa un contratto per la
qualificazione successivamente all’entrata in vigore del citato
Regolamento. L’istanza deve essere formulata per l’acquisizione di
documentazione detenuta da altra SOA (SOA vigilata) che si ritiene
abbia rilasciato, alla medesima impresa, attestazioni in modo non
conforme alle disposizioni del Regolamento. La possibilità di controllo
è limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del d.p.r. 207/2010.
La richiesta deve avere ad oggetto la documentazione e gli atti
comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli artt.78 e 79 del
Regolamento, utilizzati per il rilascio dell’attestazione di cui si
sospetta l’irregolarità. La domanda, a pena di improcedibilità, deve
contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la
legittimazione della SOA a richiedere la documentazione e una chiara e
puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda deve,
inoltre, indicare, nel dettaglio, la documentazione di cui si richiede
l’acquisizione, che deve risultare strettamente inerente alle presunte
irregolarità e consentire la verifica del rispetto delle disposizioni
di cui si sospetta la violazione. La domanda deve essere corredata dai
documenti atti a dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA
richiedente e l’impresa titolare dell’attestazione oggetto di verifica
e da tutta la documentazione probatoria delle presunte irregolarità. La
SOA richiedente deve dimostrare di aver preventivamente effettuato
tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a
titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario
informatico, visure camerali, Forum SOA). A seguito della presentazione
dell’istanza, l’ufficio competente dell’Autorità, deputato al controllo
sulla SOA vigilata, verifica preliminarmente la completezza della
domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla
dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti
degli elementi richiesti nel precedente punto. Per le istanze ritenute
procedibili, l’ufficio competente verifica la sussistenza del fumus
relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di
inammissibilità delle domande i cui profili di presunte irregolarità
risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi
informatici consultabili dalle SOA e dall’Autorità. Qualora l’istanza
risulti procedibile e ammissibile, l’Ufficio competente comunica
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 alla
SOA richiedente. Contestualmente informa la SOA vigilata e, per
conoscenza, l’impresa titolare dell’attestazione, della pervenuta
richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il termine di 10
(dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire
eventuali elementi ostativi all’accesso. L’accesso sarà consentito
anche nei confronti di documentazione contenente dati sensibili e
giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti indispensabile per la
verifica del requisito di cui si sospetta la carenza. Entro il termine
di 10 (dieci) giorni la SOA vigilata potrà proporre motivata
opposizione alla richiesta, nella quale la stessa potrà addurre
elementi di inammissibilità dell’istanza oppure elementi in ordine alla
mancanza di legittimazione della SOA richiedente. Non risultano ammesse
osservazioni attinenti al merito della presunta irregolarità che
saranno oggetto di contraddittorio nella eventuale successiva fase del
procedimento prevista nel comma 3 dell’art. 75 del Regolamento. Con il
provvedimento finale che concede il nulla osta, viene assegnato il
termine di 30 (trenta) giorni alla SOA vigilata per consentire
l’acquisizione dei documenti richiesti e l’ulteriore termine di 30
(trenta) giorni alla SOA richiedente entro il quale dovrà essere
comunicato all’Autorità l’esito delle valutazioni in ordine alla
sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’attestazione
oggetto di verifica. La SOA richiedente dovrà fornire all’Autorità
l’informativa di conclusione delle verifiche anche nell’ipotesi in cui
non risultino accertati elementi di irregolarità ed allegare in ogni
caso alla nota informativa la documentazione acquisita (verbale di
accesso agli atti e relativi documenti). All’esito dell’acquisizione
dei risultati inerenti la verifica condotta dalla SOA richiedente,
l’Autorità procederà all’eventuale attivazione del procedimento,
previsto dal comma 3 dell’art. 75 e disciplinato con il Regolamento in
materia di procedimento previsto dall’art. 75 d.p.r. 207/2010 (Allegato
n. 4 al presente Manuale) finalizzato alla valutazione dei presupposti
per l’annullamento delle attestazioni oggetto di verifica, nonché
dell’eventuale ulteriore procedimento per l’applicazione della sanzione
a carico della SOA vigilata, ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 207/2010,
disciplinato con il Regolamento unico in materia di esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di cui all’art 8, comma 4,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Fattispecie
sanzionabili
L’articolo 74 del Regolamento prevede sanzioni, pecuniarie ed
interdittive, che l’Autorità può comminare alle imprese, in conseguenza
della violazione di specifici obblighi di informazione. Si tratta di
fattispecie diverse, con riferimento alle quali anche le sanzioni
vengono articolate in modo diverso. In considerazione di ciò,
l’Autorità, ferme restando le indicazioni di dettaglio sui procedimenti
sanzionatori contenute nello specifico Regolamento unico in materia di
esercizio del potere sanzionatorio, Titolo III, Parte II, già
pubblicato sul sito istituzionale, intende fornire in questa sede
alcuni chiarimenti interpretativi sulle condotte disciplinate dall’art.
74 e i loro elementi distintivi. Va precisato, sempre in premessa, che
tutte le condotte che verranno descritte non potranno costituire il
presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, qualora esse non possano
essere imputate all’impresa secondo l’ordinario principio di
imputabilità. Alla luce di quanto sopra, le fattispecie previste
dall’art. 74 sono di seguito descritte.
Sanzioni
per mancata risposta alle richieste formulate dall’Autorità ai sensi
dell’art. 6 comma 9 d.lgs. 163/2006
Il primo comma dell’articolo 74 del Regolamento prevede che le ipotesi
di mancata risposta da parte delle imprese nel termine di 30 (trenta)
giorni alle richieste formulate dall’Autorità ai sensi dell’art 6 comma
9, sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un
massimo di € 25.822. La condotta sanzionabile è in questo caso
costituita dal rifiuto o dall’omissione da parte dell’impresa di
fornire entro il termine specificato dalla norma 30 (trenta) giorni le
informazioni e/o i documenti oggetto di una richiesta formulata ai
sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice. La sanzione pecuniaria
richiamata è identica in prima battuta a quella prescritta dal comma 11
dell’art. 6 del Codice che, infatti, deve essere letto in combinato
disposto con la previsione qui in esame. Con riferimento all’ambito
oggettivo di applicazione dell’art. 74 del Regolamento, tuttavia, si
deve ritenere che un’interpretazione sistematica condotta alla luce
della sua collocazione all’interno del Regolamento induce a concludere
che la fattispecie si riferisce esclusivamente a omissione a seguito di
specifiche richieste formulate dall’Autorità in relazione al possesso
dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese qualificate,
cioè imprese che possono concorrere all’aggiudicazione di contratti di
lavori di importo superiore a € 150.000. L’ambito di applicazione
dell’art. 74 è dunque più limitato di quello dell’art. 6, commi 9 e 11.
Questo chiarimento, se resta ininfluente ai fini della applicazione
della sanzione pecuniaria, posto che la medesima sanzione è indicata -
e non a caso - in entrambe le disposizioni (art. 74 del Regolamento,
comma 1 e art. 6 del Codice, comma 11 al quale il comma 6 fa rinvio),
assume invece rilievo determinante per circoscrivere l’ambito di
applicazione dell’ulteriore rilevante sanzione prevista dal comma 2
dell’art. 74 del Regolamento, e cioè la sanzione della sospensione
dell’attestazione. Il tenore letterale del secondo comma, del resto,
supporta quanto sopra indicato. Ed infatti il Legislatore ha previsto
una sanzione sospensiva applicabile solo alle imprese qualificate senza
individuare una sanzione di effetti analoghi per le imprese sprovviste
di attestato di qualificazione. Riepilogando, pertanto, il procedimento
previsto nei confronti di imprese qualificate che abbiano omesso di
riscontrare le specifiche richieste dell’Autorità si compone di tre
fasi:
- il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità nel
termine di 30 (trenta) giorni comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria fino ad € 25.822;
- trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla
scadenza dei 30 (trenta) giorni indicati al comma 1, l’Autorità
provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno;
- decorso l’anno di sospensione, qualora l’impresa
continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza
dell’attestazione.
In merito ai termini ed alle modalità di svolgimento del procedimento
sopra indicato, si rinvia al Regolamento unico in materia di esercizio
del potere sanzionatorio dell’Autorità, Titolo III, Parte II, già sopra
menzionato. In questa sede si precisa che i termini di 60 (sessanta)
giorni e di un anno, oltre i quali possono essere comminate le suddette
sanzioni interdittive, decorrono rispettivamente dalla scadenza dei 30
(trenta) giorni dalla ricezione della richiesta dell’Autorità e dalla
ricezione della comunicazione dell’adozione del provvedimento di
sospensione. Inoltre, è fatta salva, con la previsione di cui al comma
terzo dell’art. 74, la possibilità per l’Autorità di revocare la
sospensione comminata se l’impresa, durante detto periodo, adempie alle
richieste dell’Autorità stessa, ferma restando la sanzione
amministrativa pecuniaria precedentemente irrogata. In ordine alla
natura dell’inadempimento, è altresì necessario chiarire che alla
mancata risposta possono essere equiparate le condotte costituite dalla
risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della
richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed
esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva). Con
riferimento all’ipotesi di risposta incompleta, qualora la richiesta
formulata non consenta di identificare in modo specifico e preciso il
contenuto della risposta, l’impresa può evitare di incorrere nella
relativa sanzione ove provveda a richiedere chiarimenti/integrazioni
all’Autorità.
Sanzioni
comminate a seguito di segnalazione da parte delle SOA
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Regolamento, l’Autorità può
irrogare le sanzioni di cui al paragrafo precedente (7_2_2), pecuniarie
ed interdittive, anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia reticente di
fronte a richieste provenienti dalle SOA e finalizzate ad effettuare le
verifiche di cui all’art. 70, comma 1, lettera f) del Regolamento. Le
verifiche di cui alla disposizione richiamata sono quelle relative
all’accertamento da parte della SOA della veridicità e della sostanza
delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui
agli articoli 78 e 79 del Regolamento - requisiti di ordine generale e
speciale - presentate dall’impresa ai fini del rilascio
dell’attestazione, nonché del permanere del possesso dei requisiti di
ordine generale. In tal caso, il termine entro il quale l’impresa è
tenuta ad adempiere alla richiesta della SOA è quello indicato dalla
SOA medesima nella richiesta; detto termine, secondo la previsione
regolamentare, non può essere superiore a 30 (trenta) giorni. Al fine
dell’avvio, a cura dell’Autorità, del procedimento sanzionatorio sopra
descritto al paragrafo 7_2_2) e che, anche in questo, caso può -
all’occorrenza e nel perdurare dell’inadempimento dell’impresa -
articolarsi in tre fasi, è indispensabile che la SOA comunichi
all’Autorità la mancata risposta da parte dell’impresa. Al riguardo, si
ricorda che al fine di garantire la comunicazione all’Autorità
dell’informazione relativa all’inadempimento dell’impresa, l’art. 74,
comma 4 del Regolamento prevede lo specifico obbligo della SOA di
provvedere in tal senso entro i 15 (quindici) giorni successivi alla
scadenza del termine concesso all’impresa stessa per la risposta. Tale
obbligo è sanzionato ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del Regolamento. Con riferimento all’oggetto della comunicazione in
esame, le SOA sono tenute a trasmettere all’Autorità anche copia della
richiesta inviata e dell’eventuale documentazione che la correda, oltre
a tutte le informazioni che consentono di accertare l’avvenuta
ricezione della richiesta e l’inutile decorrenza del termine previsto
per l’adempimento. La ricezione da parte dell’Autorità della
comunicazione di inadempimento proveniente dalla SOA determinerà
l’immediato avvio di un procedimento sanzionatorio per l’applicazione
della sanzione pecuniaria indicata dall’art. 74, comma 1, senza il
previo invio all’impresa inadempiente di un nuovo sollecito da parte
dell’Autorità. Nel caso in cui l’impresa resti inadempiente, decorsi 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione della SOA all’Autorità,
troveranno applicazione le ulteriori sanzioni previste dai commi 2 e 3
dell’art. 74, secondo le modalità già indicate al paragrafo 7_2_2). Va
precisato che anche nell’ipotesi contemplata in questo paragrafo, alla
mancata risposta sono equiparate la risposta tardiva e incompleta. Nel
caso di risposta incompleta, l’Autorità, prima di irrogare la sanzione,
valuterà la corretta formulazione della richiesta da parte della SOA e
l’eventuale richiesta da parte dell’impresa alla SOA stessa di
chiarimenti/integrazioni necessari ad identificare in modo specifico e
preciso il contenuto della risposta.
Sanzioni
comminate per la produzione di informazioni e documenti non veritieri
Il comma 5 dell’art. 74 del Regolamento prevede l’ipotesi in cui
l’Autorità accerti che l’impresa ha fornito informazioni e/o esibito
documenti risultati non veritieri. Va subito precisato che, attesa la
diversa formulazione letterale del comma in esame rispetto al comma 1
dell’art. 74, si deve ritenere che la richiesta possa pervenire anche
da soggetti diversi dall’Autorità ed anzi, il richiamo diretto all’art.
6, comma 11, consente di concludere che l’ambito soggettivo delle due
norme coincide, con riferimento all’individuazione dei soggetti nei
confronti dei quali può essere attuata dall’impresa la condotta
sanzionata. La fattispecie che viene in considerazione, dunque, è la
produzione, da parte dell’impresa, di informazioni o di documenti non
veritieri, a seguito di richiesta proveniente dalla stazione
appaltante, dall’ente aggiudicatore o dalla SOA. Anzi, con maggiore
precisione si può rilevare che il vero presupposto per l’applicazione
del comma 5 dell’art. 74 è non già il fatto in sé della produzione
delle informazioni o dei documenti non veritieri (direttamente
all’Autorità o a stazione appaltante, ente aggiudicatore o SOA), ma
l’avvenuta comminazione da parte dell’Autorità di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 51.545 (ai sensi
dell’articolo 6, comma 11, del Codice) per la produzione di tali
documenti. Sotto un profilo oggettivo, per contro, come già indicato al
paragrafo 7_2_2), l’ambito di applicazione dell’art. 74, comma 5 è più
limitato rispetto a quello generale di cui all’art. 6, comma 11 del
Codice e fa riferimento a sanzioni per false dichiarazioni rese
esclusivamente con riferimento al possesso dei requisiti di
qualificazione, di carattere generale e/o speciale. Restano, infatti,
escluse dall’ambito di applicazione le false dichiarazioni rese ai fini
della qualificazione agli organismi di attestazione, posto che
l’applicazione congiunta dei commi 9 ter e 9 quater dell’art. 40 del
Codice comporta, di per sé, la decadenza dell’attestazione rilasciata
sulla base dei documenti non veritieri. Secondo quanto previsto
dall’articolo 74, comma 5, pertanto, una volta adottato il
provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l’Autorità deve
informare la SOA che ha rilasciato l’attestazione, la quale, a sua
volta, è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 40, comma 9 ter,
del Codice che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a dichiararne la
decadenza ove riscontri che tali requisiti non sussistevano. I
controlli che la SOA effettua a seguito della ricezione della
comunicazione da parte dell’Autorità sono relativi ai requisiti ordine
generale e speciale valutati dalla SOA ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione. In caso di inerzia della SOA,
inoltre, l’Autorità può provvedere direttamente alla sospensione
cautelare e/o all’annullamento dell’attestazione rilasciata in difetto
dei presupposti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del
Codice, secondo quanto espressamente indicato dall’art. 74, comma 5
ultimo periodo. La ratio della previsione di cui al comma 5 dell’art.
74 deve essere individuata nella necessità di sottoporre a nuova
verifica l’impresa che, avendo fornito informazioni e/o esibito
documenti risultati non veritieri in risposta a richieste formulate da
parte dei soggetti indicati nell’articolo 6, commi 9 e 11, del Codice,
possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento agli
adempimenti previsti per il rilascio dell’attestazione di
qualificazione. Con riferimento alla descrizione del procedimento
sanzionatorio a cura dell’Autorità, si rinvia a quanto più nel
dettaglio indicato nel Regolamento unico in materia di esercizio del
potere sanzionatorio Parte II, Titolo III, già pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorità.
SANZIONI S.O.A.
CARATTERISTICHE
MODIFICHE
- Delibera n. 115 del 10 febbraio 2016 - Modifica del
Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell’Autorità mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1
rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art.
73 dpr n. 207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44 del
citato Regolamento.
Si delibera di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio
del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità le seguenti modifiche:
- abrogazione dell’Allegato 1 al Regolamento
rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art.
73 dpr n. 207/2010” ;
- riformulazione dell’art. 44 del citato
Regolamento nei termini appresso indicati: “Per la quantificazione
della sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli
elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i
commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti quali,
a mero titolo esemplificativo: gli effetti pregiudizievoli della
violazione, il vantaggio tratto dalla Soa e/o dall’autore della
violazione e la recidiva specifica per quanto riguarda le aggravanti;,
l’autodenuncia, le iniziative tendenti ad eliminare le conseguenze
della violazione e/o a prevenire ulteriori violazioni, l’adozione di
moduli organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni per
quanto riguarda le attenuanti”.
POTERI
SANZIONATORI ANAC
MODELLI
DI SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA'
21/12/2016
Comunicato del presidente Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017 il Comunicato del Presidente del 21
dicembre scorso con il quale si forniscono i nuovi modelli di
segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni
appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati) correlati
alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio
riconosciuto all’Autorità dal nuovo codice dei contratti (art. 213,
d.l.gs 50/2016).
Il comunicato ed i modelli allegati sono entrati in vigore dalla data
di pubblicazione in G.U., abrogando i modelli precedenti (Comunicato
del Presidente del 18 dicembre 2013).
AFFITTO
D'AZIENDA
CARATTERISTICHE
- (durata
tre anni)
L’art. 76, comma 9 del Regolamento prevede, nell’ipotesi di affitto di
azienda, che l’affittuario possa avvalersi dei requisiti posseduti
dall’impresa locatrice se il contratto di affitto ha durata non
inferiore a tre anni.
- (contratto
di affitto annotato CCIAA)
Relativamente ai criteri ed alle procedure da seguire per rilascio
della attestazione di qualificazione ad una impresa sulla base di un
contratto di affitto di azienda o di un ramo di azienda, va precisato
che, al fine di evitare l’utilizzo ‘plurimo’ dei requisiti, è
necessario accertare che il contratto di affitto sia annotato ai sensi
del codice civile (articolo 2556, comma 2) presso la Camera di
commercio, escludendo così la possibilità che si possa duplicare il
contratto di affitto.
- (procedimento
di attestazione) Si rinvia, per il procedimento di
attestazione, a tutto quanto sopra precisato nei paragrafi da 2_4_3) a
2_4_5).
COMODATO
CARATTERISTICHE
- (le
SOA non possono attestare, in forza di contratto di comodato, le
imprese comodatarie d’azienda)
Per quanto riguarda l’eventualità per il comodatario di una azienda o
di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria
qualificazione, dei requisiti posseduti dall’impresa (o dal ramo di
impresa) concessa in comodato, va chiarito che il legislatore, non
avendo contemplato la fattispecie tra le ipotesi di cui al citato art.
76, comma 9 del Regolamento, né peraltro, tra quelle previste dagli
articoli 51 (vicende soggettive del candidato, dell’offerente e
dell’aggiudicatario) e 116 (vicende soggettive dell'esecutore del
contratto) del Codice, ha implicitamente espresso la volontà di non
consentire all'impresa comodataria di azienda di attestarsi utilizzando
i requisiti dell’azienda comodante in godimento.
È, pertanto, senza dubbio da escludere l’applicabilità del disposto
normativo contenuto nell’art. 76, comma 9 del Regolamento all’ipotesi
del comodato.
Per maggiore chiarezza sul punto, si rappresentano di seguito le
ragioni che inducono, nel caso di specie, ad interpretare il silenzio
del legislatore in ordine al comodato di azienda nel senso della
volontà di non consentire all'impresa comodataria di azienda di
attestarsi utilizzando i requisiti dell'azienda comodante in godimento.
La disciplina regolamentare in materia, come già più volte ricordato
nella trattazione dei precedenti paragrafi, consente al nuovo soggetto,
in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento
di azienda o di un suo ramo, di avvalersi, per la propria
qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno
dato origine (art. 76, comma 9, d.p.r. 207/2010), con l’ulteriore
precisazione che nel caso di affitto di azienda l'affittuario può
avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il
contratto abbia durata non inferiore a tre anni.
La disposizione di cui all’art. 76, comma 9 del Regolamento va
interpretata in combinato disposto con gli artt. 51 e 116 del Codice.
L’art. 51 citato, in deroga al generale principio della non
modificabilità del soggetto partecipante alla procedura di gara,
consente l’ammissione alla gara, all’aggiudicazione e alla
stipulazione, previo accertamento dei requisiti generali e speciali,
solo al cessionario, all'affittuario ovvero al soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, senza citare il
comodatario. L’art. 116 del Codice prevede la possibilità di subentro
nella titolarità dei contratti di appalto in corso di esecuzione, in
deroga al principio generale di non modificazione del contraente
individuato con procedure ad evidenza pubblica (art. 118, comma 1 del
medesimo Codice contenente il divieto di cessione del contratto), solo
in determinate ipotesi, quali le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici, e a seguito del positivo accertamento dei requisiti
in capo al nuovo soggetto. Tali ipotesi, proprio perché derogatorie di
principi generali, sono da ritenersi tassative e di stretta
interpretazione, per cui ne è consentita l'interpretazione estensiva,
ma non quella analogica. Ciò comporta che i trasferimenti di azienda (o
di ramo) per i quali, ai sensi dell’art. 116 del Codice, è consentito
il subentro nella titolarità dei contratti di appalto in corso di
esecuzione, sono solo quelli espressamente previsti dall'art. 2558
c.c., ossia: l’acquisto dell’azienda e l’affitto dell’azienda, con
possibilità di ricomprendere in queste ipotesi, attraverso lo strumento
dell’interpretazione estensiva, anche le cessioni di ramo d’azienda e
l’affitto di ramo d’azienda, come peraltro chiaramente esplicitato dal
legislatore nell'art. 51 del Codice, ma con assoluto divieto di
estendere tali ipotesi, in via analogica, a fattispecie come il
comodato di azienda.
Da tali specifiche disposizioni legislative in materia di appalti
pubblici, discende, dunque, che, ove tra le operazioni che comportano
il trasferimento di azienda di cui all’art. 76, comma 9 del
Regolamento, si contemplasse il comodato di azienda, riconoscendo in
tal senso la possibilità per l’impresa comodataria di azienda
di attestarsi sulla base dei requisiti ricavabili dall’azienda ottenuta
in godimento, ci si troverebbe di fronte alla paradossale situazione
dell’impossibilità giuridica della comodataria di subentrare
all'impresa comodante sia nella posizione di concorrente ad eventuali
procedure di gara in corso, sia nella titolarità dei contratti di
appalto in corso di esecuzione.
Pertanto, a prescindere dalla indiscutibile idoneità, generalmente
riconosciuta al contratto di comodato di azienda, di permettere al
comodatario di acquistare un diritto personale di godimento
dell'azienda, il comodatario non potrebbe, durante il comodato, gestire
le attività in essere dell'azienda comodante, in evidente contrasto con
la causa stessa del contratto di comodato.
Anche riflessioni interpretative delle disposizioni del codice civile
portano alla medesima conclusione. Vi sono, infatti, una serie di
disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante, quali la
previsione che attribuisce al comodante il diritto alla restituzione
anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella che consente
il comodato senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.), da
ritenersi palesemente incompatibili con l'art. 76, comma 9 del
Regolamento il quale, relativamente all'affitto di azienda, richiede
una durata minima di tre anni.
Una siffatta estensione normativa parrebbe, invero, costituire una
forzatura difficilmente compatibile con la struttura del contratto di
comodato, in quanto idonea a sbilanciare oltremodo, a vantaggio del
comodatario, l’equilibrio contrattuale, che già si caratterizza per il
fatto che le obbligazioni da esso nascenti non si trovano fra loro in
relazione sinallagmatica, in quanto il sacrificio economico è solo del
comodante.
Pertanto, le SOA non potranno attestare, in forza di contratto di
comodato, le imprese comodatarie d’azienda, in virtù delle su esposte
motivazioni, non rientrando la fattispecie del comodato d’azienda nei
commi 9 e 10 dell’art. 76 del Regolamento.
ELEMENTI
OGGETTO DI TRASFERIMENTO
DEFINIZIONE
DI AZIENDA, RAMO, CESSIONE
- L’ordinamento (art. 2555 c.c.) definisce l’azienda
come il
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa e il ramo d’azienda (art. 2112 co. 5 c.c.) come
articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento.
È importante sottolineare che, pur essendo riconosciuta dal codice
civile alle parti la facoltà di identificare una struttura
imprenditoriale come ‘ramo di azienda’ al momento del suo
trasferimento, la giurisprudenza (Cass., 10 settembre 2013, n. 20728)
ha definito alcuni elementi costitutivi della fattispecie, da ritenersi
imprescindibili per la sua individuazione. In particolare:
- Stabilità
ed autonomia
dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112 co. 4 sopra
richiamato (così, ex multis, Cass., 17 marzo 2008, n. 5932);
- Precisa
definizione di struttura e dimensione;
- Connessione
della
professionalità del personale addetto alla struttura (ramo di azienda)
con le attività del preteso ramo di azienda;
- Autonomia
organizzativa;
- Funzione
unitaria
delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale
da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica.
- La Corte di Giustizia Europea (C. giust. UE, 24
gennaio 2002,
C-51/00) ha inoltre indicato un ulteriore requisito, e cioè che si
tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non
destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al
perseguimento di uno specifico obiettivo.
Si tratta di parametri di riferimento che consentono, quando si
verifica il succedersi di due diversi soggetti nel possesso di beni
produttivi o di attività organizzate, di distinguere la fattispecie
della cessione di un ‘ramo di azienda’ da altre fattispecie, quali ad
esempio, l’esternalizzazione di servizi o la cessione di singoli beni
produttivi. Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 76 del
Regolamento attuativo, solo la cessione del ramo di azienda consente,
se le parti lo vogliono, l’utilizzo dei requisiti di qualificazione
dell’impresa cedente ai fini della qualificazione della cessionaria, è
imprescindibile individuare correttamente a monte la fattispecie
traslativa intercorsa tra le parti, per evitare che si dia luogo ad un
procedimento di attestazione in assenza del presupposto necessario cioè
della cessione di ramo di azienda). Al riguardo, le uniche indicazioni
che il legislatore fornisce in merito alla cessione di ramo di azienda
sono contenute, ancora una volta, nel codice civile (art. 2112 co. 5
c.c.) che dispone che per trasferimento di azienda o di un suo ramo
debba intendersi qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi
compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Dalla definizione di cui
sopra, si possono ricavare tre ulteriori elementi costitutivi della
fattispecie ‘ramo di azienda’ che sono i seguenti:
- L’attività
economica organizzata in ramo d’azienda può essere con o senza scopo di
lucro;
- L’attività
che
costituisce ramo d’azienda deve preesistere alla cessione e non essere,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del
trasferimento;
- Il
trasferimento deve consentire la conservazione dell’identità del ramo
d’azienda ceduto.
- L’utilizzo degli indicatori sopra elencati potrà
consentire di
distinguere ipotesi di esternalizzazione di servizi da quelle di
cessione di ramo di azienda. Ed infatti, ricorrerà la fattispecie
dell’esternalizzazione di servizi e non della cessione del ramo di
azienda, nel caso di un trasferimento, da un’impresa all’altra, di
attività per le quali non vengano chiarite struttura e dimensione, né
provata la connessione della professionalità del personale addetto con
le attività cedute, né l’autonomia organizzativa delle stesse. Inoltre,
si tratterà di esternalizzazione nel caso in cui l’attività ceduta sia
caratterizzata da estrema eterogeneità, sia della stessa che delle
capacità professionali dei lavoratori addetti, eterogeneità che renda
evidente, altresì, la mancanza di qualsiasi funzione unitaria
suscettibile di farla assurgere ad unica entità economica (Cass., Sez.
Lavoro, 10 gennaio 2004, n. 206; Cass., 16 ottobre 2006, n. 22125). In
tutti questi casi, pertanto, non troverà applicazione la disciplina
della cessione del ramo di azienda e le annesse implicazioni anche dal
punto di vista della qualificazione delle imprese coinvolte
nell’operazione di trasferimento. Del pari, nel caso in cui i beni
produttivi ceduti non siano dotati di un’effettiva organizzazione tale
da renderli idonei, nel loro complesso, allo svolgimento di un’attività
produttiva, non si avrà cessione di ramo di azienda bensì compravendita
dei singoli beni. Emerge, pertanto, che l’individuazione della
sussistenza in concreto di una cessione di ramo di azienda non può
essere fondata sul solo esame della volontà dichiarata dalle parti
all’atto di cessione, ma implica una valutazione anche degli elementi
oggettivi del trasferimento. In altri termini, troveranno applicazione
le indicazioni contenute nel codice civile (art. 1362 c.c. e ss.) che
raccomandano di interpretare il contratto indagando quale sia stata la
comune intenzione delle parti e nonlimitandosi al senso letterale delle
parole e altresì interpretando le clausole contrattuali le une per
mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal
complesso dell’atto. Affinché si abbia trasferimento di un ramo di
azienda, infatti, il contratto deve essere redatto in modo tale che da
esso risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella
sua attività produttiva un filone che non intende più curare,
trasferisce in toto quanto aveva considerato funzionale a quel filone
di attività. Quanto all’acquirente, l’oggetto dell’acquisto potrà
costituire lo strumento per la sua unica attività futura oppure potrà
andare a confondersi con il complesso dei beni che già possiede.
ELEMENTI
OGGETTO DI TRASFERIMENTO
- L’individuazione dell’oggetto del trasferimento di
ramo di azienda
presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra
loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa,
consistenti nell’eventuale trapasso di elementi materiali e/o
immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto
della maggior parte del personale da parte della impresa cessionaria,
nell’eventuale trasferimento della clientela, nei limiti che verranno
specificati, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate
prima e dopo la cessione (C. giust. UE, 24 gennaio 2002, C-51/00). In
particolare, per quanto attiene al trasferimento di beni materiali e
altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro
funzionalmente organizzati, vanno inclusi:
- attrezzature
(edifici, macchinari),
- know
how (brevetti, esperienza acquisita)
trasferito soprattutto a mezzo del trasferimento delle figure
professionali (direttore tecnico, eventuale staff tecnico e manodopera
qualificata di un certo livello), senza le quali non può configurarsi
vero trasferimento delle conoscenze acquisite nel contesto del ramo di
azienda
- rapporti
giuridici (crediti, debiti).
Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i contratti che non
abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.), nei quali - se non è
pattuito diversamente (art. 2558 c.c.) - subentra l’acquirente a
qualunque titolo dell’azienda (o di un suo ramo ), salva la facoltà
dell'altro contraente di recedere per giusta causa e salva la
disciplina speciale vigente per i contratti dei quali è parte la
pubblica amministrazione (art. 116 d.lgs. 163/2006). Ciò che le parti
hanno convenuto, infatti, produce effetti immediati per i contraenti
medesimi ma, a tutela dei terzi, è disposto che nei confronti di
costoro il contratto possa anche non produrre alcun effetto, ove
sussistano determinate circostanze. A maggior tutela del terzo che
abbia natura giuridica di pubblica amministrazione, poi, vige la
disciplina speciale della quale si dirà in prosieguo. Con riferimento
al trasferimento dell’avviamento (clientela), va infine tenuto in
considerazione che in materia di contratti pubblici non può ragionarsi
in termini di ‘avviamento’ – e cioè di clientela – dell’impresa
cedente, in quanto non può sussistere una relazione di tipo
clientelare. Potranno però avere rilievo, in termini di ‘avviamento’ i
CEL già rilasciati al cedente e che afferiscono all’attività o al ramo
di attività ceduta. Inoltre, il trasferimento dell’avviamento sarà
certamente rilevante con riferimento ai clienti soggetti privati che
l’impresa cedente dovesse avere, in considerazione del fatto che le
imprese che operano nel mercato dei lavori pubblici possono parimenti
operare anche nel settore dei lavori privati.
- Rapporti
di lavoro
Nel contesto del trasferimento del ramo d’azienda, particolare
attenzione deve essere riservata alla successione nei rapporti di
lavoro, anche in considerazione del d.lgs. 18/2001 intitolato
«Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di
stabilimenti o di parti di stabilimenti». Il trasferimento
dell'azienda, o di un ramo di azienda, comporta la (o consiste nella)
cessione di tutti gli inerenti rapporti giuridici (art. 2558 c.c.),
compresi i contratti di lavoro e d’opera. L’art. 2112 c.c. ribadisce la
regola secondo cui il rapporto di lavoro prosegue con il nuovo titolare
dell’azienda, e dispone ciò, essenzialmente, a tutela dei lavoratori:
l’alternativa, invero, sarebbe il licenziamento e non già la
prosecuzione del rapporto con il vecchio imprenditore, in quanto è
ovvio che costui, non essendo più titolare dell’azienda - o dello
specifico ramo ceduto - potrebbe verosimilmente non avere più alcuna
ragione di stipendiare il relativo personale, né si potrebbe esigere
che lo facesse. Trattandosi di una norma a tutela dei lavoratori, il
subentro del nuovo imprenditore nella posizione di datore di lavoro
avviene ope legis e non richiede particolari formalità o dichiarazioni
negoziali espresse, né, comunque, il consenso del lavoratore
interessato, salva ovviamente la sua facoltà di licenziarsi (Cons. St.,
30 aprile 2013, n. 2368). Pertanto, per ciò che riguarda la sorte dei
contratti di lavoro e dei lavoratori, si precisa che questi vanno
considerati nell’ambito del trasferimento quale componente personale
dell’azienda ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c.
conseguentemente:
- il rapporto di lavoro continua con
l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- l’alienante e l’acquirente sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento;
- l’acquirente è tenuto ad applicare i
trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza.
Si segnala, tra l’altro, che il Consiglio nazionale del notariato, nel
fornire indicazioni sulla redazione dei contratti di cessione di
azienda (o ramo di azienda) ha rilevato l’opportunità, per ciò che
concerne i rapporti di lavoro, di:
- procedere all’indicazione dei lavoratori
addetti all'azienda ceduta
(o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle
relative mansioni e del relativo inquadramento;
- verificare che sia espressamente garantito
dal cedente che i
dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni
eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle
applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati
regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle
assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;
- dare atto, nel caso che gli occupati presso
il complesso aziendale
ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di
informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria
con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente
normativa in materia.
Sempre il Consiglio nazionale del notariato puntualizza altresì che nel
caso in cui il complesso aziendale ceduto non annoveri dei dipendenti,
sarà comunque opportuno far risultare dall’atto apposita dichiarazione
con la quale la parte cedente precisa che non vi sono rapporti con
personale dipendente in essere nei quali debba subentrare la parte
acquirente a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. Quindi,
con riferimento al trattamento del personale, è necessario verificare
che nel contratto di cessione siano presenti le indicazioni di cui
sopra. Inoltre, quando un contratto di cessione viene utilizzato ai
fini della qualificazione della cessionaria, per determinate categorie
e classifiche che vengono indicate come pertinenti al ramo ceduto (o
all’azienda ceduta), i requisiti di adeguata idoneità tecnica e
organizzativa e di adeguato organico medio annuo (di cui all’art. 79,
comma 1 lettere b - d) implicano la presenza nell’oggetto della
cessione (di ramo o azienda) del personale connesso all’attività ceduta
(personale, peraltro, che come sopra rilevato costituisce il mezzo più
evidente del trasferimento di know how necessario a mantenere la
qualificazione). Viceversa si dovrà ritenere che la cessionaria non
possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione, in tutto o in
parte, i requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa e di
adeguato organico medio annuo, requisiti che la cedente imputava alla
qualificazione del ramo (o dell’azienda) oggetto di cessione. Più
chiaramente, pertanto, quando il contratto di cessione viene utilizzato
ai fini della qualificazione della cessionaria, si devono tenere
distinti due aspetti 26 . Il primo aspetto è quello relativo alla
natura e validità del contratto ai sensi del codice civile: si tratta
di una verifica che non compete alla SOA che lo riceve ai fini di un
procedimento di attestazione, in quanto esula dalla propria attività;
peraltro, la circostanza che per la cessione venga richiesta la forma
pubblica (atto notarile) o la sottoscrizione autenticata, è di per sé
garanzia della validità ed efficacia dell’atto medesimo. Il secondo
aspetto, invece, è tipicamente connesso all’attività di qualificazione
e quindi è quello che le SOA devono prendere in considerazione. Si
tratta di verificare che la cessione realizzata tra le parti sia idonea
a consentire effettivamente l’acquisizione da parte della cessionaria
delle categorie e classifiche di qualificazione che la cedente ha
imputato al ramo o all’azienda ceduta. Ciò significa che la SOA deve
verificare che sussistano tutte le condizioni che possono far
considerare trasferiti i requisiti richiesti dall’art. 79 del
Regolamento e cioè l’adeguata capacità economico finanziaria,
l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’adeguata dotazione di
attrezzature tecniche, l’adeguato organico medio annuo. Pertanto, per
tornare all’ipotesi specifica della sorte dei rapporti di lavoro,
benché, come il Consiglio nazionale del notariato ha messo in evidenza,
si possano avere delle cessioni in cui non vengono trasferiti rapporti
con personale dipendente, in questi casi, ai fini della qualificazione,
la mancanza di personale potrà incidere sui requisiti dell’art. 79 del
Regolamento, indispensabili per il mantenimento, con riferimento al
complesso ceduto, della qualificazione originariamente posseduta.
Peraltro, alla luce degli indicatori sopra individuati per la
definizione di ‘ramo di azienda’ e in ragione dell’oggetto della
cessione che, sempre secondo quanto prima precisato, comprende anche il
trasferimento del know how, si deve ritenere che la presenza di una
componente personale sia determinante per la definizione
dell’operazione come cessione dell’azienda o di un suo ramo utile ai
fini della qualificazione della cessionaria. In tal caso, peraltro, la
giurisprudenza precisa che l’attività che i lavoratori ceduti svolgono
deve essere esclusivamente o ‘prevalentemente’ rivolta alla produzione
di beni e servizi del ramo aziendale ceduto e ciò al fine di evitare
che il trasferimento si trasformi in una semplice sostituzione
del datore di lavoro. Posta, inoltre, la distinzione tra cessione di
azienda o di ramo di azienda e il contratto con il quale viene
realizzata la cosiddetta ‘esternalizzazione’ dei servizi, nell’ipotesi
della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale del
cessionario nel rapporto di lavoro, senza bisogno di consenso dei
contraenti ceduti, come sopra indicato più nel dettaglio, mentre nel
caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie
della cessione dei contratti di lavoro che richiede per il suo
perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. (Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 giugno 2005, n. 13068).
- Contratti
d'opera
In caso di cessione, per ciò che riguarda la sorte dei contratti
d’opera in essere, premesso che la cessione dei soli contratti d’opera
non comporta cessione di ramo di azienda, si ricorda che il Codice
detta una disciplina specifica, distinguendo l’ipotesi in cui la
cessione avvenga prima e dopo l’affidamento del contratto pubblico. Al
riguardo, per i contratti pubblici in corso di esecuzione, si rinvia
alla sezione specifica di questo paragrafo. (vedi sezione "gare
d'appalto")
TRASFERIMENTI
AZIENDALI - GARE D'APPALTO
Rilevanza
della cessione in fase di gara e di esecuzione del contratto
- A parte le indicazioni fornite, in materia di
qualificazione,
dall’art. 76 commi 9 e seguenti del Regolamento, anche il Codice
contiene alcune disposizioni che fanno riferimento alle fattispecie
della cessione di aziende, della fusione di aziende e del trasferimento
di rami di aziende. Il Codice, tuttavia, disciplina l’incidenza del
fenomeno sul procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto.
Pertanto, in questa sede, si forniscono solo alcuni cenni a queste
disposizioni, limitatamente a ciò che è correlato al fenomeno della
qualificazione
- (sono
ammessi alla gara/aggiudicazione/stipulazione previo accertamento dei
requisiti di ordine generale/speciale)
L’art. 51 del Codice, nel disciplinare le vicende soggettive del
candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario, dispone che qualora i
candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla
trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario,
l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento dei
requisiti sia di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati
dalla stazione appaltante.
- (condizioni
necessarie)
La previsione sopra richiamata pone un temperamento del principio
assoluto di immodificabilità soggettiva dei concorrenti, in quanto
ammette il subentro di altro soggetto nella posizione di partecipante
ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Tale
ammissione, tuttavia, è subordinata dalla giurisprudenza (Cons. St.,
sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1873 e Cons. St., sez. V, 9 giugno 2008, n.
2794) al verificarsi di due condizioni:
- gli atti di cessione devono essere comunicati
alla stazione appaltante;
- la stazione appaltante deve verificare l’idoneità
soggettiva ed oggettiva del subentrante.
È chiaro che, nel caso in cui si tratti di affidamento di appalti di
lavori di importo superiore ad € 150.000, il subentrante dovrà
dimostrare la propria idoneità al subentro a mezzo di apposita
attestazione di qualificazione che comprovi il possesso dei requisiti
richiesti dalla stazione appaltante. In base alle tempistiche dei
procedimenti di rilascio di nuova attestazione o di integrazione della
precedente, appare difficile, in un caso del genere e cioè in corso di
procedura di selezione del contraente, che la cessione possa essere
utilizzata anche ai fini dell’ottenimento della qualificazione
necessaria a partecipare a quella gara. Tuttavia, ove ciò fosse
possibile, si rammenta alle SOA che deve essere seguito il procedimento
indicato nel presente capitolo del Manuale e, alle Stazioni appaltanti,
di verificare che tale procedimento sia stato correttamente eseguito,
effettuando, in caso contrario, segnalazione all’Autorità anche ai
sensi dell’art. 71 del Regolamento.
- (lavori
in corso)
La cessione di una azienda o di un ramo di azienda può comportare il
trasferimento degli eventuali contratti in corso di esecuzione ed
afferenti al ramo ceduto (o all’azienda ceduta). L’art. 116 del Codice
dei Contratti, nel disciplinare le vicende soggettive dell’esecutore
del contratto, dispone che le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dalla legge 30 , e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal Codice. La previsione sopra richiamata pone
un temperamento del principio secondo il quale nel settore dei lavori
pubblici il soggetto aggiudicatario non può cedere il contratto (art.
118 comma 1 del Codice dei Contratti), in quanto ammette la successione
nella posizione dell’aggiudicatario se è effetto di operazioni di
fusione, di scissione, di trasformazione societaria o anche di cessione
di azienda o di un ramo di questa. Il principio richiamato, peraltro,
come messo in luce dalla costante giurisprudenza, nasce dall’esigenza
di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici un controllo
preliminare dei requisiti dei concorrenti e di impedire che tale
verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive in corso
di esecuzione. L’efficacia della novazione soggettiva
dell’aggiudicatario nei confronti del committente è tuttavia
subordinata, in primo luogo, alla comunicazione alla stazione
appaltante della intervenuta modifica soggettiva dell’aggiudicatario
con la indicazione anche dei requisiti posseduti dal nuovo soggetto che
devono corrispondere a quelli necessari all’esecuzione del contratto
ed, in secondo luogo, alla non opposizione della stazione appaltante,
da esprimersi nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data
della comunicazione, al subentro del nuovo soggetto, in quanto questi
risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa speciale
(antimafia). Con riferimento alla prima disposizione, secondo la quale
il nuovo soggetto deve documentare i propri requisiti di
qualificazione, essa va letta unitamente al disposto dell’art. 76 comma
9 del Regolamento, qui in esame. Ciò significa che il cessionario,
oltre che dell’azienda o di un suo ramo, anche del contratto con la
stazione appaltante, può effettivamente subentrare al cedente, solo in
due ipotesi:
- se il cessionario ha già, in proprio, tutti i
requisiti per l’esecuzione del contratto, a prescindere dalla cessione;
- se il cessionario, per effetto della cessione,
riesce ad ottenere,
in tempo utile per il subentro, una nuova attestazione, o
l’integrazione dell’attestazione in suo possesso, necessaria per
dimostrare di avere i requisiti richiesti per la esecuzione del
contratto.
Si ritiene, inoltre, per evitare che l’art. 116 del Codice possa
divenire un escamotage per aggirare le regole in materia di
qualificazione obbligatoria, che i requisiti a cui la norma fa
riferimento debbano essere quelli originariamente previsti dal bando o
dal contratto con la stazione appaltante e non quelli che, dato lo
stato di avanzamento del contratto sarebbero da soli sufficienti a
portare a termine l’esecuzione delle prestazioni rimanenti. Ed ancora,
sempre per evitare che il ricorso alla disposizione in esame possa
perseguire finalità elusive alla normativa sui contratti pubblici, va
ricordato che la giurisprudenza ha chiarito che l’art. 116 del Codice
non può considerarsi svincolato dagli effetti delle procedure
concorsuali di scelta del contraente. Ciò significa che laddove
l’aggiudicazione si riveli invalida o inefficace, ad esempio per la
mancanza o il venir meno di alcuni requisiti dell’aggiudicatario, la
cessione del contratto aggiudicato non può essere lo strumento per far
subentrare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti, in quanto
devono piuttosto essere seguite le procedure di legge descritte
dall’art. 140 del Codice che prevedono l’interpello degli altri
concorrenti in graduatoria.
- (cedente
divieto di concorrenza)
Resta ferma, in questo caso, l’operatività del patto di non concorrenza
nei termini prima specificati ai sensi dell’art. 2557 c.c. il quale
sancisce che chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di
cinque anni dal trasferimento - o per un periodo inferiore indicato
dalle parti - dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto,
ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta. Con riferimento alle imprese che operano nel
settore dei lavori pubblici, occorre fornire alcuni chiarimenti sulla
portata del divieto di concorrenza. In particolare, non è dubbio che,
nel caso in cui oggetto del trasferimento sia l’intera azienda,
l’impresa cedente sia completamente soggetta a tale divieto. In
considerazione del fatto che il divieto è sancito dall’art. 2557 c.c.,
la sua violazione comporta delle conseguenze che rimangono limitate al
profilo civilistico del rapporto tra le imprese; infatti l’illecito,
avendo natura contrattuale, determina il risarcimento del danno e/o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui si tratti di una cessione di
ramo di azienda, il divieto di concorrenza non può riguardare
l’attività dell’alienante preesistente al trasferimento stesso che
esula dall’ambito dell’attività oggetto di trasferimento. Pertanto, nel
caso in cui l’alienante sia un’impresa che già opera nel settore dei
lavori pubblici e che, pur a seguito di cessione di un suo ramo,
continua ad operarvi in un diverso ambito specialistico, l’attenzione
va rivolta alla corretta individuazione del ramo di azienda ceduto e
dell’attività allo stesso imputabile, nonché alla specifica
identificazione delle categorie di opere che possono considerarsi
imputabili a quel ramo di azienda e, pertanto, fuoriuscite, con la
cessione, dalla capacità esecutiva del cedente. Al riguardo si rinvia a
quanto in seguito si indicherà nei paragrafi 2_4_3) e 2_4_4). Con
riferimento, più in dettaglio, alle categorie e classifiche già in
possesso della cedente e interessate dalla cessione si rinvia al
paragrafo 2_4_4) del presente capitolo.
TRASFERIMENTI
AZIENDALI PARTICOLARI
CARATTERISTICHE
- (Trasferimento
di azienda da parte di un Consorzio Stabile – Impossibilità
dell’utilizzo di tale operazione societaria ai fini della
qualificazione)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 21
Nel corso dello svolgimento dell’attività di vigilanza è pervenuta una
segnalazione di un operatore economico lamentante il mancato
riconoscimento, ai fini della propria qualificazione, di una cessione
di ramo d’azienda da parte di un consorzio stabile.
Sulla questione è stato investito l’Ufficio Precontenzioso e Affari
giuridici che ha concluso rappresentando che:
- la connotazione tipica del consorzio stabile è
che la compagine consortile è il risultato di un contratto a dimensione
associativa tra imprese,
- il consorzio stabile si attesta sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, ai sensi
dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. 163/2006.
Ne consegue che la qualificazione del Consorzio avviene a seguito della
verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate
dei corrispondenti requisiti, cosi come disposto dell’art. 94, comma 2
del d.p.r. 207/2010. In altri termini la qualificazione che viene
attribuita al Consorzio nelle categorie in cui sono qualificate le
imprese consorziate, necessita di adeguamenti a seguito di ogni nuovo
assetto del consorzio. Tale circostanza non consente di ritenere
possibile la cessione di un ramo d’azienda del consorzio stabile come
operazione che possa ex se compiersi prescindendo dalla cessione delle
singole imprese consorziate o di loro rami. Il Manuale sull’attività di
qualificazione al paragrafo 2_4_2 del Capitolo IV , PARTE II, (
Definizione di azienda, ramo, cessione) è integrato con la seguente
indicazione:
La cessione di ramo d’azienda del consorzio stabile che comporti il
trasferimento di beni materiali e immateriali (unitariamente
considerati perché tra loro funzionalmente organizzati), e soprattutto
la cessione dei requisiti che hanno consentito l’originaria
qualificazione del consorzio (i quali derivano unicamente dalle
qualificazioni delle consorziate), non appare un’operazione
perseguibile. Infatti, essa consentirebbe al consorzio di disporre
delle qualificazioni che gli hanno consentito in origine di
qualificarsi, e che di fatto appartengono alle singole imprese
consorziate.
- (imprese
fallite)
Qualificazione di un’impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da
un'impresa fallita. Nel caso in cui sia richiesta l’attestazione di
qualificazione da parte di un’impresa cessionaria che abbia acquisito
il ramo d’azienda da un’impresa fallita, al fine di evitare che l’art.
76, comma 9 d.p.r. 207/2010 divenga un grimaldello per forzare il
sistema di qualificazione, consentendo a chiunque di avvalersi di
requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
correlati ad un complesso aziendale (trasferito) privo di concreta
produttività e funzionalità, si rende necessario subordinare
l’utilizzo, da parte dell’impresa avente causa (cessionaria), dei
requisiti maturati in capo all’impresa dante causa (cedente), al previo
accertamento che quel complesso aziendale (ceduto) sia rimasto
sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento
pronunciata nei riguardi dell’impresa dante causa (cedente). È
innegabile, infatti, che l’impresa dichiarata fallita, in quanto
versante in stato d’insolvenza, manifestatosi «con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 5 R.D.
16 marzo 1942, n. 267), potrebbe aver compromesso la consistenza
aziendale della stessa (intesa come «complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» ex art. 2555 c.c.). La
verifica dell’integrità del complesso aziendale trasferito deve essere
accompagnata dall’accertamento circa la sussistenza degli indicatori di
produttività come sopra delineati, che potranno sussistere in tutti i
casi in cui il fallimento non ha comportato, di fatto, la cessazione
dell’attività d’impresa. A tal fine, quindi, la SOA cui si rivolge
l’impresa cessionaria, per valutare con completezza l’oggetto del
trasferimento, potrà avvalersi dell’inventario redatto su
autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l’eventuale
assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di fallimento (art. 87 del
R.D. 267/1942 ) o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione
del giudice delegato. Resta fermo comunque l’obbligo di produrre la
perizia giurata finalizzata all’individuazione e alla valutazione dei
requisiti speciali spendibili ai fini della qualificazione dell’impresa
avente causa.
- (imprese
nel perido di interdizione)
Qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da
un’impresa cui sia stata annullata l’attestazione SOA durante il
periodo di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo
contratto di attestazione. Occorre premettere che l’Autorità ha in più
occasioni chiarito che dal combinato disposto degli artt. 40, comma 9
quater, e 38 del Codice e 78 del Regolamento si desume che
l’accertamento della presentazione da parte dell’impresa di false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini dell’attestazione non fa
venir meno solo la validità dell’attestazione di qualificazione, ma ha
come fondamentale conseguenza la perdita, da parte dell’impresa stessa,
del requisito dell’affidabilità morale e professionale. Ne deriva, come
ulteriore conseguenza, che l’impresa non può ottenere una nuova
attestazione per il periodo di un anno dalla data di inserimento nel
casellario delle imprese qualificate della relativa notizia, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 78 del d.p.r. 207/2010 e degli artt.
40, comma 9 quater e 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice. Ciò posto,
evidenti ragioni di garanzia della effettività della sanzione
costituita dall’annullamento dell’attestazione SOA, con correlato
divieto per l’impresa titolare dell’attestazione annullata di stipulare
un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno dalla
data del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità, impongono di
estendere il divieto anche alle imprese che divenissero cessionarie,
conferitarie, locatarie, ecc., di azienda o di ramo proveniente
dall'impresa direttamente colpita dall'annullamento dell’attestazione.
Tale estensione del divieto opera nel senso di impedire che l’impresa
avente causa si qualifichi, in tutto o in parte, utilizzando requisiti
di ordine speciale posseduti originariamente dall'impresa dante causa.
Per tale ragione il medesimo divieto non opera, ovviamente, qualora la
qualificazione dell’impresa avente causa si fondi esclusivamente sui
requisiti originariamente maturati in capo a quest’ultima, senza alcun
apporto, quindi, da parte dell’impresa direttamente colpita dal
provvedimento di annullamento dell’attestazione. Qualora nei confronti
dell’impresa cedente sia pendente un procedimento ai sensi dell’art.
40, commi 9 ter e 9 quater, d.lgs. 163/2006 le SOA saranno tenute ad
avvertire in sede di qualificazione le imprese aventi causa che a
qualsiasi titolo vogliano avvalersi dei requisiti speciali degli
operatori economici sottoposti a procedimento di verifica, della
pendenza del suddetto procedimento. Le SOA dovranno segnalare, altresì,
che in caso di accertamento di dolo o colpa grave a carico dell’impresa
cedente quest’ultima incorrerà nelle conseguenze sanzionatorie di cui
all’art. 38, comma 1, lettera m bis) d.lgs.163/2006 richiamando,
altresì, l’operatività dei principi di inutilizzabilità dei requisiti
da parte dell’impresa avente causa. Tale verifica deve risultare agli
atti del fascicolo contenente tutta la documentazione relativa
all’attestazione dell’impresa anche mediante la stampa dell’avvenuta
consultazione degli archivi informatici. Si precisa che in caso di
affitto di ramo d’azienda, che rientra nella fattispecie dei contratti
di durata, l’operatività della causa interdittiva a carico dell’impresa
affittante non consentirà all’impresa affittuaria di proseguire
nell’utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il
periodo di interdizione in quanto non spendibili dall’impresa dante
causa e pertanto non disponibili nel periodo interdittivo. Le SOA, al
verificarsi di tale circostanza, dovranno avviare la verifica ex art.
40, comma 9 ter, d.lgs. 163/2006 invitando l’impresa affittuaria ad
integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento/decadenza
dell’attestazione conseguente all’inutilizzabilità dei requisiti
speciali di cui al contratto di affitto.
- (imprese
neo-costituite)
Qualificazione di soggetti neo-costituiti che intendono avvalersi del
requisito relativo alla capacità economica dei soggetti acquisiti. Un
chiarimento specifico va reso in relazione alla dimostrazione del
requisito di cui all'articolo 79, comma 2, lett. c) d.p.r. 207/2010 per
le società di nuova costituzione che intendano qualificarsi sulla base
di requisiti posseduti da imprese acquisite, che siano costituite in
forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del medesimo requisito
afferente alla dimostrazione di un valore positivo del capitale netto
desunto dall'ultimo bilancio approvato. Va effettuata una distinzione
tra nuove società che non sono tenute all’obbligo della redazione del
bilancio, e nuove società che vi sono tenute. I primi non sono tenuti
al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 79, comma 2, lettera
c). Per i neonati soggetti che, invece, sono assoggettati alla
dimostrazione del requisito di cui all’art. 79, comma 2, lettera c),
gli stessi sono tenuti a dimostrare il requisito in esame e, qualora
non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, possono
dimostrare il requisito facendo riferimento al valore del capitale
della società essendo lo stesso certamente integro.
PERIZIA
GIURATA ED INDICATORI
PERIZIA
GIURATA
- Allegato n. 2 (Cap. IV Parte II) – Linee guida per la
redazione
della perizia giurata ai sensi dell’art. 76, comma 10, d.p.r. 207/2010.
clicca qua
-
(Perizia
giurata - Estensibilità anche a fusioni, scissioni e operazioni simili
per tutti i contratti di attestazione sottoscritti dopo il 18.3.2016)
31/05/2016
Comunicato del Presidente In relazione all’estensione a
tutte le operazioni che comportino trasferimenti di azienda della
presentazione della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal
Tribunale competente per territorio, prevista dall’art. 76, comma 10
d.p.r. 207/2010, si chiarisce che tale prescrizione deve essere
applicata dalle SOA a tutti i contratti di attestazione sottoscritti
dopo il 18.3.2016. Tale data coincide con la pubblicazione nella
G.U.R.I. delle “Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla
qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro”.
Detta scelta operativa si ritiene sia in linea con le indicazioni
generali, già fornite dal Manuale, circa la decorrenza delle nuove
modalità istruttorie introdotte, fermo restando che l’analisi
dell’operatività del ramo incorporato sia effettuata, comunque, secondo
le indicazioni contenute nel Manuale.
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 1
È stato chiesto di chiarire se la perizia giurata prevista dall’art.
76, comma 10, del d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d’azienda,
debba essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni
assimilabili.
- Risposta. Coerentemente con quanto è già
desumibile dal testo del Manuale, ai fini del rilascio
dell’attestazione, le SOA dovranno verificare l’effettivo trasferimento
del complesso aziendale comportante il passaggio dei requisiti speciali
e, pertanto, anche per le operazioni di fusione/scissione, che
comportano effetti traslativi dell’azienda, così come previsto per il
conferimento di azienda, l’esercizio della facoltà riconosciuta al
comma 9, dell’articolo in commento, deve essere garantito attraverso la
predisposizione della perizia giurata, prevista al successivo comma 10,
quale documento probante l’effettivo passaggio – unitamente al
complesso aziendale - dei requisiti di cui il soggetto subentrante
intende avvalersi. Infatti, non sarebbe ragionevole limitare la
richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di
azienda o di ramo, laddove sussistono le medesime esigenze accertative,
connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali
utili ai fini della qualificazione, anche per tutte le altre
fattispecie riconducibili nell’ambito di applicazione del comma 9
dell’art. 76 del Regolamento.
In ordine a tale questione, dunque, si ritiene che le SOA devono
acquisire la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un
trasferimento di azienda, secondo un’interpretazione analogica
dell’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010. Ciò in quanto gli altri
documenti previsti dal codice civile non risultano idonei né a svolgere
la funzione richiesta dalla normativa regolamentare ai fini del
rilascio della nuova attestazione di qualificazione né a rispondere di
quegli elementi minimi che il Manuale prevede debba contenere la
perizia giurata.
Per completezza, si puntualizza che per i casi di conferimento
dell’intero complesso aziendale della conferente e di fusione per
incorporazione dell’azienda, il 1° ed il 4° indicatore potranno essere
considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo
calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale.
INDICATORI
- (Possibile
incongruenza tra le valutazioni del 1° e del 4° indicatore)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 2
È stato rappresentato che il Manuale, per l’ammissibilità alla
valutazione dei requisiti provenienti da operazioni di cessione o
assimilabili, prevede che le SOA verifichino, come primo indicatore,
che il volume complessivo dei rapporti di appalto, calcolato con
riferimento all’anno antecedente l’atto di trasferimento aziendale, sia
pari almeno al 50% della produttività media annuale calcolata con
riferimento al quinquennio antecedente l’atto di cessione, ricavabile
dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in
riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora
scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della
cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione. Come quarto indicatore
è stabilito di verificare la sussistenza di rapporti giuridici in corso
(crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto
in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo
specifico settore individuato nella cessione.
In merito le SOA hanno evidenziato che in taluni casi l’ultimo bilancio
approvato potrebbe non coincidere temporalmente con l’anno
immediatamente anteriore la cessione ma con l’annualità più risalente
(allorquando al momento della stipula dell’atto di cessione non sia
ancora trascorso il termine per il deposito del bilancio); in tal caso
potrebbe verificarsi che nell’anno solare antecedente l’intervenuta
cessione, l’impresa cedente potrebbe non poter dimostrare la minima
operatività richiesta con riferimento ai contratti in corso o appena
conclusi, mentre appare possibile che i dati di bilancio soddisfino il
primo indicatore.
- Risposta. Si ritiene che l’obiezione formulata
non possa essere oggetto di una eventuale revisione delle indicazioni
formulate con il Manuale in quanto la stessa appare coerente con le
previsioni regolamentari in materia, le quali - in senso generale -
prevedono che la capacità economico- finanziaria sia verificata
attraverso la documentazione contabile formalmente depositata o
presentata, mentre per la dimostrazione dell’adeguata capacità tecnica
(esecuzione dei lavori) il periodo documentabile decorre dal giorno
precedente la stipula del contratto di attestazione tra l’impresa e la
SOA (art. 83, comma 2 del d.p.r. 207/2010). Risulta, pertanto,
ricorrente l’ipotesi in cui il periodo fiscale di riferimento, per il
requisito di adeguata capacità economico-finanziaria, risulti sfalsato
rispetto al periodo di riferimento necessario per la dimostrazione del
requisito di adeguata idoneità tecnica.
- (Applicabilità
delle nuove regole di valutazione alle operazioni di trasferimento
aziendale già entrate in valutazione prima della pubblicazione del
Manuale)
31/05/2016
Comunicato del Presidente
È stato rappresentato che alcune imprese che avevano conseguito la
qualificazione attraverso i requisiti provenienti da cessioni di ramo
d’azienda, già entrate in valutazione prima della pubblicazione del
Manuale, hanno subito il ridimensionamento dell’attestazione a seguito
dell’entrata in vigore degli indicatori di operatività introdotti dallo
stesso Manuale.
Con la deroga introdotta dalle precisazioni del 9 marzo u.s. le stesse
imprese avrebbero ora la possibilità di conseguire una qualificazione
maggiorata, generata dalla disapplicazione dei nuovi
parametri/indicatori di consistenza contemplati nel Manuale.
Al riguardo, aderendo a quanto prospettato dagli operatori di settore,
l’Autorità ritiene che, in caso di richiesta dell’impresa di riottenere
il recupero dei requisiti in deroga agli indicatori di operatività
riportati nel Manuale, reso possibile con le indicazioni del 9 marzo
u.s., le SOA possano adottare il principio dell’integrazione
dell’attestazione già posseduta, senza richiedere il rinnovo integrale
dell’attestazione.
In tale evenienza, le SOA procederanno applicando la tariffa prevista
per integrazione di categorie e classifiche dell’attestazione in corso
di validità, determinata pari alla differenza tra quella ricalcolata a
seguito dell’integrazione e quella già da ultimo corrisposta; si
chiarisce che il periodo documentabile per la dimostrazione dei
requisiti decorrerebbe dalla stipula del contratto originario di
rinnovo dell’attestazione.
Sul punto l’Autorità è del parere che detta procedura sia in linea con
le indicazioni già fornite dall’Autorità su fattispecie simili, quali
ad es. sopravvenute disposizioni normative, che possono imporre un
riesame delle attestazioni ancora in corso di validità.
- (Applicabilità
delle nuove regole di valutazione alle operazioni di
cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell’entrata in
vigore del Manuale alle imprese che, avendone in precedenza ottenuto
valutazione positiva, rinnovano la propria qualificazione ai sensi
dell’art. 76, comma 9 del d.p.r. 207/2010.)
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 3
Le associazioni della SOA hanno rappresentato la necessità di definire
un regime differenziato per la valutazione dei requisiti rinvenienti da
operazioni di cessione/trasferimento/affitto che si sono perfezionate
prima dell’entrata in vigore del nuovo Manuale e che abbiano già avuto
una positiva valutazione in sede di rilascio di precedenti
attestazioni.
La richiesta delle SOA risulta sostenuta dal principio tempus regit
actum e, nella sostanza, invoca un generale principio di affidamento
posto dalle imprese cessionarie nelle regole vigenti (che nulla
imponevano al riguardo) al momento in cui hanno rilevato, talvolta con
forti investimenti finanziari, i complessi aziendali in discussione
proprio allo scopo di poter implementare il proprio bagaglio di
requisiti, utile ai fini della qualificazione, affidandosi
preliminarmente anche a professionisti incaricati di
valorizzare/stimare il complesso aziendale da acquisire.
Le SOA hanno proposto di rendere salve le cessioni già valutate
positivamente ai fini di precedenti attestazioni (già dunque rilasciate
prima dell’entrata in vigore del Manuale) subordinandone una nuova
valutazione positiva al riscontro dell’effettività dell’attività svolta
dall’impresa avente causa (cessionaria, affittuaria, ecc..) negli
ambiti di attività dei rami d’azienda acquisiti. Secondo le SOA la
valutazione positiva potrebbe essere subordinata al mero rispetto dei
seguenti indicatori:
- conseguimento di una cifra d’affari in lavori, a
valle dell’operazione di acquisizione dell’azienda o di un suo ramo e
nel relativo ambito di attività acquisto, almeno pari al 50% della
cifra d’affari in lavori conseguita nell’esercizio precedente
l’acquisizione;
- esecuzione di lavori (da dimostrare con CEL) in
almeno una delle categorie acquisite con l’atto di acquisizione in
valutazione.
- Risposta. La problematica sollevata è stata già
oggetto delle prime “Precisazioni” al Manuale contenute nel documento
pubblicato il 26.11.2014, nel quale era stato chiarito che le modalità
di accertamento individuate “ … si applicano ogni qual volta la
fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in
vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di
requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei
documenti afferenti la cessione medesima”.
Tuttavia, le difficoltà operative manifestate dalle SOA ed il
pregiudizio economico subito dagli o.e. dall’applicazione dei nuovi
parametri di valutazione hanno indotto l’Autorità a compiere ulteriori
approfondimenti.
La riflessione condotta ha posto in rilievo la circostanza per la
quale, in linea generale, l’attività amministrativa deve essere retta -
oltre che dalla legge e dai criteri richiamati nell’art. 1, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 - anche dai principi dell’ordinamento
comunitario e, tra questi, particolare rilievo assume il principio di
certezza del diritto e del correlato principio di legittimo
affidamento, con riferimento ai possibili effetti retroattivi dell’atto
posto in essere da pubblici poteri.
Tali principi, determinano l’impossibilità di conferire effetti
retroattivi (oltre che agli atti normativi, anche) agli atti della PA
(salvo in caso in cui sussista una specifica disposizione normativa che
lo imponga per motivi di interesse pubblico), in grado di incidere su
situazioni giuridiche consolidate sulla base del precedente assetto
normativo/amministrativo.
Sulla base di tali principi deriva, quindi, la necessità di rivedere
quanto indicato dal Manuale e dalle successive “Precisazioni”
relativamente all’applicabilità delle nuove regole agli atti di
cessione di azienda o ramo perfezionati in epoca antecedente alla sua
entrata in vigore.
Principi che determinano l’impossibilità di conferire effetti
retroattivi al Manuale, in grado di incidere su situazioni giuridiche
consolidate sulla base del precedente assetto amministrativo.
Ciò tenuto conto della tutela del legittimo affidamento delle imprese
interessate, che hanno sottoscritto i contratti di cessione sulla base
del complesso di norme e prescrizioni in vigore al momento della
conclusione degli stessi ed hanno conseguito l’attestazione di
qualificazione in forza del medesimo assetto.
In conformità ai principi sopra richiamati è possibile, pertanto,
ammettere l’inapplicabilità dei nuovi parametri/indicatori di
consistenza contemplati nel Manuale, alle operazioni di “trasferimento
aziendale” sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore
e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell’attestato
di qualificazione.
Si puntualizza che in relazione agli atti di trasferimento aziendale
sottoscritti antecedentemente alla pubblicazione del Manuale, ma non
ancora oggetto di valutazione, le SOA sono tenute ad operare secondo le
modalità introdotte dal medesimo Manuale.
- (Indicatori)
Chiarito in termini generali il concetto civilistico
di azienda o
di ramo di essa, si ritiene necessario definire il concetto di
trasferimento del complesso aziendale che legittima il trasferimento
dei requisiti ai fini della qualificazione. A tal fine, si rende
necessario chiarire che il complesso aziendale idoneo a consentire
all’impresa avente causa la spendita dei relativi requisiti deve essere
caratterizzato da una capacità produttiva attuale che consenta al
successore di proseguire nell’attività aziendale già avviata senza
necessità di una ricostituzione.
-
Un primo indicatore della reale funzionalità/produttività del complesso
aziendale trasferito si ritiene possa essere identificato nel volume
d’affari dell’impresa dante causa riferito all’anno antecedente l’atto
di trasferimento aziendale; in tal senso si potrà ritenere dimostrata
la concreta operatività/produttività dell’azienda o dei rami di essa
oggetto di trasferimento, qualora la cifra d’affari conseguita durante
il suddetto arco temporale antecedente l’atto di trasferimento
aziendale sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della
produttività media annuale dell’impresa dante causa (o del ramo ceduto)
27 calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di
trasferimento, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazioni dei
redditi trasmessi e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in
cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi,
dalla valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di
cessione. Il confronto della cifra d’affari afferente al complesso
aziendale trasferito, maturata dall’impresa cedente nell’anno
antecedente all’atto di trasferimento, con la media annuale del
quinquennio antecedente alla medesima operazione di cessione, si
ritiene possa costituire un elemento atto a consentire l’apprezzamento
dell’operatività del complesso aziendale trasferito; il rispetto della
percentuale indicata si ritiene costituisca un elemento idoneo a
contribuire nella valutazione della concreta operatività dell’oggetto
del trasferimento e dell’idoneità dello stesso a garantire una
continuità nella produzione del complesso aziendale trasferito.
-
Un ulteriore indicatore della reale funzionalità/produttività del
complesso aziendale trasferito può essere riscontrato qualora l’oggetto
dell’atto di trasferimento ricomprenda risorse umane atte a dimostrare
l’operatività del ramo al momento del trasferimento nel settore
individuato come afferente al complesso ceduto. Nella valutazione di
tale indicatore le SOA dovranno verificare in primo luogo che nel
trasferimento sia ricompreso uno staff minimo di personale connesso
alla specificità e alle dimensioni dell’attività ceduta atto a
evidenziare la sussistenza di una struttura organizzativa comprendente
personale con funzioni amministrative e tecniche idonea a garantire lo
svolgimento e la funzionalità dell’attività aziendale oggetto di
cessione; nella valutazione di tale parametro le SOA dovranno
ulteriormente verificare che nel personale trasferito siano ricomprese
le professionalità tecniche con specifica competenza nel settore di
attività ceduto, quale elemento in grado di assicurare sotto il profilo
tecnico la prosecuzione dell’attività aziendale e per la
configurabilità dell’effettivo trasferimento del know how.
Nell’accertamento di tale parametro l’individuazione delle
professionalità dovrà essere condotta tenendo presente i settori
specifici cui ineriscono i complessi aziendali trasferiti, verificando
nell’oggetto del trasferimento la presenza dell’adeguata direzione
tecnica individuata secondo le declaratorie di cui all’allegato A del
d.p.r. 207/2010 e/o di figure professionali (componenti dello staff di
progettazione, direttore di cantiere, ecc.) dotate di specifica
competenza nel settore del complesso aziendale trasferito che abbiano
prestato attività continuativa all’interno dell’impresa dante causa
nell’arco dell’ultimo triennio.
-
L’effettiva e concreta produttività del complesso aziendale trasferito
potrà essere riscontrata qualora nell’oggetto del trasferimento siano
ricompresi beni strumentali atti a dimostrare l’operatività
dell’azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore
individuato come afferente al complesso ceduto; sotto tale profilo si
segnala, pertanto, la necessità che nel trasferimento siano ricompresi
pertinenti attrezzature (edifici, macchinari), atte ad assicurare un
livello minimo di funzionalità aziendale.
Tale indicazione assume valenza generale per tutte le categorie di
qualificazione trasferite. A tal riguardo, tuttavia, si puntualizza che
qualora il complesso aziendale oggetto di trasferimento afferisca alle
lavorazioni relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B,
riguardanti rispettivamente “la produzione in stabilimento ed il
montaggio in opera di strutture in acciaio” e “la produzione in
stabilimento ed il montaggio in opera e di facciate continue costituite
da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”,
nell’oggetto del trasferimento deve necessariamente essere ricompresa
la disponibilità dello stabilimento di produzione che costituisce il
mezzo d’opera indispensabile ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni
previste dalle relative declaratorie e che caratterizza l’unitarietà e
la funzionalità della relativa specifica organizzazione aziendale. Le
medesime indicazioni sono da estendere anche ai trasferimenti aziendali
afferenti le categorie OS 13 e OS 32.
-
Quarto ed ultimo elemento caratterizzante la reale produttività può
individuarsi nella sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti,
debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o
appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico
settore individuato nella cessione. Nella valutazione di tale
indicatore le SOA saranno tenute ad accertare il volume d’affari
correlato ai rapporti di appalto (lavori pubblici o privati) ultimati
nell’anno antecedente alla cessione, così come ricavabile dall’esame
dei documenti contabili dell’impresa cedente, e di quelli in corso al
momento della cessione secondo la quantificazione contenuta nell’atto
di trasferimento aziendale e ricavata dalla contabilità dei distinti
contratti di lavori per ciò che non risulta ancora fatturato. In tal
caso si potrà ritenere dimostrata la concreta operatività/produttività
dell’azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento, qualora il
volume complessivo dei suddetti rapporti di appalto, calcolato con
riferimento all’anno antecedente l’atto di trasferimento aziendale, sia
pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media
annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di
cessione, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi
presentate e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non
risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla
valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione.
- (discostamento
indicatori)
La valutazione positiva degli indicatori sopra individuati, consentirà
di ritenere comprovata la produttività del complesso aziendale
trasferito con conseguente possibilità di spendita ai fini della
qualificazione dell’impresa avente causa dei relativi requisiti
provenienti dall’operazione di trasferimento aziendale. Ferma restando
la necessità della positiva valutazione dei suddetti indicatori, si
precisa che in presenza di eventuali discostamenti rispetto a quanto
sopra indicato, si potrà comunque ritenere comprovata la produttività
del complesso aziendale, motivando le ragioni che hanno indotto a
ritenere tali scostamenti non determinanti. La SOA, in queste
circostanze, dovrà trasmettere, per le valutazioni di competenza
dell’Autorità, oltre alla documentazione di rito, apposita documentata
relazione evidenziando le motivazioni alla base delle decisioni
assunte.
TRASFERIMENTI AZIENDALI
PREMESSE
OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE
- Delibera
n. 1386 del 21 dicembre 2016
E' fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni
riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”.
La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e
76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile
di tale omissione/ritardo
Nota
del 15/02/2017 nelle more di una compiuta ed aggiornata
informatizzazione della
modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma
la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica
già disponibile per gli Operatori Economici.
DECORRENZA
- 26/11/2014
Comunicato del Presidente È stato chiesto a questa
Autorità di chiarire le modalità di verifica delle attestazioni
successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Manuale, con
riferimento:
- ai
trasferimenti aziendali formalizzati nell’ultimo decennio e quindi
rientranti nel periodo oggetto di verifica dei requisiti.
In particolare, è stato chiesto se tali trasferimenti debbano essere
oggetto di valutazione in base alle nuove indicazioni o se siano da
ritenersi requisiti ormai acquisiti e non più oggetto di verifica;
- al
rinnovo delle attestazioni conseguite, in data anteriore all’entrata in
vigore del Manuale, mediante trasferimenti di complessi aziendali.
In particolare, è stato chiesto se il riconoscimento di nuove categorie
e classifiche comporti anche una nuova valutazione, secondo le attuali
indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo
valutati;
- alla
riemissione degli attestati rilasciati dalla SOA originaria in caso di
fusione e/o cessione di azienda tra SOA per gli attestati
relativi a imprese che presentano categorie e classifiche conseguite
mediante acquisizione di aziende o rami, in data anteriore all’entrata
in vigore del Manuale. In particolare, è stato chiesto se la
riemissione comporti una nuova valutazione, secondo le attuali
indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo
valutati.
- Il Manuale dell’Autorità definisce la decorrenza
delle indicazioni in esso contenute, in particolar modo quelle relative
alle modalità di verifica dei requisiti delle imprese ai fini
dell’ottenimento o del mantenimento dell’attestato di qualificazione,
specificando che l’applicazione delle nuove previsioni fa riferimento
ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla sua entrata
in vigore, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio (pag. 117 del Manuale, ‘decorrenza’).
L’applicazione si estende anche ai rinnovi o alle variazioni
comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di
utilizzo di trasferimenti aziendali (pag. 252 del Manuale,
‘decorrenza’).
- Le indicazioni sono chiare, pertanto, nel
precisare, con specifico riferimento alle cessioni di aziende o rami
d’azienda, che le nuove modalità di accertamento si applicano ogni qual
volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata
in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di
requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei
documenti afferenti la cessione medesima.
- Resta fermo, come è noto, che le verifiche
(verifiche triennali) che non comportano una nuova valutazione di tutta
la documentazione prodotta dall’operatore economico ai fini
dell’attestazione (ivi incluse eventuali cessioni utilizzate per il
rilascio dell’originaria attestazione), ma solo di elementi specifici
(capienza contabile, dati di organico, ammortamenti […], art.77, commi
5 e 6 d.p.r. 207/2010 ), saranno soggette alle regole che il Manuale
detta con riferimento esclusivo a tali specifici elementi.
- Nel caso in cui, viceversa, si rendesse
necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di
azienda o rami di azienda, non si tratterà di ‘verifica’ delle
attestazioni già emesse, bensì di rinnovo o variazione, fattispecie
ricadenti nell’ambito di applicazione delle nuove procedure per
espressa previsione, all’interno del Manuale, come sopra richiamata.
- Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e
le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai
contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del
Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori
economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro
emissione o rilascio.
- Le modalità di verifica descritte nel presente
Capitolo dovranno essere adottate dalle SOA con riferimento ai
contratti di attestazione stipulati successivamente alla adozione del
presente Manuale, siano essi nuove attestazioni o rinnovi o variazioni
comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di
utilizzo di trasferimenti aziendali. Per le perizie giurate redatte
antecedentemente alla pubblicazione del presente atto, ma non ancora
valutate ai fini dell’attestazione, sarà richiesta un’integrazione del
contenuto della perizia per l’individuazione dei requisiti attinenti al
complesso aziendale o al ramo trasferito.
QUADRO
NORMATIVO
- L’art. 76, comma 9, del Regolamento prevede la
possibilità, per gli operatori economici che acquistino un’azienda o un
suo ramo da altro soggetto, di utilizzare per la qualificazione i
requisiti posseduti dalle imprese danti causa; tale possibilità è
concessa anche all’affittuario di azienda nei casi in cui il relativo
contratto abbia una durata non inferiore a tre anni.
Si tratta di una fattispecie che deve trovare adeguata disciplina in
quanto l’operazione comportante la fusione o il trasferimento di
azienda o di un suo ramo non determina, a sua volta, il trasferimento
automatico, all’impresa cessionaria, dell’attestato di qualificazione
di cui è titolare l’impresa cedente, quanto, piuttosto, la facoltà per
la cessionaria di avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti
posseduti dall’impresa cedente. L’esistenza di un contratto di cessione
o fusione, pertanto, non ha alcun effetto automatico sull’efficacia o
validità delle attestazioni già emesse ed in corso di validità, né ne
produce ex abrupto di nuove, in quanto a tal fine risulta
indispensabile l’intervento delle SOA, soggetti titolari di una
funzione pubblicistica e perciò deputati al rilascio di nuova
attestazione e al ridimensionamento o revoca di attestazione vigente
della cedente.
Occorre preliminarmente ricordare che già l’art. 15 del d.p.r. 34/2000
ammetteva che «in caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese
che ad esso hanno dato origine». L’art. 76 del Regolamento recepisce
tale previsione integrandola con ulteriori disposizioni contenute nei
commi 9 - 12. Si tratta di disposizioni specifiche relative alle
ipotesi di qualificazione conseguenti ad affitto di azienda, alla
necessità di predisporre perizia giurata in caso di cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo ed alle modalità di rilascio
all’impresa cessionaria dell’attestazione ed all’impresa cedente della
nuova attestazione conseguente al trasferimento.
Il comma 11 del predetto articolo rimette alle SOA l’accertamento dei
requisiti di carattere speciale trasferiti al cessionario con l’atto di
cessione.
L’esperienza applicativa degli uffici dell’Autorità ha consentito di
rilevare significative criticità determinate dall’utilizzo dello
strumento del trasferimento d’azienda finalizzato al recupero
dell’esperienza (requisiti storici) maturata da operatori economici
che, di fatto, non sono più attivi nel mercato dei lavori pubblici.
Tale possibilità è stata agevolata dalle medesime previsioni del d.p.r.
34/2000, successivamente trasposte nel Regolamento, le quali prevedono
che la dimostrazione dei requisiti di qualificazione avvenga mediante
la valutazione di elementi afferenti alla capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attinenti all’esperienza
“storica” dell’azienda, non richiedendosi una valutazione delle reali
ed attuali capacità produttive sussistenti al momento della cessione
dell’azienda.
Non va sottaciuto, peraltro, che l’estensione del periodo documentabile
al miglior quinquennio compreso nel decennio antecedente la
sottoscrizione del contratto di qualificazione e da ultimo a tutto il
decennio pregresso ha aggravato il disallineamento tra i requisiti
storici maturati dall’impresa e la sua reale ed attuale capacità
esecutiva.
A fronte di tale dato normativo e concettuale che, come detto,
considera rilevante - ai fini della presunzione di idoneità
dell’esecutore - l’esperienza pregressa dimostrabile, le conseguenti
valutazioni operate dagli organismi di attestazione sulla sussistenza
degli elementi minimi atti a configurare l’oggetto della cessione come
effettivo trasferimento di un complesso produttivo autonomo e
funzionale (sia come azienda che di un suo ramo), sono state elaborate,
nella prassi, in passato, assumendo come parametri di riferimento i
dati contabili storici. Sulla base di tale impostazione è stato
consentito, ai fini della qualificazione di imprese cessionarie, il
recupero dei requisiti provenienti sia dall’acquisizione di complessi
aziendali o di singoli rami aziendali di imprese fallite, per le quali
anche in sede giudiziaria (vendite disposte da giudici fallimentari) si
è limitata la valutazione alla sola sussistenza in termini
economico-finanziari e tecnici dei valori storici dei requisiti di
qualificazione, sia da imprese in fase di dismissione e non più
operative. Tale impostazione concettuale e metodologica ha consentito
la valutazione positiva (ai fini del mero recupero dei requisiti di
qualificazione) di atti di cessione d’azienda la cui finalità è stata
il mero trasferimento formale dei requisiti documentati (con CEL e atti
contabili) afferenti l’esperienza pregressa, senza alcuna sostanziale
verifica dell’assetto produttivo ed organizzativo realmente trasferito.
Alla luce degli elementi patologici rilevati, si rende necessario
fornire un’interpretazione delle norme di specie che vincoli
operativamente le SOA all’utilizzo di criteri oggettivi di valutazione
degli atti di trasferimento, riducendone i margini di discrezionalità e
omogeneizzando i criteri valutativi in ordine all’apprezzamento della
consistenza del complesso aziendale trasferito.
Tali indicazioni si rendono necessarie anche alla luce della revisione
operata dal Regolamento delle disposizioni che qui interessano ed in
particolare del comma 11, dell’art. 76, che demanda alle SOA
l’accertamento e l’individuazione dei singoli requisiti di carattere
speciale oggetto di trasferimento; tale ultima disposizione, infatti,
si ritiene postuli un’attività di ricostruzione dei requisiti
effettivamente imputabili al complesso trasferito, escludendo ogni
automatismo dell’utilizzo di dati economici e finanziari genericamente
ricavabili dalla contabilità della cedente.
D.P.R.
207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 76. Domanda di qualificazione
- In caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo
soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti
dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di
azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti
dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non
inferiore a tre anni.
- Nel caso di cessione del complesso aziendale o
del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA
perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale
competente per territorio.
- Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto,
nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti
di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di
cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA
una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento,
esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla
cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
- Gli atti di fusione o di altra operazione di cui
al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso
l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per
l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del
codice civile.
TRASFERIMENTI
AZIENDALI QUALIFICAZIONE
PROCEDIMENTO
DI RILASCIO DELLA NUOVA ATTESTAZIONE A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO
D’AZIENDA
- A seguito della cessione di un ramo di azienda, come
sopra
specificata nei suoi elementi caratterizzanti, l’impresa cessionaria
può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti
dall’impresa cedente e strettamente inerenti al ramo ceduto, così
dispone il comma 9 dell’art. 76 del Regolamento
- (no
trasferimento Attestato SOA)
Si rammenta che la cessione non comporta un automatico trasferimento di
questi requisiti (né delle attestazioni relative) dalla cedente alla
cessionaria, in quanto affinché quest’ultima possa avvalersi della
cessione ai fini della propria qualificazione devono sussistere i
seguenti elementi:
- La volontà della cessionaria, che si manifesta
attraverso la stipula apposito contratto di qualificazione con la SOA.
- L’accertamento, da parte della SOA investita
dell’attività di
qualificazione, della sussistenza di tutti gli elementi necessari al
rilascio di una nuova attestazione sulla base (anche o esclusivamente)
dei requisiti che con la cessione si sono intesi trasferire e che sono
specificamente indicati nella richiesta di attestazione da parte della
cessionari.
- (contratto
SOA) Più
in dettaglio, l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto
di fusione o di scissione, ecc.) - qualora voglia avvalersi ai fini
della propria qualificazione dei requisiti dell’impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc.) l’azienda o il ramo d’azienda - ha la
possibilità di:
- stipulare un contratto con una SOA per il
rilascio di una prima attestazione, se non ancora attestata;
- stipulare, se già in possesso di attestazione, un
contratto con una
SOA per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova
data di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e
di scadenza finale;
- stipulare, se già in possesso di attestazione, ed
in alternativa a
quanto indicato nel punto 2), una integrazione del contratto originario
avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio
prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza finale,
facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall’Autorità
riguardanti le integrazioni delle attestazioni già rilasciate nel
paragrafo 2_3_3) del presente Manuale e rammentando che la variazione
dell’attestazione già rilasciata può riguardare anche solo la modifica
delle classifiche attribuite.
- (Atto
di cessione e Perizia)
Ai fini dell’attestazione ai sensi dell’art. 76, comma 9 del
Regolamento, l’impresa richiedente deve presentare alla SOA con la
quale stipula un contratto di attestazione:
- contratto di trasferimento o affitto d’azienda o
di ramo d’azienda
(copia autentica della scrittura privata autenticata o dell’atto
notarile);
- perizia giurata redatta da un soggetto nominato
dal Tribunale
competente per territorio, nel rispetto delle linee guida fornite
dall’Autorità in allegato (all. 2);
- ulteriore eventuale documentazione specificamente
richiesta dalla SOA.
- (attestato
cedente revocato o ridimensionato)
Si deve ulteriormente tenere in considerazione, come più diffusamente
si dirà in seguito, che prima del rilascio della nuova attestazione
alla cessionaria, la SOA dovrà avere cura di verificare che sia stata
corrispondentemente ridimensionata o revocata, o, comunque, verificata
e confermata, l’attestazione della cedente con riferimento ai requisiti
oggetto di cessione. Ciò in quanto imprese cedenti (o conferente,
locatrice, ecc.), a partire dalla data di stipula dell’atto con
l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o
di scissione, ecc.), non possono partecipare, nel caso di cessione di
azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni
di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di
cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori
pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il
ramo di azienda ceduto. Ed infatti, come ai sensi del secondo periodo
del comma 11 dell’art. 76, l’impresa cedente che ricorra alla cessione
del complesso aziendale o di un suo ramo, può richiedere alla SOA una
nuova attestazione riferita ai requisiti oggetto di trasferimento
esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla
cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
- (documenti
impresa cedente)
In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria
che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione
della documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare
copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla
stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia
autentica o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal
cedente al momento del trasferimento, qualora l’originale di tale
documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.
-
Comunicato
del Presidente del 9 marzo 2021
(oneri
sociali impresa cedente)
Come è noto, il Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 28/10/2014, aveva previsto che - al fine di
determinare l’adeguato organico medio annuo delle imprese richiedenti
l’attestazione - le verifiche svolte dalle SOA dovessero contemplare
anche l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei confronti
degli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE (che ordinariamente
le Imprese eseguono tramite i Modelli di pagamento unificato F24),
occorrenti per dimostrare l’effettivo versamento degli importi indicati
nei Modelli DM10/Uniemens.
Con il successivo Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 (recante
“Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”),
l’Autorità – accogliendo una specifica richiesta proveniente da
un’Associazione di categoria delle Società Organismi di Attestazione -
aveva consentito che le SOA potessero utilizzare il DURC (acquisito di
norma per verificare il requisito “generale” della regolarità
contributiva dell’Impresa), anche come documento utile per attestare il
regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito
della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens da parte dell’Impresa, al
fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito
dall’adeguato organico medio annuo.
Quindi, potendo le SOA optare per la modalità alternativa di
accertamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, l’acquisizione
dei Modelli di pagamento F24 doveva ritenersi non più essenziale per la
comprova del pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.
L’indicazione fornita il 9 marzo 2016 non faceva tuttavia cenno alla
possibilità di esercitare la suddetta opzione anche per i versamenti
effettuati dalle Imprese alle CASSE EDILI, le copie dei quali pertanto,
dovevano continuare ad essere oggetto di acquisizione per gli scopi
descritti.
Con l’ulteriore Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (recante
alcune “Puntualizzazioni” in ordine al contenuto del precedente
Comunicato), l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimenti
forniti in precedenza dall’INPS con una Circolare del 26/06/2015, con
la quale l’Ente aveva precisato che il rilascio del DURC include anche
la verifica della regolarità dei versamenti alle Casse edili accertata
individuando le posizioni contributive anch’esse indicate nei modelli
DM10/Uniemens.
Pertanto, con il Comunicato del 31 maggio 2016 è stato riconosciuto che
il DURC poteva diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le
Casse Edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso
di istruttoria di attestazione.
Con tali premesse, si è potuto rilevare – nell’ambito dell’attività di
vigilanza svolta dall’Autorità - una prevedibile ricorrenza della
prassi introdotta con i due Comunicati, che ha esonerato le Imprese
dalla produzione di una documentazione talora molto nutrita e,
conseguentemente, ha sollevato le SOA dall’attività valutativa di
verifica, ritenuta particolarmente onerosa.
Detta attività di vigilanza ha evidenziato, tuttavia, la necessità di
fornire alcuni chiarimenti a corollario delle novità introdotte, con
specifico riferimento alle istruttorie di attestazione svolte dalle SOA
per quelle Imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti
da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10,
del d.p.r. 207/2010.
In tali circostanze il DURC, già ordinariamente acquisito per l’Impresa
attestanda, può comprovare il regolare versamento degli oneri
previdenziali dovuti da quest’ultima, ma non può svolgere analoga
funzione per quelli dovuti dall’Impresa cedente.
Conseguentemente, si ritiene utile precisare che in caso di
trasferimenti aziendali, poiché le SOA devono comunque accertare e
determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio
annuo, che - nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato in
modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dante causa”, il
relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le
modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del
2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di
tutti gli Enti Previdenziali, in modo tale da confrontare la
corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli DM10/Uniemens
dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati
dalla stessa.
Si chiarisce, altresì, che la SOA non avrà la necessità di acquisire la
copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora
abbia acquisito un DURC della stessa Impresa, comprovando la
spendibilità - ai fini della valutazione del costo del personale - dei
modelli DM10/Uniemens a suo tempo presentati dall’Impresa “dante
causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico
medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.
CONTROLLO
SOA
- La SOA, prima di avviare un procedimento per il
rilascio di nuova
attestazione all’impresa cessionaria richiedente, deve valutare
l’effettiva sussistenza di un contratto di cessione di ramo di azienda
idoneo al trasferimento di requisiti rilevanti ai fini della
qualificazione, a tal fine adoperando tutti gli strumenti di
interpretazione contrattuale sopra richiamati (si veda paragrafo 2_4_2)
e valutando la sussistenza degli indicatori della reale
funzionalità/produttività del complesso aziendale acquisito. Tale
attività si raccomanda alle SOA come propedeutica ad ogni successiva
operazione, stanti gli effetti, in tema di trasferimento dei requisiti,
che il Regolamento attuativo collega alle sole operazioni di
trasferimento di azienda o ramo e non anche ad operazioni
apparentemente analoghe, ma in realtà assai diverse per ratio ed
effetti, come le esternalizzazioni e i trasferimenti di beni
produttivi.Va ricordato, inoltre, che anche dopo l’entrata in vigore
del Regolamento permane il divieto, già indicato dall’Autorità nella
vigenza del precedente Regolamento, per effetto del quale non è
ammissibile la qualificazione di un’impresa che utilizzi i requisiti di
altra impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione SOA,
durante l’anno di interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla
stipula di un nuovo contratto di attestazione.
- (art.
38 impresa cessionaria)
Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
Codice, così come ripreso, ai fini della qualificazione, dall’art. 78
d.p.r. 207/2010, si precisa che la relativa verifica va condotta, in
linea generale, in capo all’impresa avente causa e agli organi
societari e amministrativi operanti all’interno della stessa i quali
devono possedere a titolo originario i relativi requisiti attestanti la
moralità dell’operatore economico. Sulle modalità di verifica si
richiamano le indicazioni operative contenute nel Capitolo II della
Parte II del presente Manuale, concernente “Modalità dimostrazione
requisiti ai fini della qualificazione” e le specificazioni contenute
nei relativi paragrafi. A tal riguardo va richiamata l’attenzione delle
SOA su alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa che,
sebbene relative alla verifica dei requisiti in fase di gara, affermano
un principio che può certamente estendersi alla fase della
qualificazione in caso di richiesta di attestazione a seguito di
cessione. La giurisprudenza richiamata ha riguardato, in particolare,
la dimostrazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera c)
che pone una preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto
derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna che
incidono sulla moralità professionale riferita non solo alle competenze
professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e
alla gestione di tutta l’attività professionale. Per quanto attiene al
profilo soggettivo, la disposizione individua i seguenti soggetti: il
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il
socio e il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; i
soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; il direttore tecnico o gli amministratori con
poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. È irrilevante la
circostanza che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico
sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione
nell’incarico presso l’operatore economico, ovvero per fatti non
correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell'operatore stesso. Ciò
in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o del
direttore tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 38, comma 1,
lettera c), costituisce circostanza incidente sull’affidabilità
professionale dell’operatore economico nel suo complesso, nel senso
che, dalla stessa, stante la rilevanza ed il ruolo del condannato
nell’organizzazione aziendale e delle decisioni da esso assunte, deriva
un’attenuazione della moralità complessiva dell'impresa concorrente ed
una limitazione della sua capacità di partecipare alle gare ed alla
stipulazione dei contratti di appalto.
- (art.
38 impresa cedente)
Con riferimento alla verifica del requisito di cui all’art. 38, comma
1, lettera c) del Codice, il Consiglio di Stato, di recente (Cons. St.,
Sez. III, 13 giugno 2011, n. 3580), ed anche in sede di Adunanza
plenaria (Cons. St., Ad. pl., 4 maggio 2012, n. 10), ha chiarito che
sussiste, in capo al cessionario di azienda, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito richiamato anche con riferimento
agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la
cedente nell’ultimo anno. Tuttavia, viene consentito al cessionario di
comprovare l’esistenza di una completa cesura tra vecchia e nuova
gestione, in modo da escludere la rilevanza della condotta dei
precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo anno
presso il complesso aziendale ceduto. La SOA, pertanto, nell’accertare
la sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo all’impresa
cessionaria, ai fini dell’attestazione conseguente la cessione di
azienda o di ramo di azienda, dovrà svolgere attività di verifica anche
nei confronti di amministratori e direttori tecnici della cedente, nei
limiti sopra specificati.
- (requisiti
di ordine speciale)
Anche con riferimento alle verifiche relative ai requisiti di ordine
speciale di cui all’art. 79 del Regolamento, si richiamano in linea
generale le relative indicazioni operative contenute nel Capitolo II
della Parte II del presente Manuale concernente “Modalità dimostrazione
requisiti ai fini della qualificazione”. Con specifico riferimento ai
criteri e le modalità cui devono attenersi le SOA nell’attività di
rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese cessionarie
che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale,
utilizzano i corrispondenti requisiti maturati in capo all’impresa
cedente dalla quale proviene l’azienda o il ramo di cui hanno acquisito
la giuridica disponibilità, si rileva che il competente organismo di
attestazione dovrà procedere, ai sensi del comma 11, dell’art.
76,all’individuazione dei requisiti storici ex art. 79 compresi nel
complesso aziendale oggetto di trasferimento. Tali requisiti, come
noto, sono individuabili nell’ambito dell’avviamento collegato al ramo
oggetto di trasferimento, che si sostanzia nei lavori eseguiti
dall’impresa cedente nel periodo documentabile ai fini della
qualificazione dell’impresa cessionaria, specificatamente individuati
nell’atto di cessione, e negli annessi valori dei costi riferibili alle
attrezzature e all’organico medio annuo impiegati effettivamente nello
svolgimento dei lavori trasferiti con il complesso aziendale o ramo. In
tal modo si individua in termini certi l’ambito dell’attività pregressa
e i connessi requisiti oggetto di trasferimento aziendale che risultano
spendibili ai fini della qualificazione dall’impresa avente causa. Per
l’individuazione dei requisiti trasferiti, punto di partenza sono i
pregressi lavori documentati nei certificati di esecuzione dei lavori
con i relativi tempi di esecuzione che consentono di individuare, nel
periodo di riferimento, la cifra d’affari, le risorse di personale e i
mezzi (di proprietà o a disposizione della cedente a titolo di noleggio
o leasing) effettivamente impiegati nello svolgimento degli appalti con
i relativi costi. In tal modo, per l’individuazione della cifra
d’affari non si potrà far riferimento automatico ai corrispondenti dati
riportati negli atti contabili della cedente (bilancio, registri beni
ammortizzabili, dichiarazione dei redditi), ma risulteranno spendibili
quei valori specificamente individuati come afferenti in concreto al
complesso aziendale o ramo trasferito che dovranno comunque risultare
congruenti rispetto ai valori contabili riferiti alla complessiva
attività svolta dall’impresa. In particolare, si farà ricorso al valore
della produzione desumibile dalla somma degli importi contabilizzati
riportati nei certificati di esecuzione dei lavori oggetto di
trasferimento, eventualmente rideterminata ai sensi dell’art. 79, comma
15 del Regolamento. Circa l’individuazione del personale impiegato
negli appalti documentati dai CEL, si farà ricorso alla documentazione
contabile e di cantiere in cui viene indicato per ogni cantiere
l’organico presente, mentre per la valutazione dei mezzi impiegati, si
potrà far riferimento, in assenza di una precisa elencazione dei mezzi
impiegati in ogni cantiere risultante dalla documentazione contabile
dell’impresa cedente, ad una stima forfettaria attraverso la verifica
dei mezzi impiegati dalla cedente nel periodo di riferimento valutati
come compatibili con le lavorazioni eseguite e documentate. Tale stima
dovrà essere contenuta nella perizia giurata prevista dall’art. 76,
comma 10 del Regolamento redatta secondo le linee guida definite
dall’Autorità con separato atto (cfr. all. 2), al fine di individuare
tutti gli elementi che sono riconducibili al complesso aziendale
trasferito e che fanno parte dell’avviamento concretamente inteso e
documentato attraverso le certificazioni di esecuzione lavori. Quanto
alle conseguenze che l’utilizzo di tali criteri potrebbe comportare nei
confronti dei contratti di appalto in corso di esecuzione ed
originariamente affidati all'impresa cedente (o conferente, locatrice,
ecc.), ci si limita in questa sede ad osservare che l’art. 116 del
Codice che disciplina gli effetti su tali contratti delle «cessioni di
aziende e (de)gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
a soggetti esecutori di contratti pubblici», subordina espressamente
detti effetti all’avvenuta documentazione del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal Codice, prefigurando quindi, nel caso di
mancata documentazione, totale o parziale di tali requisiti, il mancato
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto d'appalto.
- (modifica
dell'attestato della cedente )
La SOA incaricata di rilasciare l’attestazione al cessionario del ramo
di un’azienda (o di un’azienda) deve attivarsi affinché sia verificata
l'attestazione a suo tempo rilasciata al cedente, per consentire
l’adeguamento alla mutata situazione. Se così non fosse, infatti, si
verificherebbe una situazione assurda, in cui un’unica organizzazione
aziendale conferirebbe la titolarità dei requisiti di legge a due
distinti soggetti: il suo vecchio e il suo nuovo titolare. Al fine di
evitare che una situazione del genere possa verificarsi, peraltro,
vengono specificati nei successivi sottoparagrafi precisi obblighi di
comunicazione all’Autorità delle vicende relative alla qualificazione a
seguito di cessione secondo una precisa tempistica.
RIATTESTAZIONE
DEL SOGGETTO DANTE CAUSA
- Qualora un’impresa, avendo ceduto (o in altro modo
trasferito)
l’azienda o un suo ramo, non sia più qualificata per operare nel
settore dei lavori pubblici o sia qualificata per categorie e/o
classifiche diverse da quelle originarie, cioè per categorie e/o
classifiche residuali dopo la cessione, e voglia nuovamente
qualificarsi, potrà farlo soltanto sulla base di requisiti acquisiti
successivamente alla cessione o sulla base di certificati di lavori
eseguiti da altre imprese di cui sia stato responsabile uno dei propri
direttori tecnici (articolo 79, comma 14, d.p.r. 207/2010).
Procedimento
di annotazione dell’operazione di trasferimento
- Si premette che sul sito istituzionale dell'Autorità
sono presenti
nella pagina del Casellario informatico elenchi di imprese contenenti
specifiche annotazioni e informazioni che riportano i dati previsti nel
comma 2 dell’art. 8 del Regolamento. Tra le informazioni rilevanti
rientrano quelle relative alle vicende afferenti le cessioni, in quanto
eventi in grado di incidere quantomeno sulle lettere c) (categorie ed
importi della qualificazione conseguita), d) (data di cessazione della
efficacia dell’attestazione), h) (ammortamenti e canoni) ed l) (elenco
attrezzatura) dell’elencazione medesima. Il sistema informativo
delineato dal Regolamento è completato dalla previsione contenuta nel
comma 12 dell’art. 76 il quale impone alle imprese il deposito presso
l’Autorità, entro 30 (trenta) giorni, degli atti di fusione e, più in
generale, degli atti riferiti ad ogni operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo. Questa previsione,
sconosciuta al precedente d.p.r. 34/2000, appare funzionale alla
verifica del permanere dei requisiti in capo alle imprese già
attestate. In altri termini, il ricevimento di un atto di cessione che
coinvolge imprese attestate (ed i cui dati sono quindi inseriti nel
Casellario informatico ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento)
comporta la verifica circa il permanere o meno di requisiti in capo
alla cedente e determinare, ove questi requisiti siano venuti meno per
effetto della cessione, una rettifica o revoca dell’attestazione. La
norma, come tale, non è stata ancora attuata, infatti le imprese
attualmente non inviano all’Autorità tali documenti. Al fine di non
ingenerare una duplicazione di adempimenti in capo alle imprese che già
inviano alle Camere di commercio, tuttavia, l’Autorità ha avviato un
progetto per estendere la cooperazione applicativa già in atto con le
Camere di commercio nell’ambito del sistema AvcPass anche
all’acquisizione della documentazione relativa alle cessioni. Al fine
di rendere esaustivo il sistema di informazione sopra indicato, si
rende necessario integrarlo anche con le informazioni relative
all’attività di attestazione svolta dalle SOA connessa alle cessioni di
azienda o di ramo di azienda; tali informazioni vengono comunicate
dalle SOA all’Autorità tramite l’invio del modulo A (all. 3) e dei
documenti ivi indicati, e secondo il procedimento di seguito descritto.
- Il procedimento di comunicazione coinvolge quattro
soggetti:
- Impresa cedente
- Impresa cessionaria
- SOA attestante l’impresa cessionaria
- SOA che ha attestato l’impresa cedente (se
diversa dalla SOA che attesta la cessionaria)
- Il procedimento prevede i seguenti passaggi:
- La SOA firmataria di contratto con impresa
cessionaria (soggetto 3.
di cui sopra - si precisa che si è nella fase in cui è stato firmato il
contratto per l’attestazione ma l’attestazione non è ancora stata
rilasciata) qualora l’impresa cedente sia in possesso di attestazione
rilasciata da altra SOA contemporaneamente alla trasmissione dei
documenti e del modulo A all’Autorità 28 , trasmette il modulo A anche
all’altra SOA (soggetto 4. di cui sopra);
- La SOA che ha attestato l’impresa cedente
(soggetto 4. di cui
sopra) provvede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del modulo
A e della documentazione allegata, alla revoca o alla revisione
dell’attestazione con decorrenza dalla data del contratto di cessione;
- Entro il medesimo termine di cui al punto II la
SOA che ha
attestato l’impresa cedente (soggetto 4. di cui sopra) e che ha
provveduto alla revoca o al ritiro dell’attestazione trasmette l’atto
relativo all’Autorità che inserirà l’annotazione nell’apposito elenco
di imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro
dell’attestazione. Nel caso in cui questa SOA abbia invece provveduto
solo alla revisione dell’attestato, sempre nello stesso termine
trasmette l’attestato nuovo con le modalità normalmente previste per la
trasmissione delle attestazioni. Questa attestazione in tempo reale
sarà inserita nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per
regione.
- Sulla base degli adempimenti di cui sopra
l’Autorità provvede ad
inserire nel Casellario informatico, in corrispondenza
dell’attestazione dell’impresa cessionaria, una annotazione contenente
l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata a seguito di una
operazione di cessione che ha comportato l’utilizzo dei requisiti di
altra impresa (specificando quale) in possesso di attestazione
(indicando gli estremi dell’attestazione). Sul punto si precisa che la
SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o
conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) -
qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l’attestazione alla
impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) - deve, prima del
rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria (o conferitaria,
locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc), procedere alla
verifica dell’avvenuto ritiro o modifica dell'attestazione dell’impresa
cedente (o conferente, locatrice, ecc).
- Quest’ultima annotazione permette il controllo
della revoca,
annullamento o revisione dell’attestazione dell’impresa cedente prima
del rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria.
- Qualora l’Autorità sulla base del controllo di
cui al precedente
punto V riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di
cui al precedente punto III nel termine ivi indicato e alla
prescrizione del punto IV, ferme restando l’adozione dei necessari
provvedimenti sanzionatori a carico degli stessi Organismi
inadempienti, sollecita l’assunzione, da parte della SOA dell’impresa
cedente, del provvedimento di decadenza dell’attestazione o di sua
revisione. In caso di protrazione dell’inadempienza, sarà attivato un
procedimento finalizzato all’annullamento dell’attestazione o alla sua
revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario
informatico.
- Va tenuto presente che gli effetti dell’utilizzo di
una cessione ai
fini dell’attestazione si avranno esclusivamente con il rilascio della
nuova attestazione (o con l’integrazione della precedente secondo
quanto più dettagliatamente indicato al punto A) che viene portato a
conoscenza dei terzi con l’annotazione in Casellario, a cura
dell’Autorità, ai sensi del punto IV di cui sopra. Con riferimento,
ancora, alle comunicazioni dovute all’Autorità in caso di utilizzo
della cessione ai fini della qualificazione, va precisato sia quali
documenti la SOA deve allegare al modulo A sopra richiamato, sia quali
ulteriori obblighi sussistano sempre ai sensi dell’art. 76 del
Regolamento. Relativamente al primo aspetto, l’Autorità dispone che le
SOA con cui le imprese cessionaria stipulano un contratto per
l’attestazione provvedano ad inviare, in uno al modulo A:
- copia conforme del contratto di attestazione;
- copia conforme dell’atto di trasferimento o di
affitto che comporti il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo;
- originale o copia conforme della perizia giurata
redatta da un
soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio, nel rispetto
delle linee guida definite dall’Autorità;
- ogni eventuale ulteriore documento che la SOA
possa ritenere utile a rappresentare la fattispecie posta al suo esame.
- Allegato 3 (Cap. IV Parte II) – Informazioni da
inviare in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione clicca qua
CONCORDATO
PREVENTIVO
CARATTERISTICHE
- L’Autorità in passato ha fornito chiarimenti 24 in
ordine alla
procedura di concordato preventivo ed alla sua incidenza sul
mantenimento, ai fini della qualificazione, del requisito genericamente
previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera a) del Codice. In
particolare, alla luce della finalità sottesa all’istituto in esame,
volto al risanamento dell’attività imprenditoriale, l’Autorità ha
ritenuto opportuno prospettare un’interpretazione della norma in grado
di salvaguardare la continuazione dell’impresa, evitando di incidere
sui rapporti contrattuali in essere o sul mantenimento del possesso
della qualificazione rilasciata ante procedura in regime di solidità
aziendale. Pertanto, al fine di garantire omogeneità nelle procedure di
controllo dei requisiti attribuite alle SOA, era stato chiarito che le
imprese sottoposte a concordato preventivo non potevano conseguire o
rinnovare la qualificazione e che quelle già qualificate prima
dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali,
peraltro, era comunque preclusa la partecipazione alle gare e la
possibilità di riattestazione) non dovevano essere assoggettate ai
procedimenti ex art. 40, comma 9 ter del Codice per sopravvenuta
perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del
medesimo Codice, nella parte relativa alla siffatta procedura. La
normativa di cui al concordato preventivo è stata modificata
dall’articolo 33 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come
modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, con
l’introduzione dell’istituto del concordato preventivo finalizzato alla
prosecuzione dell’attività da parte di imprese che versano in stato di
crisi non insuperabile, disciplinato dall’art. 186 bis della legge
fallimentare (concordato con continuità aziendale), da ultimo
modificato dalla legge 9/2014, nonché del ricorrere in tal caso di una
disciplina di favore per le imprese soggette alla procedura in esame.
In tale ottica è stata prevista la possibilità per le imprese di
partecipare a procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici
in via d’eccezione, al ricorrere di determinate condizioni, con
conseguente modifica del dettato normativo di cui all'art. 38, comma 1,
lettera a) del Codice. A fronte di tale modifica normativa, è sorta
l’esigenza di fornire nuovi chiarimenti in ordine alla corretta
interpretazione della novellata normativa.
- Il concordato preventivo e le novità introdotte
dall’art. 186 bis
della legge fallimentare. L’articolo 33 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012,
n. 134, ha introdotto l’articolo 186 bis della legge fallimentare
267/1942 e s.m.i. che disciplina la particolare fattispecie del
cosiddetto “concordato con continuità aziendale”, nuova figura
ricorrente quando il piano di concordato di cui all’articolo 161,
secondo comma, lettera e) della medesima legge prevede la prosecuzione
dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione
dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in
esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. In tale
ipotesi, la norma stabilisce la previsione di benefici ed agevolazioni
quali la moratoria annuale sui crediti muniti di diritti di prelazione
(art. 186 bis, c. 2), l’inefficacia delle clausole di risoluzione dei
contratti in corso a motivo dell’apertura della procedura nonché, al
ricorrere di determinate condizioni indicate dal medesimo articolo di
legge, la prosecuzione di detti contratti stipulati con pubbliche
amministrazioni, che quindi non si risolvono per effetto dell’apertura
della procedura con l’espressa previsione di inefficacia di eventuali
patti contrari (art. 186 bis, co. 3). Di tale continuazione può
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società
cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i
contratti siano trasferiti. Per quanto concerne la disciplina della
partecipazione alle gare, la norma introduce una distinzione tra le
imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale e non abbiano ancora ottenuto il
decreto di ammissione e le imprese che risultino invece già ammesse al
predetto concordato. In particolare, in relazione alla prima
fattispecie, il comma 4 dell’art. 186 bis della legge fallimentare,
introdotto dall’art. 13, comma 11 bis, decreto legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, prevede che «successivamente al deposito del ricorso, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve
essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina, provvede il Tribunale».
Per le imprese che abbiano ottenuto il decreto di ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale, la norma in esame
stabilisce, invece, che tale ammissione non impedisce la partecipazione
a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa
presenta in gara:
- a.una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di
cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare,
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
- b.la dichiarazione di altro operatore in possesso
dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale
si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto,
richiamando l’applicazione dell’articolo 49 del Codice.
La logica che sorregge la novella è, in tal senso, chiara: da un lato,
supportare l'impresa nel tentativo di recuperare la stabilità
aziendale, dall'altro circondare detta opportunità di una serie di
cautele in modo da preservare le pretese creditorie e consentirne, al
contempo, una migliore soddisfazione, richiedendo al debitore
concordatario - che intenda continuare l'attività di impresa - taluni
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. L’avvenuta espressa
regolamentazione dell’istituto in esame come species del più ampio
genus di concordato preventivo, specificatamente finalizzata al ritorno
in bonis dell’impresa (con conseguente migliore soddisfazione dei
creditori), conduce a ritenere che sia ormai netta la distinzione tra
concordati puramente liquidatori e concordati caratterizzati dalla
illustrata finalità di prosecuzione dell’attività di impresa. Di
conseguenza, il legislatore ha modificato anche l’articolo 38, comma 1,
lettera a) del Codice, confermando tra le cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento l’assoggettamento
dell’impresa ad una procedura di concordato preventivo, facendo salvo
il caso di cui alla previsione dell’art. 186 bis della legge
fallimentare concernente il concordato preventivo con continuità
aziendale.
- Regime
di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo
ordinario
Alla luce di quanto sopra chiarito in linea generale in merito
all’introduzione dell’istituto del concordato con continuità aziendale,
consegue che al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186
bis, deve concludersi nel senso che le imprese sottoposte a concordato
preventivo “ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa
prevista dall’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice, con conseguente
incapacità di conseguire l’attestazione in forza del rinvio contenuto
nell’art. 78 del Regolamento ai requisiti di carattere generale
previsti per la partecipazione alle gare. Al riguardo, si rileva, sulla
scorta dell’interpretazione dell’articolo 186 bis, terzo comma, che
qualora l’impresa non presenti domanda di ammissione al concordato
preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con
continuità aziendale”, i contratti in corso vadano incontro alla
risoluzione per effetto dell’apertura della procedura, con conseguente
applicazione dell’art. 140 del Codice. Sulla scorta di quanto
considerato si deduce, pertanto, che a tali imprese sono preclusi la
partecipazione alle gare, il conseguimento ed il rinnovo della
qualificazione. L’ambito di applicazione della causa ostativa risulta
definito dal citato art. 38 del Codice, laddove si fa riferimento alle
imprese che si trovano in stato di concordato preventivo, salvo il caso
di cui all’articolo 186 bis, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, dovendosi
pertanto precisare che sin dal momento del deposito del ricorso
l’impresa non possegga il requisito in esame. La cessazione della causa
ostativa coincide, infine, con la chiusura della procedura, che viene
formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo
ai sensi dell'articolo 180 legge fallimentare. Considerato, altresì,
che la domanda di ammissione al concordato, al di fuori
dell’operatività delle disposizioni di favore introdotte dall’art. 186
bis, comporta la risoluzione dei contratti in corso, con conseguente
applicazione dell’art. 140 del Codice, parimenti deve ritenersi che le
imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione debbano essere
soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9 ter di decadenza
dell’attestazione per sopravvenuta perdita del relativo requisito di
carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del medesimo
Codice.
- Regime
di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo
“con continuità aziendale”
Relativamente alle imprese sottoposte alla procedura di concordato
preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con
continuità aziendale”, occorre distinguere preliminarmente, come sopra
accennato, l’esistenza di una prima fase relativa alla presentazione
della domanda di concordato (atto introduttivo del procedimento), da
cui iniziano a decorrere determinati effetti inquadrabili nell’ambito
di una tutela di carattere anticipatorio, ed una seconda fase, di
carattere eventuale, che prende le mosse dall’ammissione al concordato
preventivo. Ciò premesso, si precisa che alla presentazione della
domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
la norma salvaguarda la possibilità di esecuzione dei contratti in
corso, risultando ulteriormente previsto che una volta emesso il
decreto che ammette l’impresa alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, l’esecuzione del contratto è consentita a
condizione che venga prodotta la relazione del professionista
attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto pubblico. Relativamente alla partecipazione
alle gare, il nuovo comma 4 dell’art. 186 bis della legge fallimentare
ha precisato che «successivamente al deposito del ricorso, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve
essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina, provvede il Tribunale».
Le considerazioni svolte in materia di partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di contratti pubblici vanno raccordate con le
disposizioni regolanti l’ambito della qualificazione, in forza del
rinvio alle disposizioni di cui all’art. 38 del Codice contenuto
nell’art. 78 del Regolamento, atteso che l’ottenimento
dell’attestazione di qualificazione costituisce il presupposto per la
successiva partecipazione alle gare di lavori pubblici di importo
superiore ad € 150.000. Da ciò, partendo dalla premessa per cui
condicio sine qua non per la prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto
di lavori è proprio il mantenimento dell’efficacia dell’attestazione
SOA, e che l’autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di
affidamento postula il preventivo possesso della qualificazione da
parte dell’operatore economico, deve concludersi nel senso che la
presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con
le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”
non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale
ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce, altresì, elemento
ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese
attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per
le imprese non attestate). In tale ipotesi, resta fermo l’obbligo della
SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e
di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta
ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, pena la
decadenza dell’attestazione in caso di mancata missione per
sopravvenuta perdita del requisito. Per quanto concerne, invece, la
fase successiva all’intervenuta ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale, il legislatore consente a partire da questo
momento la partecipazione alle gare prevedendo, come sopra esposto, la
presentazione degli ulteriori elementi di garanzia indicati dall’art.
186 bis legge fallimentare. Ne consegue, pertanto, che una volta
intervenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato con
continuità aziendale è consentita la dimostrazione del requisito di cui
all’art. 38, c. 1, lettera a) del Codice, sia ai fini della
partecipazione alle gare, sia ai fini dell’ottenimento della
qualificazione in forza del rinvio al citato art. 38 contenuto
nell’art. 78 del Regolamento. Come sopra evidenziato, l’art. 186 bis
legge fallimentare, nel disciplinare l’ammissione alle gare per le
imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale,
richiede la presentazione in gara di una relazione di un professionista
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto, nonché la presenza di un garante per
l’esecuzione dell’opera nelle forme dell’avvalimento ex art. 49 del
Codice. Tali prescrizioni, seppur contenute nella novellata norma
fallimentare richiamata nell’art. 38 del Codice, non risultano
estensibili anche all’ambito della qualificazione, posto che la
medesima viene rilasciata come “patente abilitante” per tutto il
periodo di validità della stessa, non potendosi prospettare quindi
l’esibizione di dichiarazioni di garanzie indefinite in quanto non
riferibili a contratti specifici, né valutazioni di capacità di
adempimento svincolate da riferimenti a specifici appalti. Restano
ferme le garanzie che vengono assunte successivamente dalle singole
stazioni appaltanti al fine di garantire la corretta esecuzione dei
contratti.
- Regime
di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo “in
bianco”
09/03/2016
Comunicato del Presidente - punto 6
Le SOA hanno rappresentato che risulta eccessivamente penalizzate per
gli operatori economici la previsione contenuta nel Manuale, riguardo
alla ostatività al conseguimento della qualificazione, nel caso
un’impresa abbia presentato la domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo c.d. “in bianco”.
- Risposta. La questione è stata affrontata
dall’Autorità con la determinazione n. 5/2015, alla quale integralmente
si rinvia, nella quale è stato stabilito che l’ipotesi di presentazione
del cosiddetto concordato in bianco, risulta non ostativa al
conseguimento/mantenimento dell’attestazione di qualificazione. La
causa ostativa alla partecipazione a gara, e quindi al rilascio
dell’attestazione di qualificazione (in forza del rinvio operato
dall’art. 78 del d.p.r. 207/2010), infatti, non opera, secondo
l’interpretazione indicata, nel caso in cui sia stato presentata
istanza di concordato cosiddetto “in bianco” con effetti prenotativi di
continuità aziendale.
08/04/2015
Determinazione n. 5
- Ritenuto in fatto: L’Autorità, con determinazione
n. 3 del 23
aprile 2014 ha fornito criteri interpretativi in ordine alle
disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163. n. (Codice dei contrati) afferenti alle procedure
di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo
186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità
aziendale).In sintesi, la citata determinazione ha affrontato il tema
delle novità introdotte dall’art. 33 “Revisione della legge
fallimentare per favorire la continuità aziendale” del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il richiamato articolo 33 ha introdotto, infatti, l’art. 186-bis al
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), prevedendo il
concordato preventivo con continuità aziendale, e ha modificato l’art.
38, comma 1, lettera a) del Codice, facendo espresso rinvio alla
previsione dell’art. 186-bis della legge fallimentare, quale eccezione
alla regola dell’esclusione dalle procedure di gara e dalla conseguente
possibilità di stipula del contratto, ivi compreso quello di
subappalto, per coloro che si trovino in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo.Nel merito, per quanto
concerne la disciplina della partecipazione alle gare, la
determinazione ha dato atto della distinzione tra le imprese che
abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale e non abbiano ancora ottenuto il decreto di
ammissione e le imprese chi risultino invece già ammesse al predetto
concordato. In entrambi i casi, come è noto, a precise condizioni
indicate dal richiamato art. 186-bis, è consentita la partecipazione
dell’impresa alla gara d’appalto. La determinazione, inoltre, ha
affrontato specificamente i temi del regime di qualificazione delle
imprese in ipotesi di:
- concordato preventivo ordinario;
- concordato preventivo “con continuità
aziendale”;
- concordato preventivo “in bianco”.
Nella prima ipotesi si è evidenziato che alle imprese che non
presentino domanda di ammissione al concordato preventivo con le
caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale” sono
preclusi non solo la partecipazione alle gare ma anche il conseguimento
ed il rinnovo dell’attestazione di qualificazione. Nella seconda, è
stato rilevato come la presentazione della domanda di ammissione al
concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato
“con continuità aziendale” non comporta la decadenza dell’attestazione
di qualificazione (sul presupposto che la norma di riferimento consente
alle medesime imprese la partecipazione alle gare – di cui l’attestato
di qualificazione costituisce presupposto necessario e sufficiente –,
ciò anche in presenza della sola domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale, qualora vi sia l’autorizzazione
del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale). La
presentazione della citata domanda non costituisce, altresì, elemento
ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese
attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per
le imprese non attestate). In questi casi, è stato precisato, resta
fermo l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura
concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con
l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale.
Con riferimento alla terza ipotesi, poiché l’art. 161, comma 6, della
legge fallimentare prevede che l'imprenditore possa depositare il
ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi (e all'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti), riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal
giudice) la determinazione n. 3/2014 ha ritenuto tale fattispecie non
idonea a consentire la continuità aziendale, stante l’assenza di un
piano.
Da ciò l’Autorità aveva desunto che tale ipotesi costituisse causa
ostativa per la qualificazione nonché presupposto per la soggezione
dell’impresa al procedimento ex art. 40, c. 9-ter del Codice (decadenza
dell’attestazione) per perdita del corrispondente requisito. Da alcuni
dati portati a conoscenza dell’Autorità è risultato, tuttavia, come sia
prassi diffusa che le imprese, nel 99% dei casi, ricorrano alla domanda
"in bianco", seppur finalizzata ad un concordato preventivo "con
continuità aziendale" ex art. 186-bis della legge fallimentare. Ciò
posto, un’analisi accurata delle disposizioni di riferimento ed una
lettura sistematica delle medesime inducono a ritenere possibile
un’interpretazione che renda più facile il recupero della situazione di
crisi da parte delle imprese; recupero da realizzarsi attraverso
l’istituto del concordato preventivo con “continuità aziendale” anche
nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”, a condizione che
l’istanza presenti chiari ed inconfutabili effetti prenotativi del
concordato con continuità aziendale. Ciò, beninteso, nel rispetto della
piena legittimità dell’azione amministrativa in ordine alla persistenza
della titolarità dei requisiti di qualificazione nonché alla
partecipazione delle imprese alle gare d’appalto pubbliche.
- Considerato in diritto
- Concordato “in bianco”: partecipazione a gara
e qualificazione.
La
disposizione relativa al concordato con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis, comma 4, della legge fallimentare, che ammette la
partecipazione a procedure di gara, fa espresso riferimento al parere
del commissario giudiziale, se nominato; l’unica ipotesi in cui il
commissario giudiziale può essere nominato anticipatamente rispetto
all’ipotesi classica del concordato preventivo – in cui la nomina
avviene con il decreto di ammissione ex art. 163 comma 2, n. 3 della
citata legge – è quella del c.d. concordato “in bianco” di cui all’art.
161, comma 6. Secondo quest’ultima previsione, infatti, con decreto
motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può
nominare il commissario giudiziale di cui all’art. 163, comma 2, n. 3.
Ne deriva che se la norma che consente il concordato con continuità
aziendale, nella parte in cui disciplina l’autorizzazione per la
partecipazione a gara, prevede che debba necessariamente essere
acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, essa, nel
menzionare il citato parere non fa altro che riferirsi all’ipotesi in
cui sia stata semplicemente presentata domanda di concordato (ai sensi
dell’art. 161, comma 6, cit.), con riserva di produrre l’ulteriore
documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il
termine stabilito dal giudice con decreto.
In altri termini, intanto il riferimento al parere del commissario
giudiziale, in quella fase, può avere un senso normativo, in quanto si
ammetta che la norma sopra citata, interpretata sistematicamente, si
riferisca, implicitamente, alla possibilità che le imprese siano
autorizzate alla partecipazione alla gara non solo in caso di
presentazione della domanda di concordato preventivo con “continuità
aziendale” ma anche in caso di presentazione della domanda di
concordato “in bianco”. È evidente che in quest’ultima ipotesi sarà, in
ogni caso, il giudice a valutare se autorizzare la suddetta
partecipazione, sulla base dell’effetto prenotativo della domanda in
ordine alla futura presentazione del piano e verificando che sussistano
le condizioni per consentire intanto la partecipazione medesima. Ciò
posto, tenuto conto che nei lavori condizione necessaria e sufficiente
per partecipare a gare d’appalto, di importo superiore alla soglia dei
150.000 euro, è il possesso dell’attestazione di qualificazione, deve
ritenersi che la medesima norma consenta all’impresa di mantenere,
nelle more del termine intercorrente tra la presentazione della domanda
e la presentazione del piano di continuità, la qualificazione posseduta
(attestazione SOA); ciò, di fatto, sul presupposto che persiste il
requisito generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), del Codice
dei contratti pubblici.
D’altra parte a dare atto della possibilità di presentare domanda di
concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161, comma 6 (id
est “in bianco”) è lo stesso art. 182-quinquies, seppur a diversi fini,
vale a dire per ottenere autorizzazione al pagamento dei crediti
anteriori. Ma ciò che avvalora la bontà dell’interpretazione appena
prosepttata è la previsione dello stesso art. 38, comma 1, lett. a) del
Codice che, facendo salva l’ipotesi di cui all’art. 186-bis della legge
fallimentare (“concordato con continuità”), considera ostativi alla
partecipazione alla gara e, per quanto di interesse in questa sede,
alla conservazione dell’efficacia dell’attestato di qualificazione, la
pendenza del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo.
Orbene, trattandosi di norma che produce importanti effetti limitativi
all’esercizio dell’attività di impresa, la stessa non può che essere
interpretata restrittivamente; ciò che induce a ritenere che, laddove
venga presentata una domanda di concordato “in bianco” con effetti
prenotativi di un concordato con continuità aziendale, non potrà
ritenersi pendente un procedimento per l’ammissione al concordato
liquidatorio tout court. In altre parole, argomentando a contrario
rispetto alla previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), che
identifica, tra le altre, esclusivamente nella
pendenza del concordato liquidatorio la causa ostativa alla
partecipazione a gara, e quindi al rilascio dell’attestazione di
qualificazione ( in forza del rinvio operato dall’art. 78 del d.p.r. 5
ottobre 2011, n. 207), laddove non si possa ravvisare la pendenza di un
concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello “in bianco”
con effetti prenotativi di continuità aziendale, l’impresa non può
ritenersi carente del requisito prescritto dalla lettera a) della
citata disposizione.
Peraltro, la stessa giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione
IV, 3 luglio 2014, n. 3344), più recente in materia, ha dato atto che
laddove siano rispettate le condizioni e soddisfatti gli adempimenti
previsti dal quarto comma dell’art. 186-bis cit. (in seno al quale, si
ricorda, è prevista l’autorizzazione del Tribunale ed il parere del
commissario giudiziale, che in questa fase può essere nominato solo in
presenza di domanda di concordato “in bianco”), la domanda in sé non
comporta né l’automatica decadenza dell’attestazione di qualificazione
né la risoluzione di diritto dei contratti in corso, in quanto
l’istituto ha la finalità di incentivare le imprese ad anticipare la
denuncia della situazione di crisi, comunque prima di essere
assoggettate a misure di controllo esterno. Certamente, la permanenza
della validità e dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione è
risolutivamente condizionata alla decisione del giudice che dovesse
dichiarare inammissibile la proposta di concordato con continuità
aziendale. A presidio della legittima partecipazione dell’impresa alla
gara, inoltre, l’ordinamento ha previsto l’emanazione di un
provvedimento giurisdizionale ad hoc sotto forma di autorizzazione.
- Concordato “in bianco”: contratti in corso di
esecuzione.
Coerentemente
a quanto ritenuto nel paragrafo precedente, per le stesse motivazioni
estrapolate dalla formulazione letterale dell’art. 38, comma 1, lett.
a), con riferimento alla quale si è ritenuto di non potersi ritenere
pendente un procedimento per concordato ordinario o liquidatorio (che
costituirebbe causa ostativa alla prosecuzione del rapporto
contrattuale) laddove sia stata presentata domanda “in bianco” con
riserva espressa di produrre un piano recante proposta di prosecuzione
dell’attività d’impresa, deve ritenersi che quest’ultima non
costituisca, inoltre, causa di risoluzione del contratto in quanto, non
viene meno – durante la pendenza del termine per la presentazione del
piano – il requisito di qualificazione che è necessario anche per
l’esecuzione del contratto, come si evince dalla formulazione dell’art.
60, comma 2 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.
In base alle considerazioni svolte, considerate le importanti
implicazioni che l’immediata decadenza dell’attestazione di
qualificazione comporta per le imprese che abbiano presentato istanza
di concordato “in bianco” con riserva di presentare un piano che rechi
la continuità aziendale; alla luce del giusto contemperamento tra le
esigenze di legittimità dell’azione amministrativa e la necessità di
consentire, nel periodo di crisi attuale, l’effettivo recupero
dell’attività alle imprese in difficoltà,
- Determina di modificare la determinazione
dell’Autorità n. 3/2014,
secondo le considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che
le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità
aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del
relativo piano.
Accanto alle
figure di concordato sopra delineate, il “Decreto Sviluppo 2012” (d.l.
83/2012) ha introdotto anche il cosiddetto “concordato in bianco”,
riconoscendo al debitore la facoltà di depositare, presso la
cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre
successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la
proposta e il piano concordatario e i documenti previsti dall'articolo
161 legge fallimentare; con ciò ponendo il dubbio in dottrina ed in
giurisprudenza se la c.d. domanda in bianco (ex art. 161, comma 6,
legge fallimentare) sia compatibile con una proposta di concordato
preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis legge
fallimentare. Tuttavia, poiché la presentazione del piano è presupposto
per l’applicabilità dell'art. 186 bis legge fallimentare, le domande di
concordato “in bianco” non risultano essere idonee, di per sé, a
permettere la prosecuzione dell'attività. Da ciò deriva che tale
ipotesi costituisce causa ostativa per la qualificazione nonché
presupposto per la soggezione dell’impresa al procedimento ex art. 40,
comma 9 ter del Codice per perdita del corrispondente requisito.
- Indicazioni
Sulla base di quanto sopra considerato è da ritenersi che:
- al di fuori dei confini indicati dal citato
articolo 186 bis, le
imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario” rientrano
nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1,
lettera a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire
l’attestazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del
Regolamento ai requisiti di carattere generale previsti per la
partecipazione alle gare;
- le imprese già qualificate, sottoposte a
concordato preventivo
“ordinario”, sono soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9 ter del
Codice di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del
requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del medesimo Codice;
- la causa ostativa in caso di concordato
preventivo “ordinario”
decorre dalla domanda di ammissione al concordato e cessa con il
decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi
dell’articolo 180 legge fallimentare;
- la presentazione della domanda di ammissione al
concordato
preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con
continuità aziendale”, impedendo la risoluzione dei contratti in corso
e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la
decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la
domanda di ammissione non costituisce altresì elemento ostativo ai fini
della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del
conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non
attestate), fermo restando l’obbligo della SOA di monitorare lo
svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il
mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale;
- successivamente al decreto di ammissione alla
procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono
dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1,
lettera a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con
la precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186 bis, comma 5
legge fallimentare sono espressamente riferite alla sola fase di gara.
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