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LAVORI PUBBLICI

 D.Lgs.31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
  1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice.
  2. (periodo) I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
  3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
  4. (buon esito) I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
  6. (trasmissione lavori privati) Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
  7. (CEL pubblici non emessi) Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
  8. (no documentazione al posto dei CEL) La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.


Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
    1. (catgorie sub.) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
    2. (categorie agg.) l'impresa affidataria può utilizzare:
      1. i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
      2. Modificato dal D.Lgs 209/2024 articolo 91 i lavori, al fine di determinare la cifra di affari complessiva previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili
  2. (verifica bando) La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
  3. (ati) In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  4. (contraente generale) Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. (categorie da bando - multa rup) L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

Articolo 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
  1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
    1. (lavori analoghi) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
    2. (personale) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
    3. (attrezzature) adeguata attrezzatura tecnica.
  2. (attestato soa sufficiente ) Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
  3. (OG13) Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.

Comunicato del Presidente del 03.10.2023

  • Emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici
    L'Autorita sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli gia disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorita mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti" disponibile sul portale istituzionale ANAC.
  • Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale
    L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all‘appaltatore, scomputando dallintero valore dell‘appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso i! subappalto”; la norma prevede, altresi, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
    Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “!’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori”. Come gia chiarito dall’Autorita in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Cid anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.
    Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalita di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
    Atale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalita di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un‘unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, gia riscontrata nella prassi in numerose occasioni.
    Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello gia in uso nei sistemi dell’Autorita, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).
  • Utilizzazione dell’Allegato B.1
    Il modello di CEL denominato Allegato B.1 é stato introdotto dall’articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al fine di consentire l'indicazione nel CEL delle cosiddette “categorie variate” ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Pertanto, detto modello deve essere utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.
    A tal fine, l'applicazione in uso per l’emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B-1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento. Non é corretto I’utilizzo dell’'Allegato B.1 in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
  • Compilazione dei CEL per i bandi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11
    La Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
    L'articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che “Ai fini dell‘individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30....”.
    Le Stazioni Appaltanti, pertanto, possono indicare la categoria OG 11 tra le categorie delle opere da eseguire quando in fase di progetto viene prevista la realizzazione coordinata di lavori specifici riferibili alle suddette categorie specialistiche.
    La disposizione specifica, altresi, che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 ”... indicano, oltre all‘importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11...".
    In conformita rispetto a tali indicazioni, si chiarisce che i CEL riferiti a interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori" e nel Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario”, gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria OG 11.


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000




D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)

  • Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
    1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.