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CORRISPETTIVO SOA

 D.Lgs. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.

  1. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
  2. Modificato dal D.Lgs 209/2024 articolo 91 Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (SEPA) per l'intero corrispettivo.

TABELLA B -  PARTE I
Corrispettivi per le attività di qualificazione delle Soa.

  1. CB - Corrispettivo Base
    Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:
    P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
    dove:
    C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
    N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
    R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.
  2. CR - Corrispettivo Revisione
    Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:
    P = CB *3/5
    dove:
    CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.
  3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria
    Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
    P = CBna-CBva
    dove:
    CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
    CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
  4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica
    Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente a un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
    P = CB*1/3
    dove:
    CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
  5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Valore del coefficiente “R”.

  • 14/02/2024 Comunicato del presidente: Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione per l’anno 2024 il valore del coefficiente di rivalutazione “R” è pari a 1,516
  • 11/03/2025 Comunicato del presidente: Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione per l’anno 2025 il valore del coefficiente di rivalutazione “R” è pari a 1,529


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000




D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)

  • Art. 70. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
    1. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.
    2. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.